CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CarloD’Amico, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamenteNumero registro generale 1032/2025Numero sezionale 763/2026Numero di raccolta generale 9884/2026Data pubblicazione 16/04/2026domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore:[OSCURATO:EMAIL];- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 6435/22/2024, della Corte di Giustizia diII grado della Campania, depositata in data 12.11.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, concui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania aveva accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, nei confronti dell’Ufficio e dell’Agenzia delleentrate-Riscossione avverso la sentenza n. 3409/04/2023 della CommissioneTributaria Provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso proposto dallasocietà avverso cartella di pagamento con la quale, a seguito di controlloautomatizzato, ex artt. 36-bis del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR n.633/72,afferente il MU 2021, per l’anno 2020, l’Amministrazione aveva iscritto a ruolostraordinario, ai sensi dell’art. 15-bis del DPR n. 602/73, l’intero importo delleimposte dichiarate dalla contribuente e non versate, in considerazione, ad avvisodell’Amministrazione, della procedura di concordato preventivo alla qualerisultava sottoposta la società medesima.2. Resiste, con controricorso, la società contribuente.3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.Numero registro generale 1032/2025Numero sezionale 763/2026Numero di raccolta generale 9884/2026Data pubblicazione 16/04/20264. L’Agenzia delle entrate ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380bis.1 c.p.c.5. L’Agenzia ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHE1.Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso si impone la verifica dellaintegrità del contraddittorio; al riguardo, va rilevato che il ricorso per cassazionenon risulta essere stato notificato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che però dalla sentenzaimpugnata si evince avere preso parte ai precedenti gradi di merito;2.Trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale(Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017;sez. 5, Sentenza n. 27437 del 19/11/2008) va disposta, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] assegnando termine all’Agenzia delleentrate per tale adempimento.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle entratetermine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza perintegrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente