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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15538/2026

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resentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE,n. 495/2020 depositata il 15/07/2020.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Le società contribuenti hanno svolto, negli anni 2012, 2013 e 2015,Per tali affissioni l’ente concessionario ha emesso numerosi avvisi diaccertamento, applicando non solo i diritti di affissione, ma anche i diritti diurgenza e le maggiorazioni per omessa dichiarazione e tardivo pagamento,richiamando il D.Lgs. 507/1993.2.

Le società contribuenti hanno contestato che, in forza dell’art. 19comma 8 del regolamento comunale del 1995, nessuna maggiorazionefosse dovuta per gli annunci mortuari e che, pertanto, gli avvisi risultasseroinfondati, e, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], hannoproposto vari ricorsi, impugnando gli atti impositivi relativi alle annualità2012, 2013 e 2015.3. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha deciso con la sentenza n.298/2018 (depositata 12.12.2018), riguardante gli accertamenti degli anni2012 e 2013, la CTP ha rigettato i ricorsi, ritenendo che il regolamentocomunale, nella parte in cui prevedeva l’esenzione dagli oneri di urgenzaper gli annunci mortuari, fosse contra legem rispetto al D.Lgs. 507/1993;che la successiva abrogazione della clausola regolamentare da parte delComune (ottobre 2013) confermasse tale illegittimità; che fosse correttal’applicazione della sanzione del 30% ex art. 13 D.Lgs. 471/1997.Con sentenza n. 305/2018 (depositata 20.12.2018) relativa agli avvisirelativi all’anno 2015, la Commissione provinciale ha rigettato il ricorso nelmerito, ma ha annullato il carico sanzionatorio, ritenendo che lacontribuente avesse agito in buona fede e che ricorressero le condizioni perla disapplicazione ex art. 8 D.Lgs. 546/1992.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/20264.

Le società hanno interposto appello avverso entrambe le decisioni,mentre la concessionaria ha appellato la sola sentenza n. 305/2018limitatamente alle sanzioni.5. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte ha riunito igiudizi e, con la sentenza in epigrafe meglio indicata, ha confermato lacorrettezza degli avvisi di accertamento per tutte le annualità, ritenendoche il D.Lgs. 507/1993 non prevedesse esenzioni per gli annunci mortuarie che il regolamento comunale dovesse essere disapplicato perché contrarioalla legge.

Ha ritenuto che le società conoscessero, sin dal 2010, l’obbligodi rivolgersi al concessionario e di pagare anche i diritti di urgenza ed haindi accolto l’appello del concessionario in punto sanzioni, ripristinandointegralmente il carico sanzionatorio anche per l’anno 2015.6.

Avverso la suddetta sentenza di gravame le società contribuentihanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui haresistito con controricorso la concessionaria intimata.7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.Il motivo sostiene che il giudice regionale abbia erroneamenteritenuto che il Comune non potesse introdurre esenzioni dal diritto diurgenza per gli annunci mortuari.

Secondo i ricorrenti, l’art. 52 del d.lgs.446/1997 attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare piena in temadi entrate, anche tributarie, comprendente la facoltà di disciplinare i dirittisulle pubbliche affissioni e di prevedere esenzioni o riduzioni.

Tale poteresarebbe confermato dall’art. 3 della legge 507/1993, che demanda alregolamento comunale la disciplina del servizio delle pubbliche affissioni, edall’art. 20 della stessa legge, che già contempla agevolazioni specifiche infavore degli annunci mortuari.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026La CTR avrebbe quindi disapplicato in modo illegittimo l’art. 19 delregolamento comunale, che prevedeva l’esenzione dal diritto di urgenza,perché – si sostiene – non in contrasto con norme statali.L’ente concessionario ha replicato che la potestà regolamentarecomunale non può incidere sugli elementi essenziali del tributo, tra cuirientrano presupposto, base imponibile, misura massima e soggetti passivi.Le esenzioni non potevano quindi essere introdotte dal Comune se nonpreviste dalla legge e l’art. 22 del d.lgs. 507/1993 non contempla alcunaesenzione per gli annunci mortuari dal diritto di urgenza.

Le normeesoneratrici, essendo eccezionali, non sono suscettibili di interpretazioneanalogica né estensiva e di conseguenza, la clausola regolamentare sarebbecontra legem e la CTR avrebbe correttamente ritenuto la necessità didisapplicarla.La censura non merita accoglimento.1.2.

In primo luogo, va rilevato che vi era stato annullamento inautotutela della disposizione del regolamento comunale che esentava dalversamento dei diritti di urgenza, sicché lo stesso non poteva trovareapplicazione.1.3.

Ciò premesso, va ribadito che in ogni caso compete al G.T. ilpotere disapplicativo di regolamenti illegittimi, come statuito pianamentedalla giurisprudenza in molteplici occasioni: il poteredel giudice tributario di disapplicare i regolamenti e gli atti amministrativiillegittimi posti a fondamento della pretesa impositiva dell'erario può essereesercitato anche d'ufficio, a condizione, però, che detti atti siano rilevanti aifini della decisione, e pertanto la disapplicazione non può essere effettuataallorchè prescinda completamente dai motivi di impugnazione dedotti inrelazione all'atto impositivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15285 (Rv. 603588 -01)).Indi, nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto comunque nonapplicare la norma del regolamento comunale che prevedeva l’esenzioneNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026dal diritto di urgenza per gli annunci mortuari.

La legge statale non prevedealcuna deroga in tal senso: l’art. 22 del d.lgs. 507/1993 non contemplaesenzioni per tali affissioni e le norme esoneratrici hanno naturaeccezionale, dovendo essere interpretate in modo rigoroso, senza possibilitàdi estensione o analogia.

E, pertanto, la potestà regolamentare comunalenon poteva incidere sugli elementi essenziali del tributo, quali presupposto,soggetti passivi, base imponibile e misura massima, e non può introdurreesenzioni non previste dalla legge.Sintetizzando, la CTR ha correttamente ritenuto che la clausolaregolamentare non potesse essere applicata in quanto già annullata inautotutela a partire dell’anno 2013, e che comunque contra legem (e quindisuscettibile di disapplicazione).1.4.

Ne consegue il rigetto del motivo.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 6 del DLCPS n. 1417 del08.11.1947.2.1.

I ricorrenti richiamano l’art. 6 del DLCPS 1417/1947, secondo cuii regolamenti comunali possono prevedere esenzioni totali o parziali daidiritti di pubbliche affissioni, sostenendo che tale norma non sia stataabrogata dalle successive leggi.

Pertanto, l’esenzione prevista dalregolamento comunale sarebbe pienamente legittima e la CTR avrebbeerrato nel ritenerla contra legem.2.2.

Come rettamente evidenziato dalla controricorrente l’art. 6 delDLCPS 1417/1947 non è più vigente, poiché superato da successiviinterventi legislativi culminati nel d.lgs. 507/1993, che hanno abrogato ogninorma incompatibile.Nello specifico, la disposizione era stata (già) abrogata dal d.P.R. 26ottobre 1972, n. 639, art. 58, lett. b).

Da ultimo, l d.l. 22 dicembre 2008,n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9 haconfermato l'abrogazione dell'intero provvedimento.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/20262.3.

Il motivo è dunque infondato.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 20-bis del D. LGS n. 507/1993.3.1.

Il motivo sostiene che l’art. 20-bis del d.lgs. 507/1993 prevedel’esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni per gli spazi riservati aisoggetti di cui all’art. 20, categoria nella quale rientrerebbero gli annuncimortuari.

Secondo i ricorrenti, tale circostanza – che sarebbe desumibiledagli atti – non è stata considerata dalla CTR, la quale avrebbe dovutoapplicare l’esenzione.3.2.

La controparte ha replicato che l’art. 20-bis è stato abrogato nel2007 e, comunque, non è pertinente, poiché riguarda l’affissione negli spaziriservati ai soggetti ex art. 20 e non incide sulla disciplina del diritto diurgenza per le affissioni abusive, che è invece nella specie il titolodell’imposizione.Anche tale motivo si palesa come manifestamente infondato,trattandosi di articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 a far datadal 1-1-2007.3.3.

Va conseguentemente rigettato.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo e motivazionecontraddittoria.Il ricorrente lamenta che la CTR abbia riconosciuto la parzialefondatezza degli appelli proposti contro gli accertamenti relativi agli anni2012 e 2013, ma abbia poi omesso qualsiasi effettiva pronuncia su tali atti,concentrandosi solo su quelli del 2015.

Il passaggio della sentenza in cui sifa riferimento agli atti “in epoca anteriore ai fatti che qui rilevano” sarebbeambiguo e indicherebbe che la CTR avrebbe esaminato solo parte dei ricorsi,omettendo un capo decisivo della domanda.La controricorrente ha replicato che la CTR ha deciso su tutti gliappelli, richiamando l’identità delle questioni giuridiche e confermandoNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026integralmente la legittimità degli avvisi, senza alcuna omissione dipronuncia.4.1.

La censura è inammissibile.4.2.

Non si tratta di un omesso esame di un fatto (principale osecondario) ma di valutazione degli effetti giuridici della autotutela e,dunque, di una questione di diritto, non di fatto, non censurabile con ilmotivo di cui all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.4.3.

Il motivo è quindi inammissibile.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000 eall'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973; nonché violazione e falsaapplicazione del regolamento comunale.5.1.

Il motivo lamenta la nullità degli avvisi per difetto di motivazione,poiché essi non chiarirebbero né le ragioni dell’applicazione del diritto diurgenza agli annunci mortuari, né il criterio matematico di calcolo dellemaggiorazioni, né il motivo per cui l'Amministrazione abbia applicato lanorma statale anziché quella regolamentare.

Si invoca il principio “lexspecialis derogat generali”, sostenendo che dovesse prevalere la normacomunale che esclude la maggiorazione.Si deduce da parte controricorrente, in replica, che la motivazionedegli avvisi è pienamente sufficiente perché indica chiaramente ilpresupposto dell’imposizione e la normativa applicata.

Le ricorrenti, delresto, hanno pienamente compreso la pretesa tributaria, come dimostratodai ricorsi introduttivi.5.2.

Anche questo motivo è palesemente infondato.5.3.

Per quanto detto nel primo motivo, la norma speciale – di cui siinvoca la prevalenza – è certamente recessiva, in quanto in contrasto confonte primaria.

Il criterio di specialità non può trovare applicazione inpresenza di norma speciale che, contro la legge, interviene sul presuppostoNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026di imposta, determinandone eccezione al di fuori di ogni previsione.

Inoltre,per come detto, la fonte secondaria era stata annullata in autotutela.5.4.

Inoltre, la censura è in violazione del principio di autosufficienza,non riportando gli elementi fattuali (ed in particolare il contenuto essenzialedell’avviso di accertamento e la sua localizzazione) necessari ad unaintellegibilità piena della censura.Invero, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, nonsolo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fattoin virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nelmerito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese neltema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi dicontestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra letante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036;Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021,n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393;Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885) (Cass.28/05/2024, n. 14846, punto 3.2.).5.5.

Inoltre, il motivo di ricorso identifica il difetto di motivazione conla mancata esplicitazione delle ragioni di applicazione del diritto di urgenza;ma queste ragioni integrano una questione di diritto quando ciò che formaNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026oggetto di motivazione è la chiara esplicitazione della pretesa impositivacon riferimento al presupposto di imposta ed alla sua disciplina legale.5.6.

Anche tale motivo va dunque rigettato.6.

Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c.; motivazione contraddittoria e l’ultrapetizione.6.1.

Secondo i ricorrenti, la CTR avrebbe rideterminato d’ufficio lespese del primo grado, aumentando la liquidazione da 3.000 a 5.000 euro,pur in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto da partedi [OSCURATO:PERSONA].

Ciò violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato che il giudice di appello può semprerideterminare le spese, anche in assenza di specifico motivo, quando l'esitodella lite venga modificato, ed ha affermato che la richiesta era statacomunque avanzata.7.

Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. con violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;ultrapetizione.Il motivo ribadisce che la CTR, nel rideterminare le spese, avrebbesuperato i limiti dell’impugnazione, condannando la parte soccombente inmisura maggiore rispetto a quanto liquidato dal primo giudice, senza chel'altra parte avesse chiesto tale statuizione.La replica richiama la giurisprudenza secondo cui il giudice di appello,riformando la sentenza, può provvedere nuovamente sulle spese di tutti igradi, senza limitazioni.8.

I motivi sei e sette possono essere trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, e vanno accolti per quanto di ragione.8.1.

La sentenza n. 298/1/18 di primo grado (non riformata in appello,e che aveva compensato le spese) non era stata impugnata sotto il profiloNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026in analisi dalla concessionaria vittoriosa in primo grado, e tale sentenza nonè stata riformata.Viceversa, la sentenza n. 305/3/18 di primo grado aveva parzialmentecompensato le spese (per accoglimento del motivo di ricorso sulle sanzioni),e su tale profilo c’era appello della concessionaria, sicché il carico dellespese poteva essere rimodulato.8.2.

La CTR avrebbe quindi dovuto distinguere, nella liquidazione dellespese, tra la sentenza semplicemente confermata (su cui è ammessa laliquidazione delle sole spese del secondo grado) e la sentenza riformata(ove poteva disporre la liquidazione del doppio grado).Invero, in materia di procedimento civile, il potere del giudiced'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle speseprocessuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussistein caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto ilrelativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esitocomplessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisioneimpugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravamemodificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituitooggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 19 dicembre 2024, n.33412; Cass., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., 7 gennaio 2004, n. 58);8.3.

In altri termini, in difetto di impugnazione del capo relativo allespese (che erano state compensate), la CTR non avrebbe potutoridisciplinare le spese (compensate) della sentenza n. 298/1/18 e avrebbepotuto liquidare solo le spese del secondo grado (che però ha liquidatounitamente con riferimento ai due giudizi: Condanna l'appellante allespese di lite di entrambi i procedimenti che liquida per il primo grado in euro5.000,00 (cinquemila) e per il presente grado in euro 3.000,00 (tremila),oltre oneri di legge. );8.4.

Ne consegue che i motivi nn. 6 e 7 meritano accoglimento.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/20269.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al sesto ed alsettimo motivo, rigettati i restanti, e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il sesto ed il settimo motivo di ricorso, nei limiti di cui inmotivazione, e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE,n. 495/2020 depositata il 15/07/2020.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Le società contribuenti hanno svolto, negli anni 2012, 2013 e 2015,Per tali affissioni l’ente concessionario ha emesso numerosi avvisi diaccertamento, applicando non solo i diritti di affissione, ma anche i diritti diurgenza e le maggiorazioni per omessa dichiarazione e tardivo pagamento,richiamando il D.Lgs. 507/1993.2. Le società contribuenti hanno contestato che, in forza dell’art. 19comma 8 del regolamento comunale del 1995, nessuna maggiorazionefosse dovuta per gli annunci mortuari e che, pertanto, gli avvisi risultasseroinfondati, e, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], hannoproposto vari ricorsi, impugnando gli atti impositivi relativi alle annualità2012, 2013 e 2015.3. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha deciso con la sentenza n.298/2018 (depositata 12.12.2018), riguardante gli accertamenti degli anni2012 e 2013, la CTP ha rigettato i ricorsi, ritenendo che il regolamentocomunale, nella parte in cui prevedeva l’esenzione dagli oneri di urgenzaper gli annunci mortuari, fosse contra legem rispetto al D.Lgs. 507/1993;che la successiva abrogazione della clausola regolamentare da parte delComune (ottobre 2013) confermasse tale illegittimità; che fosse correttal’applicazione della sanzione del 30% ex art. 13 D.Lgs. 471/1997.Con sentenza n. 305/2018 (depositata 20.12.2018) relativa agli avvisirelativi all’anno 2015, la Commissione provinciale ha rigettato il ricorso nelmerito, ma ha annullato il carico sanzionatorio, ritenendo che lacontribuente avesse agito in buona fede e che ricorressero le condizioni perla disapplicazione ex art. 8 D.Lgs. 546/1992.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/20264. Le società hanno interposto appello avverso entrambe le decisioni,mentre la concessionaria ha appellato la sola sentenza n. 305/2018limitatamente alle sanzioni.5. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte ha riunito igiudizi e, con la sentenza in epigrafe meglio indicata, ha confermato lacorrettezza degli avvisi di accertamento per tutte le annualità, ritenendoche il D.Lgs. 507/1993 non prevedesse esenzioni per gli annunci mortuarie che il regolamento comunale dovesse essere disapplicato perché contrarioalla legge. Ha ritenuto che le società conoscessero, sin dal 2010, l’obbligodi rivolgersi al concessionario e di pagare anche i diritti di urgenza ed haindi accolto l’appello del concessionario in punto sanzioni, ripristinandointegralmente il carico sanzionatorio anche per l’anno 2015.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame le società contribuentihanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui haresistito con controricorso la concessionaria intimata.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.Il motivo sostiene che il giudice regionale abbia erroneamenteritenuto che il Comune non potesse introdurre esenzioni dal diritto diurgenza per gli annunci mortuari. Secondo i ricorrenti, l’art. 52 del d.lgs.446/1997 attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare piena in temadi entrate, anche tributarie, comprendente la facoltà di disciplinare i dirittisulle pubbliche affissioni e di prevedere esenzioni o riduzioni. Tale poteresarebbe confermato dall’art. 3 della legge 507/1993, che demanda alregolamento comunale la disciplina del servizio delle pubbliche affissioni, edall’art. 20 della stessa legge, che già contempla agevolazioni specifiche infavore degli annunci mortuari.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026La CTR avrebbe quindi disapplicato in modo illegittimo l’art. 19 delregolamento comunale, che prevedeva l’esenzione dal diritto di urgenza,perché – si sostiene – non in contrasto con norme statali.L’ente concessionario ha replicato che la potestà regolamentarecomunale non può incidere sugli elementi essenziali del tributo, tra cuirientrano presupposto, base imponibile, misura massima e soggetti passivi.Le esenzioni non potevano quindi essere introdotte dal Comune se nonpreviste dalla legge e l’art. 22 del d.lgs. 507/1993 non contempla alcunaesenzione per gli annunci mortuari dal diritto di urgenza. Le normeesoneratrici, essendo eccezionali, non sono suscettibili di interpretazioneanalogica né estensiva e di conseguenza, la clausola regolamentare sarebbecontra legem e la CTR avrebbe correttamente ritenuto la necessità didisapplicarla.La censura non merita accoglimento.1.2. In primo luogo, va rilevato che vi era stato annullamento inautotutela della disposizione del regolamento comunale che esentava dalversamento dei diritti di urgenza, sicché lo stesso non poteva trovareapplicazione.1.3. Ciò premesso, va ribadito che in ogni caso compete al G.T. ilpotere disapplicativo di regolamenti illegittimi, come statuito pianamentedalla giurisprudenza in molteplici occasioni: il poteredel giudice tributario di disapplicare i regolamenti e gli atti amministrativiillegittimi posti a fondamento della pretesa impositiva dell'erario può essereesercitato anche d'ufficio, a condizione, però, che detti atti siano rilevanti aifini della decisione, e pertanto la disapplicazione non può essere effettuataallorchè prescinda completamente dai motivi di impugnazione dedotti inrelazione all'atto impositivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15285 (Rv. 603588 -01)).Indi, nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto comunque nonapplicare la norma del regolamento comunale che prevedeva l’esenzioneNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026dal diritto di urgenza per gli annunci mortuari. La legge statale non prevedealcuna deroga in tal senso: l’art. 22 del d.lgs. 507/1993 non contemplaesenzioni per tali affissioni e le norme esoneratrici hanno naturaeccezionale, dovendo essere interpretate in modo rigoroso, senza possibilitàdi estensione o analogia. E, pertanto, la potestà regolamentare comunalenon poteva incidere sugli elementi essenziali del tributo, quali presupposto,soggetti passivi, base imponibile e misura massima, e non può introdurreesenzioni non previste dalla legge.Sintetizzando, la CTR ha correttamente ritenuto che la clausolaregolamentare non potesse essere applicata in quanto già annullata inautotutela a partire dell’anno 2013, e che comunque contra legem (e quindisuscettibile di disapplicazione).1.4. Ne consegue il rigetto del motivo.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 6 del DLCPS n. 1417 del08.11.1947.2.1. I ricorrenti richiamano l’art. 6 del DLCPS 1417/1947, secondo cuii regolamenti comunali possono prevedere esenzioni totali o parziali daidiritti di pubbliche affissioni, sostenendo che tale norma non sia stataabrogata dalle successive leggi. Pertanto, l’esenzione prevista dalregolamento comunale sarebbe pienamente legittima e la CTR avrebbeerrato nel ritenerla contra legem.2.2. Come rettamente evidenziato dalla controricorrente l’art. 6 delDLCPS 1417/1947 non è più vigente, poiché superato da successiviinterventi legislativi culminati nel d.lgs. 507/1993, che hanno abrogato ogninorma incompatibile.Nello specifico, la disposizione era stata (già) abrogata dal d.P.R. 26ottobre 1972, n. 639, art. 58, lett. b). Da ultimo, l d.l. 22 dicembre 2008,n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9 haconfermato l'abrogazione dell'intero provvedimento.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/20262.3. Il motivo è dunque infondato.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 20-bis del D. LGS n. 507/1993.3.1. Il motivo sostiene che l’art. 20-bis del d.lgs. 507/1993 prevedel’esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni per gli spazi riservati aisoggetti di cui all’art. 20, categoria nella quale rientrerebbero gli annuncimortuari. Secondo i ricorrenti, tale circostanza – che sarebbe desumibiledagli atti – non è stata considerata dalla CTR, la quale avrebbe dovutoapplicare l’esenzione.3.2. La controparte ha replicato che l’art. 20-bis è stato abrogato nel2007 e, comunque, non è pertinente, poiché riguarda l’affissione negli spaziriservati ai soggetti ex art. 20 e non incide sulla disciplina del diritto diurgenza per le affissioni abusive, che è invece nella specie il titolodell’imposizione.Anche tale motivo si palesa come manifestamente infondato,trattandosi di articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 a far datadal 1-1-2007.3.3. Va conseguentemente rigettato.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo e motivazionecontraddittoria.Il ricorrente lamenta che la CTR abbia riconosciuto la parzialefondatezza degli appelli proposti contro gli accertamenti relativi agli anni2012 e 2013, ma abbia poi omesso qualsiasi effettiva pronuncia su tali atti,concentrandosi solo su quelli del 2015. Il passaggio della sentenza in cui sifa riferimento agli atti “in epoca anteriore ai fatti che qui rilevano” sarebbeambiguo e indicherebbe che la CTR avrebbe esaminato solo parte dei ricorsi,omettendo un capo decisivo della domanda.La controricorrente ha replicato che la CTR ha deciso su tutti gliappelli, richiamando l’identità delle questioni giuridiche e confermandoNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026integralmente la legittimità degli avvisi, senza alcuna omissione dipronuncia.4.1. La censura è inammissibile.4.2. Non si tratta di un omesso esame di un fatto (principale osecondario) ma di valutazione degli effetti giuridici della autotutela e,dunque, di una questione di diritto, non di fatto, non censurabile con ilmotivo di cui all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.4.3. Il motivo è quindi inammissibile.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000 eall'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973; nonché violazione e falsaapplicazione del regolamento comunale.5.1. Il motivo lamenta la nullità degli avvisi per difetto di motivazione,poiché essi non chiarirebbero né le ragioni dell’applicazione del diritto diurgenza agli annunci mortuari, né il criterio matematico di calcolo dellemaggiorazioni, né il motivo per cui l'Amministrazione abbia applicato lanorma statale anziché quella regolamentare. Si invoca il principio “lexspecialis derogat generali”, sostenendo che dovesse prevalere la normacomunale che esclude la maggiorazione.Si deduce da parte controricorrente, in replica, che la motivazionedegli avvisi è pienamente sufficiente perché indica chiaramente ilpresupposto dell’imposizione e la normativa applicata. Le ricorrenti, delresto, hanno pienamente compreso la pretesa tributaria, come dimostratodai ricorsi introduttivi.5.2. Anche questo motivo è palesemente infondato.5.3. Per quanto detto nel primo motivo, la norma speciale – di cui siinvoca la prevalenza – è certamente recessiva, in quanto in contrasto confonte primaria. Il criterio di specialità non può trovare applicazione inpresenza di norma speciale che, contro la legge, interviene sul presuppostoNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026di imposta, determinandone eccezione al di fuori di ogni previsione. Inoltre,per come detto, la fonte secondaria era stata annullata in autotutela.5.4. Inoltre, la censura è in violazione del principio di autosufficienza,non riportando gli elementi fattuali (ed in particolare il contenuto essenzialedell’avviso di accertamento e la sua localizzazione) necessari ad unaintellegibilità piena della censura.Invero, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, nonsolo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fattoin virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nelmerito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese neltema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi dicontestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra letante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036;Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021,n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393;Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885) (Cass.28/05/2024, n. 14846, punto 3.2.).5.5. Inoltre, il motivo di ricorso identifica il difetto di motivazione conla mancata esplicitazione delle ragioni di applicazione del diritto di urgenza;ma queste ragioni integrano una questione di diritto quando ciò che formaNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026oggetto di motivazione è la chiara esplicitazione della pretesa impositivacon riferimento al presupposto di imposta ed alla sua disciplina legale.5.6. Anche tale motivo va dunque rigettato.6. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c.; motivazione contraddittoria e l’ultrapetizione.6.1. Secondo i ricorrenti, la CTR avrebbe rideterminato d’ufficio lespese del primo grado, aumentando la liquidazione da 3.000 a 5.000 euro,pur in assenza di uno specifico motivo di impugnazione sul punto da partedi [OSCURATO:PERSONA]. Ciò violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato che il giudice di appello può semprerideterminare le spese, anche in assenza di specifico motivo, quando l'esitodella lite venga modificato, ed ha affermato che la richiesta era statacomunque avanzata.7. Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. con violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.;ultrapetizione.Il motivo ribadisce che la CTR, nel rideterminare le spese, avrebbesuperato i limiti dell’impugnazione, condannando la parte soccombente inmisura maggiore rispetto a quanto liquidato dal primo giudice, senza chel'altra parte avesse chiesto tale statuizione.La replica richiama la giurisprudenza secondo cui il giudice di appello,riformando la sentenza, può provvedere nuovamente sulle spese di tutti igradi, senza limitazioni.8. I motivi sei e sette possono essere trattati congiuntamente, inquanto strettamente connessi, e vanno accolti per quanto di ragione.8.1. La sentenza n. 298/1/18 di primo grado (non riformata in appello,e che aveva compensato le spese) non era stata impugnata sotto il profiloNumero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/2026in analisi dalla concessionaria vittoriosa in primo grado, e tale sentenza nonè stata riformata.Viceversa, la sentenza n. 305/3/18 di primo grado aveva parzialmentecompensato le spese (per accoglimento del motivo di ricorso sulle sanzioni),e su tale profilo c’era appello della concessionaria, sicché il carico dellespese poteva essere rimodulato.8.2. La CTR avrebbe quindi dovuto distinguere, nella liquidazione dellespese, tra la sentenza semplicemente confermata (su cui è ammessa laliquidazione delle sole spese del secondo grado) e la sentenza riformata(ove poteva disporre la liquidazione del doppio grado).Invero, in materia di procedimento civile, il potere del giudiced'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle speseprocessuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussistein caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto ilrelativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esitocomplessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisioneimpugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravamemodificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituitooggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 19 dicembre 2024, n.33412; Cass., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass., 7 gennaio 2004, n. 58);8.3. In altri termini, in difetto di impugnazione del capo relativo allespese (che erano state compensate), la CTR non avrebbe potutoridisciplinare le spese (compensate) della sentenza n. 298/1/18 e avrebbepotuto liquidare solo le spese del secondo grado (che però ha liquidatounitamente con riferimento ai due giudizi: Condanna l'appellante allespese di lite di entrambi i procedimenti che liquida per il primo grado in euro5.000,00 (cinquemila) e per il presente grado in euro 3.000,00 (tremila),oltre oneri di legge. );8.4. Ne consegue che i motivi nn. 6 e 7 meritano accoglimento.Numero registro generale 28267/2020Numero sezionale 3770/2026Numero di raccolta generale 15538/2026Data pubblicazione 21/05/20269. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al sesto ed alsettimo motivo, rigettati i restanti, e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il sesto ed il settimo motivo di ricorso, nei limiti di cui inmotivazione, e rigetta i residui motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15538/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris