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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19861/2026

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ita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2764/2022Numero di raccolta generale 19861/2026Data pubblicazione 15/06/20261.

Con sentenza del 15 febbraio 2007, la Corte di Appello di Bari,in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò “l’illegittimitàdel licenziamento […] intimato” a [OSCURATO:PERSONA] “in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, ordinando alla datrice di lavoro Acciaierie e TubificioMeridionali (ATM) s.r.l.

“di reintegrarlo nel posto di lavoro” econdannando la società “al risarcimento del danno […] nellamisura della retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamentoa quello dell’effettiva reintegra, oltre agli accessori di legge”.Sulla base di tale pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA], mediante atto diprecetto notificato il 3.10.2007, intimò alla [OSCURATO:SOCIETA]. ilpagamento di € 277.403,16.La società propose opposizione al precetto e all’esecuzionepresso terzi.

Dopo la sospensione del procedimento esecutivo,si pervenne all’assegnazione al [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza ex art.553 c.p.c. del giudice dell’esecuzione, della somma complessivadi € 189.528,84, al lordo, per capitale, accessori e spese legali.2.

Con successivo ricorso al Tribunale di Bari del 28 maggio2015, il [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la determinazione delleindennità risarcitorie ex art. 18 St. lav. era stata effettuataconsiderando esclusivamente gli importi la cui debenza non eracontroversa, senza ricomprendere talune voci retributivecomunque percepite durante il rapporto di lavoro, e lamentandol’omesso versamento all’INPS dei contributi previdenzialicorrispondenti alle differenze retributive rivendicate, concludevaper la condanna della società al pagamento dei seguentiimporti: euro 20.739,04 «a titolo di maggiore indennitàrisarcitoria», euro 1.912,38 «a titolo di incidenza sul TFR dellapredetta differenza», euro 5.726,57 «a titolo di differenza sullarivalutazione monetaria ed interessi», euro 533,77 «sullaNumero registro generale 2764/2022retribuzione del mese di aprile 2014», euro 3.000,96 «a titoloN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026di differenza sul TFR liquidato», per un ammontare complessivDoat a pubblicazione 15/06/2026pari ad euro 31.912,42, oltre accessori; con condanna, altresì,della ATM al versamento dei corrispondenti contributiprevidenziali non prescritti e al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. derivante dal mancato pagamento dei contributiprescritti.3.

Il Tribunale adito, instaurato il contraddittorio, per quanto quirilevi, dichiarava il diritto del [OSCURATO:PERSONA] «al riconoscimento dellevoci premio di produzione, indennità sostitutiva di mensa,festività non godute, indennità sostitutiva cottimo, premio C/,indennità di rendimento, indennità di vacanza CCNL, premioproduzione semestrale, premio aziendale annuale, premiopresenze variabile annuale, al fine della determinazione dellaretribuzione globale di fatto cui commisurare l’indennitàrisarcitoria per l’illegittimo licenziamento», e condannava lasocietà al pagamento della complessiva somma pari ad euro31.912,42, mentre dichiarava «inammissibile la richiesta diversamento dei contributi omessi» e rigettava «la richiesta dirisarcimento ex art. 2116 cod. civ. ».4.

Interposto gravame da entrambe le parti, la Corte di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma dellapronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]., società inliquidazione, a pagare al [OSCURATO:PERSONA] euro 533,77 a titolo didifferenza sulla retribuzione del mese di aprile 2014 ed euro3.000,96 a titolo di riliquidazione del TFR, oltre accessori; harigettato «la domanda attorea concernente la contribuzione e ladomanda attorea di danno pensionistico».5.

In sintesi, ha ritenuto, avuto riguardo alla sentenza dellamedesima Corte del 15 febbraio 2007, che, «quanto allacondanna della soc.

ATM a titolo di c.d. tutela reale delNumero registro generale 2764/2022lavoratore illegittimamente allontanato dall’azienda, eraN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026eseguibile, tanto è vero che il [OSCURATO:PERSONA] l’ha utilizzata per Dialt a pubblicazione 15/06/2026precetto e per il pignoramento, conseguendo, infine, inexecutivis, per effetto della distribuzione/liquidazione dispostadal G.E. con l’ordinanza 8 aprile – 6 maggio 2011, la sommanetta di € 152.622,64, versata per la soc.

ATM dal terzopignorato, [OSCURATO:PERSONA] di Novara, al netto delle ritenute paria € 36.906,20».Ha considerato non incidente la circostanza che «nella richiestacongiunta di assegnazione delle somme […], conclusiva delprocedimento esecutivo, si dà atto che permane controversiatra le parti circa la debenza di alcune delle somme reclamate dalDe Musso», argomentando: «D’altronde, tale riferimentorisalente al luglio 2010 (….), da un lato, è generico e non puòconsiderarsi fatto alla presente controversia giudiziariaintrodotta nel 2015; dall’altro, se è vero che non esprimeun’accettazione satisfattiva della somma distribuita o unarinunzia a ulteriori azioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] – come harilevato il primo giudice – nemmeno assume il significato di unriconoscimento da parte della soc.

ATM o la preventivadismissione da parte di questa delle eccezioni preliminari, diabusivo frazionamento del credito e di giudicato, poiformalizzate nella causa che ancora ci occupa in appello».6.

La Corte ha anche giudicato priva di fondamento «ladoglianza del [OSCURATO:PERSONA] concernente la posizione assicurativa,che il Tribunale del lavoro di Bari ha disatteso, dichiarando“inammissibile la richiesta di versamento dei contributi omessi”e rigettando “la richiesta di risarcimento ex art. 2116 cod.civ.”».All’esito di diffusa motivazione, concernente anchel’inammissibilità in rito di una domanda di regolarizzazioneNumero registro generale 2764/2022contributiva formulata senza evocare in giudizio l’INPS, haN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026conclusivamente ritenuto: «non dovendosi riliquidare Dialt a pubblicazione 15/06/2026trattamento derivante dalla c.d. tutela reale, nemmeno vannoversati i contributi relativi alle componenti aggiuntiveinfondatamente rivendicate dal [OSCURATO:PERSONA]».7.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il DeMusso con quattro motivi; non ha svolto attività difensival’intimata società in liquidazione.Il ricorrente ha anche depositato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso – che, come i successivi, può essereesposto secondo la sintesi offerta da parte ricorrente -denuncia: «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112e 324 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte diAppello di Bari omesso di pronunciarsi sulla domanda delricorrente diretta a determinare il risarcimento del danno di cuiall’art. 18 l. n. 300/70 spettantegli, sul presupposto che ilpassaggio in giudicato della condanna generica al relativopagamento, sancita con la sentenza dichiarativa della nullità dellicenziamento, sarebbe ostativa alla proposizione del successivogiudizio diretto alla relativa quantificazione (art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.)».Il motivo non può trovare accoglimento.Viene dedotta una omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., chenon sussiste perché la Corte d’Appello si è pronunciata sulmotivo di gravame, ritenendo che, nella concreta vicendaprocessuale, la sentenza di reintegra fosse stata azionata dalloNumero registro generale 2764/2022stesso creditore come titolo esecutivo e che le questioni relativeN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026alla sua portata e alla determinazione del credito dovesserDoat a pubblicazione 15/06/2026essere dedotte nella sede esecutiva o oppositiva; chiaramentenon vi è omessa pronuncia sol perché la stessa non è conformealle attese del soccombente.Peraltro, la questione della determinabilità o meno del titoloesecutivo involge l’interpretazione di atti processuali riservati algiudice del merito (cfr. Cass. n. 19641/2015), in particolare algiudice dell’esecuzione o dell’opposizione all’esecuzione (cfr.Cass. n. 10806/2020).Nel merito della doglianza, poi, è certamente vero che questaCorte (tra le più recenti: Cass. n. 20481/2023) ha affermato piùvolte il principio secondo cui la sentenza che dichiara dovute lemensilità di retribuzione per il periodo compreso fra la data dellicenziamento stesso e quella dell'effettiva reintegra, deveessere parificata, quando non sia indicativa di un importodeterminato o determinabile in base a semplice calcoloaritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con laconseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per laliquidazione del quantum, quando insorga successivamente unacontroversia in ordine all'individuazione della retribuzioneglobale di fatto assunta a parametro del risarcimento (Cass. n.24242/2010; Cass. n. 33807/2021).Nel caso di specie, tuttavia, va dato atto che il presente giudizioè intervenuto all’esito dell’espletamento del procedimentoesecutivo promosso dal lavoratore facendo valere direttamentela sentenza di reintegra quale titolo esecutivo rispetto al creditorisarcitorio, in contrasto con quanto oggi affermato sulla nonagevole liquidabilità del credito risarcitorio.Una volta prescelta dallo stesso creditore la via dell’azioneesecutiva e questa sia giunta al suo esito, sebbene con unaNumero registro generale 2764/2022assegnazione solo parziale di somme e, comunque, con unaN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026sentenza sulla opposizione all’esecuzione (che alla pag. 15 dDealt a pubblicazione 15/06/2026ricorso viene richiamata quale pronuncia di «cessazione dellamateria del contendere»), ogni questione relativa alla portatadel titolo, alla determinabilità del credito e all’inclusione delleulteriori componenti retributive avrebbe dovuto essere dedotta,nei limiti e con gli strumenti propri, nella sede esecutiva ooppositiva, non potendo essere riproposta mediante unautonomo giudizio di cognizione volto a rimettere in discussioneil medesimo credito risarcitorio già azionato.2.

Il secondo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 2909 c.c.per avere la Corte di Appello di Bari rideterminato la sommadovuta dalla A.T.M. al [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’accoglimentodell’appello incidentale interposto da quest’ultima, dichiarandonon dovuta la somma riconosciuta dalla sentenza di primo gradoa titolo di rivalutazione monetaria e interessi sull’importo noncontestato e versato a suo tempo al [OSCURATO:PERSONA], nonostantel’assenza di gravame su tale capo della pronuncia (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)».La censura è fondata.Con essa si lamenta che la pronuncia impugnata avrebberiformato la sentenza di primo grado disconoscendo anche laposta rappresentata dalla somma di euro 5.726,57, alla qualela società era stata condannata a titolo di «differenza perinteressi legali e rivalutazione monetaria […] sul risarcimentogià liquidato di euro 186.117,59», in mancanza di impugnazioneincidentale sul punto della [OSCURATO:SOCIETA]In effetti, come risulta dalla memoria di costituzione in appellodella società (integralmente allegata nel ricorso per cassazione),la stessa aveva impugnato esclusivamente la condanna alNumero registro generale 2764/2022pagamento di somme «a titolo di differenze sulla indennitàN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026risarcitoria del licenziamento», pari ad euro 20.739,04, oltre chDeat a pubblicazione 15/06/2026quelle conseguenti al ricalcolo di dette somme sul TFR, pari adeuro 1.912,38, mentre non c’era stato gravame per l’importo dieuro 5.726,57, così come l’appello incidentale non avevainvestito le somme di euro 533,77 a titolo di differenza sullaretribuzione del mese di aprile 2014 e di euro 3.000,96 a titolodi riliquidazione del TFR.Mentre per questi due ultimi importi, in assenza diimpugnazione, la Corte pugliese ha confermato la pronuncia diprimo grado, disponendo la condanna in dispositivo, nonaltrettanto è stato fatto per la somma di euro 5.726,57, pur inmancanza di gravame, per cui il motivo in scrutinio deve essereaccolto.3.

Il terzo mezzo del ricorso deduce: «Nullità della sentenza perviolazione degli artt. 414, n. 4, e 156 c.p.c., per avere la Cortedi merito erroneamente ritenuto generiche le domande afferential riconoscimento dei contributi previdenziali dovuti al ricorrentein relazione alle maggiori somme a titolo retributivo a luiriconosciute (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».Il quarto motivo, nel caso di rigetto del motivo precedente,denuncia: «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 414,n. 4, 164, comma 5 e 156 c.p.c., avendo la Corte d’Appelloconfermato la pronuncia di inammissibilità delle domandeconcernenti i contributi previdenziali nonostante l’assenza dellarelativa eccezione della controparte e la mancata concessione diun termine per integrare gli atti (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.)».Numero registro generale 2764/20224.

Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente perN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026connessione e devono esser respinti per concorrenti profili.

Data pubblicazione 15/06/2026In ordine alla regolarizzazione contributiva sulle somme dovuteper l’illegittimo licenziamento, va ribadito il principio secondocui, in caso di applicazione della tutela reale in materia dilicenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamentodei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno dellicenziamento a quello della reintegrazione, costituendo dettafattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore delterzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudiziodell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specificadomanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenzialiobbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersiche il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale perottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi.

Intale ipotesi, la prescrizione quinquennale del creditocontributivo comincia a decorrere solo successivamenteall'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizionedecennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio ingiudicato del relativo provvedimento (v.

Cass. n. 6722/2021,sulla base di Cass., Sez.

Un., n 19665/2014).Inoltre, stante il rigetto del primo motivo di ricorso, in assenzadi ulteriori somme dovute in relazione all’indennità ex art. 18St. lav., resta comunque confermato e valido l’assunto dellaCorte barese secondo cui: «non dovendosi riliquidare iltrattamento derivante dalla c.d. tutela reale, nemmeno vannoversati i contributi relativi alle componenti aggiuntiveinfondatamente rivendicate dal [OSCURATO:PERSONA]».Infine, il quarto motivo è anche inammissibile perché non vieneadeguatamente specificato come la questione della mancataconcessione di un termine per integrare gli atti sia stataNumero registro generale 2764/2022devoluta al giudice del gravame, che già aveva dichiaratoN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026inammissibili le domande concernenti i contributi previdenzialDi.a ta pubblicazione 15/06/20265.

In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo diricorso, con rigetto degli altri; la sentenza impugnata va cassatain relazione alla censura ritenuta fondata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel meritoex art. 384, comma 2, c.p.c., la società intimata deve esserecondannata al pagamento della somma specificata in dispositivoin favore di [OSCURATO:PERSONA].Quanto alle spese, avuto riguardo agli esiti complessivi della liteed all’accoglimento solo parziale delle originarie pretese attoree,il Collegio ravvisa le ragioni per confermare la medesimaripartizione effettuata con la sentenza di appello, mentre quelledel giudizio di legittimità vanno regolate secondo soccombenzacome da dispositivo, con compensazione per la metà inconsiderazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso percassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro5.726,57, oltre accessori nei limiti di legge e senza duplicazionerispetto a quelli già computati nella predetta somma; condannala società a pagare al [OSCURATO:PERSONA] la metà delle spese processuali,compensate le residue, liquidate nell’intero in euro 1.000,00 peril primo grado di giudizio e in euro 1.200,00 per il secondo, oltreaccessori; condanna, altresì, la società in liquidazione a pagareNumero registro generale 2764/2022la metà delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euroN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/20261.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge Deat a pubblicazione 15/06/2026rimborso spese generali nella misura del 15%, compensate leresidue.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 27 maggio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 2764/2022Numero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026Data pubblicazione 15/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2764/2022Numero di raccolta generale 19861/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Con sentenza del 15 febbraio 2007, la Corte di Appello di Bari,in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò “l’illegittimitàdel licenziamento […] intimato” a [OSCURATO:PERSONA] “in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, ordinando alla datrice di lavoro Acciaierie e TubificioMeridionali (ATM) s.r.l. “di reintegrarlo nel posto di lavoro” econdannando la società “al risarcimento del danno […] nellamisura della retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamentoa quello dell’effettiva reintegra, oltre agli accessori di legge”.Sulla base di tale pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA], mediante atto diprecetto notificato il 3.10.2007, intimò alla [OSCURATO:SOCIETA]. ilpagamento di € 277.403,16.La società propose opposizione al precetto e all’esecuzionepresso terzi. Dopo la sospensione del procedimento esecutivo,si pervenne all’assegnazione al [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza ex art.553 c.p.c. del giudice dell’esecuzione, della somma complessivadi € 189.528,84, al lordo, per capitale, accessori e spese legali.2. Con successivo ricorso al Tribunale di Bari del 28 maggio2015, il [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la determinazione delleindennità risarcitorie ex art. 18 St. lav. era stata effettuataconsiderando esclusivamente gli importi la cui debenza non eracontroversa, senza ricomprendere talune voci retributivecomunque percepite durante il rapporto di lavoro, e lamentandol’omesso versamento all’INPS dei contributi previdenzialicorrispondenti alle differenze retributive rivendicate, concludevaper la condanna della società al pagamento dei seguentiimporti: euro 20.739,04 «a titolo di maggiore indennitàrisarcitoria», euro 1.912,38 «a titolo di incidenza sul TFR dellapredetta differenza», euro 5.726,57 «a titolo di differenza sullarivalutazione monetaria ed interessi», euro 533,77 «sullaNumero registro generale 2764/2022retribuzione del mese di aprile 2014», euro 3.000,96 «a titoloN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026di differenza sul TFR liquidato», per un ammontare complessivDoat a pubblicazione 15/06/2026pari ad euro 31.912,42, oltre accessori; con condanna, altresì,della ATM al versamento dei corrispondenti contributiprevidenziali non prescritti e al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. derivante dal mancato pagamento dei contributiprescritti.3. Il Tribunale adito, instaurato il contraddittorio, per quanto quirilevi, dichiarava il diritto del [OSCURATO:PERSONA] «al riconoscimento dellevoci premio di produzione, indennità sostitutiva di mensa,festività non godute, indennità sostitutiva cottimo, premio C/,indennità di rendimento, indennità di vacanza CCNL, premioproduzione semestrale, premio aziendale annuale, premiopresenze variabile annuale, al fine della determinazione dellaretribuzione globale di fatto cui commisurare l’indennitàrisarcitoria per l’illegittimo licenziamento», e condannava lasocietà al pagamento della complessiva somma pari ad euro31.912,42, mentre dichiarava «inammissibile la richiesta diversamento dei contributi omessi» e rigettava «la richiesta dirisarcimento ex art. 2116 cod. civ. ».4. Interposto gravame da entrambe le parti, la Corte di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma dellapronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]., società inliquidazione, a pagare al [OSCURATO:PERSONA] euro 533,77 a titolo didifferenza sulla retribuzione del mese di aprile 2014 ed euro3.000,96 a titolo di riliquidazione del TFR, oltre accessori; harigettato «la domanda attorea concernente la contribuzione e ladomanda attorea di danno pensionistico».5. In sintesi, ha ritenuto, avuto riguardo alla sentenza dellamedesima Corte del 15 febbraio 2007, che, «quanto allacondanna della soc. ATM a titolo di c.d. tutela reale delNumero registro generale 2764/2022lavoratore illegittimamente allontanato dall’azienda, eraN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026eseguibile, tanto è vero che il [OSCURATO:PERSONA] l’ha utilizzata per Dialt a pubblicazione 15/06/2026precetto e per il pignoramento, conseguendo, infine, inexecutivis, per effetto della distribuzione/liquidazione dispostadal G.E. con l’ordinanza 8 aprile – 6 maggio 2011, la sommanetta di € 152.622,64, versata per la soc. ATM dal terzopignorato, [OSCURATO:PERSONA] di Novara, al netto delle ritenute paria € 36.906,20».Ha considerato non incidente la circostanza che «nella richiestacongiunta di assegnazione delle somme […], conclusiva delprocedimento esecutivo, si dà atto che permane controversiatra le parti circa la debenza di alcune delle somme reclamate dalDe Musso», argomentando: «D’altronde, tale riferimentorisalente al luglio 2010 (….), da un lato, è generico e non puòconsiderarsi fatto alla presente controversia giudiziariaintrodotta nel 2015; dall’altro, se è vero che non esprimeun’accettazione satisfattiva della somma distribuita o unarinunzia a ulteriori azioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] – come harilevato il primo giudice – nemmeno assume il significato di unriconoscimento da parte della soc. ATM o la preventivadismissione da parte di questa delle eccezioni preliminari, diabusivo frazionamento del credito e di giudicato, poiformalizzate nella causa che ancora ci occupa in appello».6. La Corte ha anche giudicato priva di fondamento «ladoglianza del [OSCURATO:PERSONA] concernente la posizione assicurativa,che il Tribunale del lavoro di Bari ha disatteso, dichiarando“inammissibile la richiesta di versamento dei contributi omessi”e rigettando “la richiesta di risarcimento ex art. 2116 cod.civ.”».All’esito di diffusa motivazione, concernente anchel’inammissibilità in rito di una domanda di regolarizzazioneNumero registro generale 2764/2022contributiva formulata senza evocare in giudizio l’INPS, haN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026conclusivamente ritenuto: «non dovendosi riliquidare Dialt a pubblicazione 15/06/2026trattamento derivante dalla c.d. tutela reale, nemmeno vannoversati i contributi relativi alle componenti aggiuntiveinfondatamente rivendicate dal [OSCURATO:PERSONA]».7. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il DeMusso con quattro motivi; non ha svolto attività difensival’intimata società in liquidazione.Il ricorrente ha anche depositato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso – che, come i successivi, può essereesposto secondo la sintesi offerta da parte ricorrente -denuncia: «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112e 324 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte diAppello di Bari omesso di pronunciarsi sulla domanda delricorrente diretta a determinare il risarcimento del danno di cuiall’art. 18 l. n. 300/70 spettantegli, sul presupposto che ilpassaggio in giudicato della condanna generica al relativopagamento, sancita con la sentenza dichiarativa della nullità dellicenziamento, sarebbe ostativa alla proposizione del successivogiudizio diretto alla relativa quantificazione (art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.)».Il motivo non può trovare accoglimento.Viene dedotta una omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., chenon sussiste perché la Corte d’Appello si è pronunciata sulmotivo di gravame, ritenendo che, nella concreta vicendaprocessuale, la sentenza di reintegra fosse stata azionata dalloNumero registro generale 2764/2022stesso creditore come titolo esecutivo e che le questioni relativeN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026alla sua portata e alla determinazione del credito dovesserDoat a pubblicazione 15/06/2026essere dedotte nella sede esecutiva o oppositiva; chiaramentenon vi è omessa pronuncia sol perché la stessa non è conformealle attese del soccombente.Peraltro, la questione della determinabilità o meno del titoloesecutivo involge l’interpretazione di atti processuali riservati algiudice del merito (cfr. Cass. n. 19641/2015), in particolare algiudice dell’esecuzione o dell’opposizione all’esecuzione (cfr.Cass. n. 10806/2020).Nel merito della doglianza, poi, è certamente vero che questaCorte (tra le più recenti: Cass. n. 20481/2023) ha affermato piùvolte il principio secondo cui la sentenza che dichiara dovute lemensilità di retribuzione per il periodo compreso fra la data dellicenziamento stesso e quella dell'effettiva reintegra, deveessere parificata, quando non sia indicativa di un importodeterminato o determinabile in base a semplice calcoloaritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con laconseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per laliquidazione del quantum, quando insorga successivamente unacontroversia in ordine all'individuazione della retribuzioneglobale di fatto assunta a parametro del risarcimento (Cass. n.24242/2010; Cass. n. 33807/2021).Nel caso di specie, tuttavia, va dato atto che il presente giudizioè intervenuto all’esito dell’espletamento del procedimentoesecutivo promosso dal lavoratore facendo valere direttamentela sentenza di reintegra quale titolo esecutivo rispetto al creditorisarcitorio, in contrasto con quanto oggi affermato sulla nonagevole liquidabilità del credito risarcitorio.Una volta prescelta dallo stesso creditore la via dell’azioneesecutiva e questa sia giunta al suo esito, sebbene con unaNumero registro generale 2764/2022assegnazione solo parziale di somme e, comunque, con unaN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026sentenza sulla opposizione all’esecuzione (che alla pag. 15 dDealt a pubblicazione 15/06/2026ricorso viene richiamata quale pronuncia di «cessazione dellamateria del contendere»), ogni questione relativa alla portatadel titolo, alla determinabilità del credito e all’inclusione delleulteriori componenti retributive avrebbe dovuto essere dedotta,nei limiti e con gli strumenti propri, nella sede esecutiva ooppositiva, non potendo essere riproposta mediante unautonomo giudizio di cognizione volto a rimettere in discussioneil medesimo credito risarcitorio già azionato.2. Il secondo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 2909 c.c.per avere la Corte di Appello di Bari rideterminato la sommadovuta dalla A.T.M. al [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’accoglimentodell’appello incidentale interposto da quest’ultima, dichiarandonon dovuta la somma riconosciuta dalla sentenza di primo gradoa titolo di rivalutazione monetaria e interessi sull’importo noncontestato e versato a suo tempo al [OSCURATO:PERSONA], nonostantel’assenza di gravame su tale capo della pronuncia (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)».La censura è fondata.Con essa si lamenta che la pronuncia impugnata avrebberiformato la sentenza di primo grado disconoscendo anche laposta rappresentata dalla somma di euro 5.726,57, alla qualela società era stata condannata a titolo di «differenza perinteressi legali e rivalutazione monetaria […] sul risarcimentogià liquidato di euro 186.117,59», in mancanza di impugnazioneincidentale sul punto della [OSCURATO:SOCIETA]In effetti, come risulta dalla memoria di costituzione in appellodella società (integralmente allegata nel ricorso per cassazione),la stessa aveva impugnato esclusivamente la condanna alNumero registro generale 2764/2022pagamento di somme «a titolo di differenze sulla indennitàN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026risarcitoria del licenziamento», pari ad euro 20.739,04, oltre chDeat a pubblicazione 15/06/2026quelle conseguenti al ricalcolo di dette somme sul TFR, pari adeuro 1.912,38, mentre non c’era stato gravame per l’importo dieuro 5.726,57, così come l’appello incidentale non avevainvestito le somme di euro 533,77 a titolo di differenza sullaretribuzione del mese di aprile 2014 e di euro 3.000,96 a titolodi riliquidazione del TFR.Mentre per questi due ultimi importi, in assenza diimpugnazione, la Corte pugliese ha confermato la pronuncia diprimo grado, disponendo la condanna in dispositivo, nonaltrettanto è stato fatto per la somma di euro 5.726,57, pur inmancanza di gravame, per cui il motivo in scrutinio deve essereaccolto.3. Il terzo mezzo del ricorso deduce: «Nullità della sentenza perviolazione degli artt. 414, n. 4, e 156 c.p.c., per avere la Cortedi merito erroneamente ritenuto generiche le domande afferential riconoscimento dei contributi previdenziali dovuti al ricorrentein relazione alle maggiori somme a titolo retributivo a luiriconosciute (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».Il quarto motivo, nel caso di rigetto del motivo precedente,denuncia: «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 414,n. 4, 164, comma 5 e 156 c.p.c., avendo la Corte d’Appelloconfermato la pronuncia di inammissibilità delle domandeconcernenti i contributi previdenziali nonostante l’assenza dellarelativa eccezione della controparte e la mancata concessione diun termine per integrare gli atti (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.)».Numero registro generale 2764/20224. Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente perN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026connessione e devono esser respinti per concorrenti profili. Data pubblicazione 15/06/2026In ordine alla regolarizzazione contributiva sulle somme dovuteper l’illegittimo licenziamento, va ribadito il principio secondocui, in caso di applicazione della tutela reale in materia dilicenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamentodei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno dellicenziamento a quello della reintegrazione, costituendo dettafattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore delterzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudiziodell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specificadomanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenzialiobbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersiche il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale perottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. Intale ipotesi, la prescrizione quinquennale del creditocontributivo comincia a decorrere solo successivamenteall'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizionedecennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio ingiudicato del relativo provvedimento (v. Cass. n. 6722/2021,sulla base di Cass., Sez. Un., n 19665/2014).Inoltre, stante il rigetto del primo motivo di ricorso, in assenzadi ulteriori somme dovute in relazione all’indennità ex art. 18St. lav., resta comunque confermato e valido l’assunto dellaCorte barese secondo cui: «non dovendosi riliquidare iltrattamento derivante dalla c.d. tutela reale, nemmeno vannoversati i contributi relativi alle componenti aggiuntiveinfondatamente rivendicate dal [OSCURATO:PERSONA]».Infine, il quarto motivo è anche inammissibile perché non vieneadeguatamente specificato come la questione della mancataconcessione di un termine per integrare gli atti sia stataNumero registro generale 2764/2022devoluta al giudice del gravame, che già aveva dichiaratoN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026inammissibili le domande concernenti i contributi previdenzialDi.a ta pubblicazione 15/06/20265. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo diricorso, con rigetto degli altri; la sentenza impugnata va cassatain relazione alla censura ritenuta fondata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel meritoex art. 384, comma 2, c.p.c., la società intimata deve esserecondannata al pagamento della somma specificata in dispositivoin favore di [OSCURATO:PERSONA].Quanto alle spese, avuto riguardo agli esiti complessivi della liteed all’accoglimento solo parziale delle originarie pretese attoree,il Collegio ravvisa le ragioni per confermare la medesimaripartizione effettuata con la sentenza di appello, mentre quelledel giudizio di legittimità vanno regolate secondo soccombenzacome da dispositivo, con compensazione per la metà inconsiderazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso percassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro5.726,57, oltre accessori nei limiti di legge e senza duplicazionerispetto a quelli già computati nella predetta somma; condannala società a pagare al [OSCURATO:PERSONA] la metà delle spese processuali,compensate le residue, liquidate nell’intero in euro 1.000,00 peril primo grado di giudizio e in euro 1.200,00 per il secondo, oltreaccessori; condanna, altresì, la società in liquidazione a pagareNumero registro generale 2764/2022la metà delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euroN umero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/20261.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge Deat a pubblicazione 15/06/2026rimborso spese generali nella misura del 15%, compensate leresidue.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 27 maggio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 2764/2022Numero sezionale 2636/2026Numero di raccolta generale 19861/2026Data pubblicazione 15/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19861/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris