CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso 1568/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Questura Bari, - intimati - nonché contro F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 1568/2021 Numero sezionale 2107/2022 Numero di raccolta generale 19843/2022 Ministero dell'interno e [OSCURATO:PERSONA] di Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Bari, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 467/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BARI, depositata il 3.11. 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art.13 d.lgs.286/1998 del 22.4.2020, rivolto al Giudice di pace di Bari, [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, si è opposto al decreto di espulsione del Prefetto di Bari del 23.3.2020, lamentando una pluralità di violazioni normative con riferimento all’art.1, comma 3, della legge n.68 del 2007, agli artt.3, 7 e 21 octies della legge n.241 del 1990, dell’art.13 del d.lgs. n.286 del 1998 e la mancata concessione di termine per la partenza volontaria. In corso di procedimento, dopo la costituzione della Prefettura, il ricorrente ha eccepito la tardività della documentazione da questa esibita e l’inammissibilità di una integrazione postuma dell’atto amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] di pace con provvedimento depositato il 3.11.2020 ha rigettato il ricorso, a spese compensate, osservando che l’interessato non aveva alcun valido titolo per trattenersi sul territorio nazionale dopo il decorso dei tre mesi previsti dalla legge, escludendo la sussistenza di vizi di motivazione del provvedimento e ritenendo che l’espulsione avesse natura di atto dovuto. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 1568/2021 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2107/2022Numero di raccolta generale 19843/2022 ha proposto ricorso per cassazione, intestato alla Prefettura e alla Questura di Data pubblicazione 20/06/2022 Roma e loro notificato il 2.1.2021 presso l’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo tre motivi. Con controricorso, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art.96 cod.proc.civ. Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è stato correttamente intestato alla Prefettura di Bari, oltre che alla Questura di Bari, ma è stato loro notificato il 2.1.2021 presso l’Avvocatura generale dello Stato. 3.1. Come ricapitolato nell’ordinanza della Sez.6-1 n.22694 del 11.8.2021, secondo giurisprudenza per lungo tempo assolutamente granitica di questa Corte nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (Sez. 1, n. 9078 del 7.7.2000, Rv.53895501; Sez. 1, n. 5537 del 13.4.2001, Rv. 545917 - 01; Sez. U, n. 15141 del 28.11.2001, Rv. 550716 - 01; Sez. 1, n. 10991 del 10.6.2004, Rv. 573508 - 01; Sez. 1, n. 1395 del 27.01.2004, Rv. 569699 - 01; Sez. 1, n. 28869 del 29.12.2005, Rv. 585689 - 01; Sez. 1, n. 14293 del 21.6.2006, Rv. 592741-01; Sez. 1, n. 825 del 19.1.2010, Rv. 611929-01; Sez. 6 - 1, n. 16178 del 30.7.2015, Rv. 636358 - 01); F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 1568/2021 Non diverge da questo orientamento la decisione di Numero sezionale 2107/2022Numero di raccolta generale 19843/2022 rinotificazione in sanatoria ex art. 291 cod.proc.civ. disposta dalla Data pubblicazione 20/06/2022 Sez. 1 con ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13.5.2019 (Rv. 653771 - 01), emessa in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e pertanto in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius, ma solo della sua notificazione. Il predetto orientamento è anche avallato da una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 15141 del 28.11.2001), resa con riferimento alla pressoché identica precedente formulazione normativa in tema di giudizio di opposizione all'espulsione prefettizia, il che corrobora il predetto indirizzo con la particolare efficacia di cui all'art. 374 cod.proc.civ., comma 3, ed è stato inoltre riaffermato - anche dopo le due decisioni divergenti - da varie pronunce, come l'ordinanza della Sez. Lav. n. 29968 del 31.12.2020 e le ordinanze della Sez. 1 n. 9810,9814 e 9815 del 14.4.2021, che hanno ribadito l'esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il diverso problema della corretta notificazione dell'impugnazione a tale organo periferico dell'Amministrazione statale, nella stessa logica della citata ordinanza n. 12665 del 13.5.2019. 3.2. Nella specie il vizio inficia la notifica e non la editio actionis e trova perciò applicazione l’art.291 cod.proc.civ.; il vizio quindi è stato sanato dalla costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e in particolare del Prefetto di Bari che hanno proposto controricorso. 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione del principio del contraddittorio ex art.101 cod.proc.civ. 4.1. Il ricorrente sostiene che il Giudice di pace, sciogliendo la riserva assunta in data 24.8.2020, aveva fissato nuova udienza al 15.9.2020, autorizzando parte resistente a depositare la F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 1568/2021 documentazione indicata nel verbale di udienza del 23.6.2020 e Numero sezionale 2107/2022Numero di raccolta generale 19843/2022 non rinvenuta nel fascicolo; ha poi aggiunto che l’udienza era stata Data pubblicazione 20/06/2022 posticipata al 6.10.2020, come indicato nel frontespizio del fascicolo, ma si era tenuta effettivamente il 5.10.2020 senza la partecipazione del ricorrente, non avvisato dell’ulteriore e anticipata data di udienza. 4.2. Il motivo è fondato. Il ricorrente sostiene che l’udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era tenuta a sua insaputa il 5.10.2020, in difetto di avviso dell’anticipazione e in violazione del principio del contraddittorio. Il provvedimento impugnato fa riferimento alla riserva assunta dal Giudice all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data riportata altresì nel frontespizio del fascicolo di merito, prodotto dal ricorrente. Invece il verbale di udienza, pure prodotto in copia dalla parte ricorrente, indica la diversa data del 5.10.2020. L'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6 - 1, n. 23834 del 25.9.2019, Rv. 655419 – 01; Sez. L, n. 20924 del 5.8.2019, Rv. 654799 – 01; Sez. U, n. 20181 del 25.7.2019, Rv. 654876 – 01; Sez. 5, n. 19410 del 30.9.2015, Rv. 636606 - 01). 4.3. Il ricorrente non contesta che il precedente differimento di udienza dal 15.9.2020 al 6.10.2020 gli sia stato comunicato; non v’è traccia invece della comunicazione dell’anticipazione di udienza dal 6 al 5 ottobre 2020 e lo stesso F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 1568/2021 Giudice di pace nel provvedimento impugnato mostra di riferirsi alla Numero sezionale 2107/2022Numero di raccolta generale 19843/2022 data ritualmente fissata del 6 ottobre. Data pubblicazione 20/06/2022 4.4. È evidente quindi la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa poiché il Giudice ha tenuto l’udienza in assenza di una delle parti costituite, non avvisata, ricevendo documenti dalla parte presente e assumendo la causa a decisione. Recentemente questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha precisato che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Sez. U , n. 36596 del 25.11.2021, Rv. 663244 - 01). Le stesse ragioni valgono per un caso come quello a giudizio in cui l’udienza finale del procedimento, caratterizzata anche dall’acquisizione di prove documentali, sia stata tenuta in assenza di una delle parti non posta in condizione di parteciparvi. Già in passato è stato affermato che l'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 1568/2021 fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e Numero sezionale 2107/2022Numero di raccolta generale 19843/2022 della sentenza che lo conclude per violazione del principio del Data pubblicazione 20/06/2022 contraddittorio (Sez. 3, n. 25861 del 16.11.2020, Rv. 659783 – 01; Sez. 6 - 2, n. 17847 del 19.7.2017, Rv. 645065 – 01; Sez. 3, n. 5758 del 10.3.2009, Rv. 607051 - 01) 5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione dell’art.1, comma 3, della legge 68 del 2007 in combinato disposto con l’art.13, comma 2, lettera b), d.lgs.286.1998, nonché extra-petizione del Giudice di pace ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento espulsivo con il generico riferimento all’art.1, comma 3, della legge n.68 del 2007 non chiariva a quale delle due ipotesi ivi contemplate il Prefetto avesse inteso far riferimento. 5.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione dell’art.13, comma 4 bis, e 14 del d.lgs.286.1998, e dell’art.7 e 11, comma 1, della Direttiva CE 115.2018 per la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria così come previsto dalla Direttiva rimpatri, anziché applicare la misura di immediato allontanamento dal territorio nazionale. 5.3.L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo. 6. Il ricorso deve pertanto essere accolto con la cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio al Giudice di pace di Bari anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento del ricorso supera evidentemente la richiesta dei controricorrenti di declaratoria di responsabilità aggravata ex art.96 cod.proc.civ. P.Q.M. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 1568/2021 Numero sezionale 2107/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19843/2022Data pubblicazione 20/06/2022 accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Bari anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e