CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 1987
Cassazione n. 16770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1987 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 21/09/2021, rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA] per il delitti agli stessi ascritti ai capi a) e b) della rubrica (artt. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., art. 4 I. n. 110 del 1975). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 599-bis e 129 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è all'evidenza non consentito, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504- 01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha all'evidenza rinunciato al motivo sulle circostanze attenuanti generiche, come emerge dalla manifestazione di volontà dallo stesso espressa ed oggetto di accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 genna