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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 46441/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in sede di opposizione, con decreto del 21/4/2023, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione dei beni mobili costituenti l'arredo di un immobile sito in Roma, alla via R. Conforti n. 56, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che analoga questione era stata già proposta e rigettata con provvedimento del 5/4/2023.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 832, 1387, 1704 cod. civ. e dell'art. 125 cod. pen., nonché motivazione omessa, illogica o contraddittoria.

Evidenzia che il Giudice per le indagini preliminari ha travisato il senso del documento con cui [OSCURATO:PERSONA] ha concesso in godimento i beni mobili in discorso, posto che lo stesso non si è presentato quale delegato del figlio, l'odierno ricorrente, ma quale «genitore del sig. [OSCURATO:PERSONA]»; che, dunque, l'autorizzazione è stata rilasciata da soggetto non legittimato, in quanto sfornito di delega; che la motivazione dei provvedimento del 5/4/2023, richiamata nel provvedimento impugnato, non è conferente rispetto alla doglianza avanzata, atteso che il legittimo affidamento degli amministratori giudiziari rileva ai fini della loro responsabilità, non certo in relazione al profilo sollevato della mancanza di delega in capo a colui che aveva concesso l'autorizzazione al godimento dei beni mobili.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Invero, il Giudice per le indagini preliminari ha deciso sulla originaria istanza difensiva in qualità di giudice dell'esecuzione, poi provvedendo sulla opposizione proposta ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avendola ritenuta una mera riproposizione della richiesta già rigettata, basata sugli stessi elementi.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che prima il giudice della esecuzione e poi lo stesso che ha deciso sulla opposizione abbiano operato una valutazione in fatto, a fronte della questione di diritto posta dalla difesa, che ha eccepito la mancanza di delega in capo a [OSCURATO:PERSONA], intervenuto solo quale genitore dell'odierno ricorrente, dunque, sfornito di poteri dispositivi in ordine ai beni mobili presenti all'interno dell'unità immobiliare sottoposta a sequestro.

Tale assunto, in particolare, esclude che l'opposizione potesse essere qualificata inammissibile e giudicata con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

Tanto impone l'annullamento dell'impugnato decreto con rinvio al giudice del merito, affinché valuti la questione di diritto posta dalla difesa.

P. Q. M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, Ufficio G.I.P.

Così deciso in Roma, il giorno 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in sede di opposizione, con decreto del 21/4/2023, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione dei beni mobili costituenti l'arredo di un immobile sito in Roma, alla via R. Conforti n. 56, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che analoga questione era stata già proposta e rigettata con provvedimento del 5/4/2023. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 832, 1387, 1704 cod. civ. e dell'art. 125 cod. pen., nonché motivazione omessa, illogica o contraddittoria. Evidenzia che il Giudice per le indagini preliminari ha travisato il senso del documento con cui [OSCURATO:PERSONA] ha concesso in godimento i beni mobili in discorso, posto che lo stesso non si è presentato quale delegato del figlio, l'odierno ricorrente, ma quale «genitore del sig. [OSCURATO:PERSONA]»; che, dunque, l'autorizzazione è stata rilasciata da soggetto non legittimato, in quanto sfornito di delega; che la motivazione dei provvedimento del 5/4/2023, richiamata nel provvedimento impugnato, non è conferente rispetto alla doglianza avanzata, atteso che il legittimo affidamento degli amministratori giudiziari rileva ai fini della loro responsabilità, non certo in relazione al profilo sollevato della mancanza di delega in capo a colui che aveva concesso l'autorizzazione al godimento dei beni mobili. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Invero, il Giudice per le indagini preliminari ha deciso sulla originaria istanza difensiva in qualità di giudice dell'esecuzione, poi provvedendo sulla opposizione proposta ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avendola ritenuta una mera riproposizione della richiesta già rigettata, basata sugli stessi elementi. Tanto premesso, ritiene il Collegio che prima il giudice della esecuzione e poi lo stesso che ha deciso sulla opposizione abbiano operato una valutazione in fatto, a fronte della questione di diritto posta dalla difesa, che ha eccepito la mancanza di delega in capo a [OSCURATO:PERSONA], intervenuto solo quale genitore dell'odierno ricorrente, dunque, sfornito di poteri dispositivi in ordine ai beni mobili presenti all'interno dell'unità immobiliare sottoposta a sequestro. Tale assunto, in particolare, esclude che l'opposizione potesse essere qualificata inammissibile e giudicata con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Tanto impone l'annullamento dell'impugnato decreto con rinvio al giudice del merito, affinché valuti la questione di diritto posta dalla difesa. P. Q. M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, Ufficio G.I.P. Così deciso in Roma, il giorno 17
Decreto Cassazione n. 46441/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris