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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2017

ECLI:EU:C:2017:284
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CC0133

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 6 aprile 2017 ( 1 ) causa C‑133/16

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio)] Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Beni usati – Diritti dei consumatori in caso di difetto di conformità dei beni rispetto al contratto – Periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità dei beni rispetto al contratto – Termine di prescrizione

I. Introduzione

1. Con il presente rinvio pregiudiziale, la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio) chiede se la norma di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 ( 2 ), in forza della quale il termine di prescrizione ( 3 ) dell’azione fondata su un difetto di conformità del bene non può intervenire prima di due anni dalla data di consegna del medesimo, si applichi anche al commercio dei beni di consumo usati.

2. Nel rispondere alla questione sollevata dal giudice nazionale, la Corte potrà precisare se, e in quale misura, è tutelato un consumatore che acquista beni usati.

La scadenza dei termini di prescrizione ai quali si riferisce la domanda di pronuncia pregiudiziale può determinare l’estinzione di un diritto o l’impossibilità di esercitarlo.

Se il consumatore possiede un diritto, ma non può esercitarlo, ciò potrebbe rivelarsi più problematico per il consumatore stesso rispetto al caso in cui non disponga affatto di tale diritto ( 4 ).

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

3. Ai sensi dei considerando 16 e 17 della direttiva 1999/44: «(16) (…) la particolare natura dei beni usati ne rende generalmente impossibile la sostituzione; (…) pertanto, nel caso di siffatti beni, il diritto del consumatore alla sostituzione non è in genere esperibile; (…) per tali beni gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire alle parti di convenire un periodo di responsabilità abbreviato; (17) (…) è opportuno limitare il periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; (…) gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche prevedere un termine di prescrizione entro il quale i consumatori possono esercitare i propri diritti, sempre che tale termine non intervenga prima di due anni dalla data della consegna; (…) qualora, ai sensi della legislazione nazionale, la decorrenza del termine non coincida con il momento della consegna del bene, la durata complessiva della prescrizione prevista dalla legislazione nazionale non può essere inferiore ai due anni a decorrere dal momento della consegna».

4. L’articolo 2 della direttiva 1999/44, rubricato «Conformità al contratto», al paragrafo 1 così recita: «Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita».

5. Le conseguenze di un difetto di conformità sono descritte all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 1999/44, rubricato «Diritti del consumatore»: «1.

Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6».

6. L’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, rubricato «Termini», prevede quanto segue: «Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all’articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna».

7. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44: «Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’articolo 5, paragrafo

1. Tale periodo abbreviato non può essere inferiore ad un anno».

B. Diritto belga

8. L’articolo 1649 quater del codice civile belga, introdotto nell’ordinamento giuridico belga con la legge del 1 o settembre 2004 ( 5 ), ha trasposto l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44.

Tale disposizione così prevede: «§

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna di quest’ultimo. (…) In deroga alla primo comma, il venditore e il consumatore possono, per quanto riguarda i beni usati, concordare un termine inferiore a due anni.

Tale termine non può essere inferiore a un anno. (…) §

3. L’azione del consumatore si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui ha constatato il difetto di conformità.

Tale termine non può intervenire prima della scadenza del termine di due anni di cui al § 1».

III. Procedimento principale

9. Il 21 settembre 2010 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato, presso la JPC [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «JPC»), un veicolo usato di marca Volvo per un prezzo pari a EUR 14000.

10. Il 22 settembre 2010, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è visto rifiutare l’immatricolazione di tale veicolo giacché quest’ultimo, nel sistema d’informazione Schengen, risultava rubato.

11. Infine, è emerso che il veicolo acquistato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato rubato.

Tuttavia, i documenti del veicolo erano stati rubati nel 2007 per «celare» in Italia un’autovettura simile d’origine fraudolenta.

12. Il 7 gennaio 2011, il veicolo del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto essere immatricolato.

13. Il 12 marzo 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la JPC dinanzi al tribunal de commerce de Mons (Tribunale di commercio di Mons, Belgio), chiedendo che la stessa fosse condannata a corrispondergli un importo pari a EUR 5499,83, ossia EUR 2000,00 per la perdita di valore derivante dal prezzo eccessivo di acquisto del veicolo, EUR 2999,83 a titolo di spese per il noleggio di un veicolo sostituivo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 14 gennaio 2011, nonché EUR 500 a titolo di spese amministrative e generali.

14. Il tribunal de commerce de Mons (Tribunale di commercio di Mons) ha respinto tutte le domande.

15. In seguito all’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha dichiarato che il veicolo presentava un difetto di conformità ai sensi delle disposizioni del codice civile belga che traspongono la direttiva 1999/44.

Il giudice del rinvio ha tuttavia dichiarato che tale difetto era stato sanato mediante l’immatricolazione del veicolo.

Nel contempo, è stata disposta d’ufficio la riapertura del contradditorio al fine di consentire alle parti di presentare le proprie conclusioni sulla prescrizione dell’azione e sull’entità del danno.

16. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice nazionale nutre dubbi sulla prescrizione dell’azione fondata sul difetto di conformità del veicolo acquistato dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

17. Stando agli accertamenti del giudice del rinvio, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in consegna il veicolo il 21 settembre 2010, ha constatato il difetto di conformità il 22 settembre 2010 ed ha intentato l’azione suddetta il 12 marzo 2012.

18. Nel diritto belga, l’azione del consumatore fondata sul difetto di conformità si prescrive, generalmente, entro il termine di un anno dal giorno in cui esso ha constatato il difetto di conformità (articolo 1649 quater, paragrafo 3 del codice civile belga).

19. Considerato che l’azione è stata intentata il 12 marzo 2012, quasi 17 mesi dopo la scoperta del difetto di conformità, la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata prescritta ( 6 ).

20. Il summenzionato articolo1649 quater, paragrafo 3 del codice civile belga, dispone, in extenso, che l’azione del consumatore si prescrive nel termine di un anno a partire dal giorno in cui esso ha constatato il difetto di conformità, e che tale termine non può intervenire prima della scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 1.

21. Si potrebbe concludere che l’azione intrapresa il 12 marzo 2012 non fosse ancora prescritta.

In tale data, il termine di due anni a partire dal giorno della consegna non era ancora scaduto.

22. Nel trasporre l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, il legislatore belga ha stabilito all’articolo 1649 quater, paragrafo 1, terzo comma, del codice civile belga che le parti di un contratto di vendita di beni usati possono concordare, per qualunque difetto di conformità, un termine di garanzia inferiore a due anni, fermo restando che tale termine non può essere in ogni caso inferiore ad un anno.

23. Nella presente causa, le parti hanno concluso un siffatto accordo, concordando che il venditore avrebbe risposto per qualunque difetto di conformità del bene entro il termine di un anno dal giorno della consegna.

24. Il giudice del rinvio ha osservato che, conformemente all’interpretazione nello spirito della quale sono stati condotti i lavori preparatori relativi alla trasposizione della direttiva 1999/44, se le parti concordano un termine di garanzia inferiore a due anni (ad esempio, un anno) il riferimento al paragrafo 1 («Tale termine non può intervenire prima della scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 1»), contenuto nell’articolo 1649 quater, paragrafo 3, del codice civile belga, deve essere inteso come riferito ad un termine di un anno.

IV. Le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte

25. In tale contesto, la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli [5, paragrafo 1,] e [7, paragrafo 1, secondo comma], della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, letti in combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale interpretata nel senso che essa consente, per i beni usati, che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore intervenga prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene non conforme qualora il venditore e il consumatore abbiano convenuto un termine di garanzia inferiore a due anni».

26. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 4 marzo 2016.

27. Sono state depositate osservazione scritte dal sig. [OSCURATO:PERSONA], dai governi belga e austriaco nonché dalla Commissione europea.

V. Analisi

28. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44 ostino a disposizioni di diritto nazionale che consentono, per i beni usati, che il termine di prescrizione intervenga prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene, qualora le parti abbiano concordato che, per qualunque difetto di conformità, il termine di garanzia – generalmente di due anni dalla consegna – sia limitato ad un anno.

29. Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, è necessario scegliere tra due possibilità.

30. La prima muove dal presupposto che il periodo in cui il venditore è responsabile per il difetto di conformità, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/44, determina il periodo durante il quale la «prescrizione» prevista all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 non può intervenire.

Limitare il primo periodo equivale così a limitare anche il secondo.

31. La seconda possibilità parte essenzialmente dal presupposto che la regola, in base alla quale la «prescrizione» delle azioni fondate su un difetto di conformità non può in nessun caso intervenire prima dello scadere di un periodo di due anni dalla consegna del bene, è un elemento del modello minimo di tutela dei consumatori derivante dalla direttiva 1999/44, anche nei limiti in cui essa riguarda i beni usati.

Pertanto, anche se le parti convenissero che il venditore debba rispondere – per i beni usati – per qualsiasi difetto di conformità manifestatosi entro un anno dalla consegna, ciò non significa che la prescrizione possa intervenire prima della scadenza di un periodo di due anni da tale data.

A. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

32. Prima di proseguire, desidererei formulare alcune considerazioni preliminari.

A causa della singolarità del difetto di conformità che il veicolo del sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato, è lecito dubitare del fatto che la presente causa rientri nel campo di applicazione della direttiva 1999/44.

Nonostante dalla conclusione, alla quale giungerò in seguito, emerga che tali timori sono infondati, le considerazioni dedicate a siffatta questione possono essere utili al giudice nazionale, nell’ipotesi in cui esso ritenga che la direttiva non disciplini, o quanto meno non direttamente, la situazione di cui alla presente causa.

33. Il giudice del rinvio rileva che il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di evitare che l’azione si prescrivesse, ha invocato le disposizioni sulla responsabilità per vizi occulti solamente dopo la riapertura del contraddittorio, come risulta dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

34. In alcuni ordinamenti giuridici, compreso quello belga, oltre alla responsabilità per difetto di conformità ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 1999/44, esiste parimenti una responsabilità per vizi occulti ( 7 ).

Il giudice nazionale ha tuttavia considerato che, anche se l’azione intrapresa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata fondata su una siffatta base giuridica distinta, sarebbe stata in ogni caso tardiva.

35. È opportuno lasciare al giudice nazionale la valutazione degli effetti degli atti di procedura adottati dalla parte interessata sulla base delle disposizioni processuali nazionali.

Tale giudice ha comunque ritenuto che la risposta della Corte fosse essenziale per consentirgli di dirimere la controversia.

A mio parere, pertanto, il giudice del rinvio ritiene che il mero fatto di invocare una base giuridica diversa non abbia condotto ad una modifica dell’azione che escluderebbe l’applicazione delle disposizioni che traspongono la direttiva.

Infatti, la parte successiva della domanda di pronuncia pregiudiziale è dedicata esclusivamente all’interpretazione delle disposizioni della direttiva.

36. Desidero altresì sottolineare che la direttiva 1999/44 non opera una distinzione chiara tra la responsabilità derivante dalla violazione dell’obbligo di consegnare un bene conforme e la responsabilità per la violazione dell’obbligo di consegnare un bene esente da vizi occulti ( 8 ).

Nell’ambito del modello adottato nella direttiva, queste due categorie sono considerate come difetti di conformità ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva ( 9 ).

37. Non ritengo neppure che vi siano altri motivi che consentano di giungere alla conclusione che il rinvio pregiudiziale non riguarda il diritto dell’Unione.

Anche ammettendo che la direttiva 1999/44 non si applichi ai vizi giuridici – e si può ritenere che la consegna, all’acquirente, di un veicolo accompagnato da documenti che sono stati utilizzati per «celare» un’autovettura simile rientri in tale nozione –, la questione pregiudiziale, a mio avviso, rimarrebbe ricevibile.

38. In alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, oltre alla fattispecie dei difetti materiali, vi è un caso particolare di anomalia della cosa venduta, denominato «vizio giuridico» (Rechtsmangel).

È tuttavia possibile che i legislatori non attribuiscano effetti normativi alla distinzione così operata, cosicché risulta difficile tracciare una linea di demarcazione tra vizi materiali e vizi giuridici.

Talvolta, siffatta distinzione si riscontra solamente nella dottrina.

Ad ogni modo, la sopravvenienza di un vizio giuridico generalmente riguarda una situazione in cui la cosa venduta appartiene ad un terzo o è gravata da un diritto a favore di un terzo ( 10 ).

39. Non sono convinto del fatto che la presente causa riguardi un vizio giuridico così inteso.

D’altro canto, mi domando se la direttiva si applichi effettivamente ai vizi giuridici secondo il significato sopra riportato attribuito a questa nozione.

40. Tuttavia, condivido l’opinione del giudice del rinvio secondo cui si è in presenza di un difetto di conformità del bene ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 1999/44.

La direttiva impone al venditore di consegnare un bene conforme al contratto, con cui si deve, in particolare, intendere la consegna di un bene in uno stato che permetta un utilizzo conforme alla sua destinazione ( 11 ).

L’impossibilità di immatricolare un veicolo osta, in linea di principio, a un utilizzo normale.

41. Tuttavia, anche supponendo che, nella presente causa, il veicolo sia affetto da un vizio giuridico, e che un vizio siffatto non rientri nella nozione di «difetto di conformità dei beni rispetto al contratto» ai sensi della direttiva 1999/44, la Corte dovrebbe comunque dichiararsi competente a rispondere alla questione sollevata dal giudice nazionale.

Il legislatore belga aveva la facoltà di adottare le soluzioni previste nella direttiva per definire i diritti dei consumatori, anche per quanto concerne i casi non previsti dalla direttiva stessa.

La necessità di assicurare un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, qualunque siano le circostanze nelle quali quest’ultimo trova applicazione, – in forza della giurisprudenza inaugurata dalla Corte con la sentenza Dzodzi ( 12 ) – depone a favore della ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale ( 13 ).

42. Alla luce di quanto suesposto, ritengo che il rinvio pregiudiziale proposto dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) sia ricevibile, il che mi consente di proseguire con la mia analisi; ma prima di procedere, comincerò con alcune osservazioni preliminari, che penso permetteranno alla Corte di esaminare la presente causa in maniera più completa.

B. Osservazioni preliminari

43. Le norme in materia di responsabilità del venditore per difetto di conformità del bene, stabilite nella direttiva 1999/44, costituiscono un elemento essenziale del sistema di tutela dei consumatori nell’ambito dell’Unione.

44. Nonostante tale direttiva sia fondata sul modello di armonizzazione minima, essa ha contribuito alla realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Inoltre, ha permesso la concretizzazione di uno dei principali obbiettivi della politica dell’Unione ( 14 ).

45. L’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 1999/44, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, è l’espressione del principio pacta sunt servanda.

In forza di tali disposizioni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità dei beni rispetto al contratto di vendita, a condizione che tale difetto sia esistente al momento della consegna del bene.

La scoperta di un difetto in un momento successivo non modifica in alcun modo tale principio.

Il momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un difetto di conformità rimane la data di consegna del bene.

46. Nell’ambito delle disposizioni dedicate alla responsabilità del venditore, occorre distinguere due istituti collegati al decorso del tempo: il termine di garanzia applicabile per difetto di conformità e il periodo durante il quale è possibile esercitare i diritti derivanti dal difetto di conformità, detto anche «prescrizione» (Verjährungsfrist, limitation period).

47. Il termine al quale fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 1999/44 determina il periodo durante il quale il difetto di conformità deve manifestarsi.

La scoperta di un simile difetto dopo la scadenza di tale termine non comporta la responsabilità del venditore.

48. Da parte sua, il termine di prescrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 determina il periodo durante il quale il consumatore può esercitare i suoi diritti nei confronti del venditore per difetto di conformità.

49. Pertanto, le disposizioni che stabiliscono l’inizio e la fine del termine di garanzia forniscono una risposta alla domanda relativa al momento in cui il difetto di conformità deve manifestarsi affinché l’acquirente benefici a tal riguardo di diritti specifici nei confronti del venditore.

Le norme riguardanti la prescrizione stabiliscono entro quale termine il consumatore può esercitare i diritti sorti durante il termine di garanzia.

C. Le differenze tra i termini di garanzia e i termini di prescrizione nell’ambito del modello di tutela dei consumatori istituito dalla direttiva 1999/44

50. Alla luce delle disposizioni della direttiva 1999/44, il periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità e il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva hanno finalità differenti.

51. L’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 1999/44 prevede che «[i]l venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene » ( 15 ).

L’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, stabilisce, da parte sua, la norma relativa ai termini di prescrizione: «[s]e, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all’articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna».

52. La direttiva 1999/44 stabilisce un termine minimo di due anni durante il quale il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità.

Inoltre, essa lascia ai legislatori nazionali la facoltà di decidere entro quale termine i consumatori possono esercitare i diritti relativi a tale difetto, introducendo termini di prescrizione.

La direttiva non interferisce neppure nella durata di tali termini.

Tuttavia, qualora siffatti termini siano introdotti, essi non possono intervenire, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44, prima di due anni dalla data della consegna.

53. A mio parere, la formulazione stessa dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva suggerisce la mancanza di nesso tra tali termini.

Tale disposizione non collega il termine di prescrizione al termine di garanzia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, ma a un termine di due anni dalla consegna.

L’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 non rimanda in nessun caso alla prima frase di detta disposizione, che riguarda il periodo in cui il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità.

54. Tale argomentazione è corroborata anche dal considerando 17 della direttiva, dove per due volte viene menzionata la durata di due anni applicabile ai termini di prescrizione: in primo luogo, in un contesto più generale, confermando che tali termini possono essere introdotti dalla legislazione nazionale e, in secondo luogo, facendo riferimento al caso in cui il legislatore nazionale abbia scelto di far coincidere tale termine con un momento diverso da quello della consegna del bene.

55. Sono consapevole del fatto che la somiglianza tra la durata minima dei termini di garanzia e la durata minima dei termini di prescrizione, i quali, in linea di principio, non possono intervenire prima di due anni dalla data della consegna, possa portare a concludere che esista un legame tra esse.

56. Tengo tuttavia a precisare che il termine di due anni durante cui il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità risulta da un compromesso che mira a conciliare i differenti approcci adottati da ciascuno Stato membro in tale ambito ( 16 ).

Tuttavia, nonostante detto termine sia considerevolmente più corto rispetto ai termini che svolgono una funzione analoga nel diritto di determinati [OSCURATO:PERSONA] membri, si è ritenuto che esso fosse sufficiente, alla luce del modello di armonizzazione minima adottato, ad instaurare una tutela dei consumatori a un livello considerato auspicabile ( 17 ).

57. La durata stessa del termine di garanzia a cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 1999/44 si ispira alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 ( 18 ), il cui articolo 39, paragrafo 2, è formulato nei seguenti termini: «[i]n tutti i casi l’acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale».

58. Il modello della [OSCURATO:PERSONA] – a cui si è ispirato il legislatore dell’Unione – non è fondato sulla premessa in base alla quale l’azione dell’acquirente non può prescriversi prima della scadenza del termine di garanzia ( 19 ).

59. Non ritengo neppure che il legislatore dell’Unione abbia inteso collegare tali termini muovendo dal principio per cui un’azione non possa prescriversi prima della cessazione della responsabilità.

Tra i termini di garanzia e i termini di prescrizione esiste un nesso solamente qualora un’azione, per potersi prescrivere, debba sorgere durante il termine di garanzia.

Per contro, nulla giustifica la relazione inversa.

Non è possibile stabilirlo nemmeno in base alle disposizioni della direttiva.

60. Cercando di spiegare la durata del periodo durante il quale l’azione non può prescriversi, fissata nella direttiva 1999/44, si può unicamente supporre che un termine di due anni sia stato ritenuto sufficiente per garantire ai consumatori un livello minimo di tutela.

61. Alla luce di quanto suesposto, credo che la norma, in base alla quale l’azione intrapresa da un consumatore per difetto di conformità di un bene rispetto al contratto non può prescriversi prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene, costituisca un elemento della tutela dei consumatori garantita dal diritto dell’Unione.

D. Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 in quanto disposizione derogatoria

62. Credo che l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, che prevede la possibilità di limitare il termine di garanzia nel caso dei beni usati, non giustifichi l’adozione di una diversa interpretazione.

1. La portata del rinvio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44

63. L’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, il quale dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 1» e che «[t]ale periodo abbreviato non può essere inferiore ad un anno», assume un’importanza cruciale per il presente rinvio pregiudiziale.

64. Nelle sue osservazioni scritte, tuttavia, la Commissione sottolinea che il rinvio contenuto nell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, al «periodo» fissato dall’articolo 5, paragrafo 1 è piuttosto infelice, poiché non indica chiaramente a quale termine si riferisce.

Non è chiaro se si tratti del termine entro in quale il difetto di conformità deve manifestarsi (articolo 5, paragrafo 1, prima frase) o del termine di prescrizione (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase) ( 20 ).

65. In alcune versioni linguistiche della direttiva, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, prevede la possibilità di fissare, per quanto concerne la responsabilità del venditore, un periodo di tempo più corto (liability of the seller, responsabilità del venditore).

Le medesime espressioni sono utilizzate nell’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva per quanto concerne il termine entro cui si deve manifestare il difetto di conformità del bene ( 21 ).

Pertanto, non nutro alcun dubbio riguardo al fatto che l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva riguardi unicamente il termine di garanzia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, e non il termine di prescrizione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase.

66. Tale approccio è stato corroborato anche dall’analisi del processo legislativo che ha condotto all’adozione della direttiva 1999/44.

In forza di una giurisprudenza costante della Corte, la genesi di una disposizione di diritto dell’Unione può presentare elementi rilevanti ai fini della sua interpretazione ( 22 ).

67. La proposta iniziale di direttiva ( 23 ) non conteneva disposizioni riguardanti il commercio di beni usati.

68. In tale fase, era stato adottato un termine di garanzia uniforme di due anni, che si applicava all’insieme dei beni rientranti nel campo di applicazione della direttiva.

69. In una fase successiva dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha osservato che il termine di garanzia di due anni sarebbe a volte potuto essere troppo lungo, considerato il «particolare carattere del bene acquistato».

Il CESE ha proposto che, in deroga al termine di due anni, le parti potessero «limitare tale durata» ad un anno ( 24 ).

70. Infine, nell’ambito di una posizione comune, il Consiglio e il Parlamento hanno optato per un approccio conforme a tale spirito, permettendo, per quanto riguarda i beni usati, di limitare contrattualmente il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, purché tale possibilità sia prevista nel diritto nazionale.

Tuttavia, tale termine non può essere inferiore ad un anno (articolo 7, paragrafo 1, secondo comma).

Nei lavori preparatori ( 25 ) così come al considerando 16 della versione definitiva del testo della direttiva 1999/44, tale deroga è giustificata dalla particolare natura dei beni usati («tener conto della loro specificità»).

71. Trovo che si tratti di un riferimento alla posizione del CESE, che ha spiegato l’introduzione di una regola analoga con la necessità di differenziare i termini di garanzia tenendo conto della natura particolare di determinati beni.

Sono perciò convinto che la norma di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, riguardi il termine di garanzia menzionato all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, in linea con le modifiche promosse dalla proposta del CESE, che concerneva i termini di garanzia («la durata della (…) garanzia»).

72. Come conclusione intermedia, constato quindi che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, i legislatori nazionali possono introdurre regole che, per quanto concerne la vendita di beni usati, permettono alle parti di limitare ad un solo anno il termine di garanzia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, di tale direttiva.

2. Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44

73. Alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 1999/44, il termine di due anni in cui il venditore è responsabile per il difetto di conformità costituisce un elemento fondamentale del livello minimo di tutela dei consumatori garantito dal diritto dell’Unione.

Come risulta dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva, le parti non possono limitare siffatto termine o derogarvi.

74. Ad ogni modo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà, in via eccezionale, di introdurre, nel loro diritto nazionale, una norma in base alla quale le parti possono concordare un termine di garanzia più breve nel caso di beni usati.

Tuttavia, tale periodo non può essere inferiore ad un anno (articolo 7, paragrafo 1, secondo comma).

75. Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, che permette di fissare termini di garanzia più brevi per qualsiasi difetto di conformità, deve essere oggetto, in quanto disposizione derogatoria, di un’interpretazione restrittiva che non può andare oltre quanto è necessario per raggiungere l’obbiettivo per cui tale disposizione è stata introdotta ( 26 ).

76. Considerato che, in via eccezionale, i legislatori nazionali hanno la facoltà di autorizzare le parti a concordare un termine di garanzia più breve, non è possibile estendere tale potere in maniera da includervi anche la possibilità di modificare le disposizioni relative al termine di prescrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva.

Pertanto, il diritto nazionale non può autorizzare le parti di un contratto di compravendita a disapplicare la norma in virtù della quale il termine di prescrizione dei diritti del consumatore non può intervenire prima di due anni dalla consegna del bene.

77. Ritengo che la direttiva osti altresì all’adozione di altre soluzioni che produrrebbero risultati analoghi.

In particolare, il requisito di un’interpretazione restrittiva dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 osta al fatto che il momento o in cui il termine di prescrizione può scadere sia legato al termine di garanzia, qualora quest’ultimo possa essere limitato ad un anno dalle parti stesse.

78. Tali considerazioni mi inducono a concludere che il carattere eccezionale dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 osta ad un’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale che comporterebbe una violazione della norma in forza della quale il termine di prescrizione non può intervenire prima di due anni dalla consegna del bene.

E. Lo scopo della deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44

79. Alla luce dello scopo perseguito dall’articolo 7 paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, ritengo che non sia necessario interpretare la deroga prevista da tale disposizione in maniera diversa, più estensiva rispetto a quanto detto in precedenza.

1. La deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva e l’equilibrio contrattuale

80. Secondo le osservazioni di cui ai paragrafi 69 e 70 delle presenti conclusioni, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva autorizza la presa in considerazione della specificità dei beni usati.

81. A mio parere, siffatto scopo è prima di tutto il riflesso di un tentativo atto ad equilibrare gli interessi del venditore e dell’acquirente in modo che la portata della responsabilità del venditore non sia sproporzionata rispetto alla natura dei beni usati.

L’analisi del considerando 17 della direttiva mi porta a concludere che l’introduzione stessa del termine di garanzia di due anni è stata motivata dal timore che i limiti della responsabilità del venditore siano definiti in maniera troppo ampia.

Penso che questa stessa argomentazione debba aver pesato sull’adozione, per quanto riguarda i beni usati, di un approccio che permettesse di limitare maggiormente la responsabilità del venditore.

82. Perciò, trovo che lo scopo della deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 non sia tanto quello di prendere in considerazione la specificità dei beni usati, ma piuttosto quello di permettere alla parti di gestire il rischio contrattuale.

Si tratta di consentire alle parti, nonostante la conclusione di un contratto avente ad oggetto beni usati, di derogare a talune disposizioni della direttiva.

L’imposizione alle parti dell’obbligo di rispettare tutti i requisiti sanciti nella direttiva potrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo del mercato dei beni usati.

Il mantenimento di un livello elevato di tutela dei consumatori comporta costi di transazione relativamente alti, e ciò potrebbe dissuadere le imprese ad intraprendere siffatta attività.

Se tali costi dovessero essere compresi nel prezzo e sopportati dal consumatore, il mercato dei beni usati perderebbe la sua caratteristica principale, ossia la capacità di offrire ai consumatori beni a prezzi vantaggiosi.

83. Pertanto, pur garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori, bisogna tenere presente il fatto che, ai fini dello sviluppo del mercato interno, dev’essere mantenuto un equilibrio tra gli interessi delle parti di un contratto di vendita.

L’argomentazione svolta dalla Corte nell’ambito della sua interpretazione delle disposizioni della direttiva 1999/44, dove la Corte riconosce la necessità di tutelare gli interessi finanziari del venditore, è conforme a tale spirito ( 27 ).

84. Ci si chiede se lo scopo del mantenimento dell’equilibrio necessario tra gli interessi delle parti di un contratto di vendita giustifichi un approccio per il quale la limitazione del termine di garanzia determina una riduzione del periodo di due anni prima del quale il termine di prescrizione non può manifestarsi.

85. Tale questione va risolta, a mio parere, in senso negativo.

86. La stessa direttiva 1999/44 stabilisce un determinato numero di soluzioni atte a mantenere l’equilibrio contrattuale.

Oltre al termine di garanzia di due anni applicabile per il difetto di conformità, menzionato supra, tra le altre occorre citare – come la Corte ha ricordato nella sentenza Quelle ( 28 ) – la possibilità, concessa dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in cui tale rimedio imponga spese irragionevoli in capo al venditore.

Nella sentenza Gebr.

Weber e Putz, la Corte ha completato tale elenco indicando che l’articolo 4 della direttiva conferisce al venditore il diritto di proporre un’azione di regresso nei confronti del produttore, del venditore precedente o di qualunque altro intermediario ( 29 ).

87. Pertanto, se la direttiva si adopera per mantenere l’equilibrio contrattuale, privare il consumatore di qualunque via legale è un caso limite che il legislatore dell’Unione cerca di evitare.

88. L’analisi delle disposizioni della direttiva relative ai beni usati conduce a conclusioni identiche.

89. Perciò, nella direttiva stessa – oltre alla possibilità di limitare il termine di garanzia –, vedo altre due ipotetiche soluzioni potenzialmente rilevanti riguardo ai beni usati.

90. Il considerando 16 della direttiva 1999/44 sottolinea che la particolare natura dei beni usati ne rende generalmente impossibile la sostituzione.

Nel dispositivo della direttiva, tale idea trova espressione all’articolo 3, paragrafo 3, in forza del quale il venditore può rifiutarsi di sostituire il bene laddove ciò sia impossibile.

91. Inoltre, è possibile, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44, escludere la presunzione in forza della quale i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistono già al momento della consegna, se tale presunzione è incompatibile con la natura del bene.

Ancor prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, la dottrina aveva rilevato che tale disposizione avrebbe potuto applicarsi ai beni usati ( 30 ).

Il legislatore belga si è anche avvalso di tale possibilità.

L’articolo 1649 quater § 4 del codice civile belga stabilisce una condizione riguardante l’incompatibilità della presunzione «con la natura del bene» già sul piano del diritto nazionale, aggiungendo che, per valutare siffatta incompatibilità, occorre tenere in considerazione il fatto che il bene sia nuovo o che sia usato.

92. In ogni caso, la presa in considerazione della specificità dei beni usati non mira a privare il consumatore della tutela che gli è garantita, ma solamente a limitare la serie di diritti di cui dispone (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44) o le attenuazioni dell’onere della prova (articolo 5, paragrafo 3).

93. L’adozione di una soluzione in forza della quale la limitazione del termine di garanzia comporterebbe una riduzione del periodo durante il quale il termine di prescrizione non può intervenire può tuttavia privare il consumatore di qualsiasi via legale ancor prima della scadenza dei due anni dalla consegna del bene.

94. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la necessità di prendere in considerazione gli interessi delle due parti di un contratto di vendita non permetta di derogare alla norma in forza della quale l’azione intrapresa da un consumatore non può prescriversi prima della scadenza di un termine di due anni dalla consegna del bene.

2. La specificità dei beni usati considerata in quanto scopo diretto della deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44

95. Come ho già indicato, la deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 mira a prendere in considerazione la specificità dei beni usati.

96. Nelle sue comunicazioni scritte, il governo austriaco osserva che, poiché l’introduzione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva persegue lo scopo appena descritto, occorre allineare il periodo, durante il quale i diritti del consumatore non possono essere prescritti, al termine di garanzia applicabile per il difetto di conformità, come abbreviato.

Con tale argomento il governo austriaco, tenuto conto della natura dei beni usati, che sono beni di cui è già stato fatto un utilizzo, ritiene, da un lato, che la probabilità che esista un difetto di conformità al momento dell’acquisto aumenti e, dall’altro, che con il passare del tempo possa risultare più difficile provare che un siffatto difetto esisteva in tale momento.

97. Tuttavia, non penso che tali considerazioni giustifichino il punto di vista in base al quale il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 deve essere allineato al termine di garanzia applicabile per il difetto di conformità.

98. Pertanto, per quanto riguarda la maggiore probabilità che si manifesti un difetto di conformità, è proprio la limitazione della responsabilità del venditore ai difetti manifestatisi entro il termine di un anno dall’acquisto che tiene sufficientemente conto della specificità dei beni usati.

Tuttavia, tale responsabilità, per lo meno nell’ambito della maggiore probabilità che si manifesti un difetto col decorso del tempo, non si estende per il semplice fatto di stabilire termini di prescrizione più lunghi.

Infatti, solo i diritti che sorgono durante il termine di garanzia possono prescriversi.

Ciò nonostante, la necessità di sollevare il venditore dall’incertezza riguardo all’eventualità che il consumatore decida di esperire i rimedi giuridici a sua disposizione è un’altra questione.

99. Non sono nemmeno convinto dall’argomento riguardante le difficoltà probatorie legate al decorso del tempo.

100. La presente causa riguarda termini relativamente brevi.

Ne è riprova quanto avvenuto nel procedimento principale, nel quale il termine di un anno dall’acquisto del bene è stato oltrepassato di meno di sei mesi ( 31 ).

101. Parimenti, considero che l’esistenza di ostacoli in materia probatoria come quelli evocati dal governo austriaco non pregiudicherebbe gli interessi del venditore.

Solo il consumatore è esposto, a causa del decorso del tempo, a difficoltà probatorie legate a dimostrare che il difetto di conformità esisteva già al momento dell’acquisto del bene.

Per quanto concerne i beni usati, il consumatore può comunque incontrare questo tipo di difficoltà.

Il fatto che un bene sia usato può significare che il consumatore non potrà basarsi sulla presunzione in forza della quale il difetto di conformità esisteva al momento della consegna del bene, anche se tale difetto si manifesta entro un termine di sei mesi dalla consegna ( 32 ).

102. Perciò, ritengo che lo scopo che mira a mantenere un equilibrio tra le parti di un contratto di vendita non giustifichi l’adozione di un’interpretazione delle disposizioni della direttiva 1999/44 che faccia dipendere la durata del termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva dalla durata del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, qualora quest’ultimo sia limitato a un anno dalle parti stesse.

103. Alla luce di quanto precede, sono dell’avviso che la norma in forza della quale il consumatore non può essere privato della possibilità di esercitare i diritti di cui dispone nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità del bene rispetto al contratto prima della scadenza di un termine di due anni dalla consegna sia un elemento del modello minimo di tutela dei consumatori risultante dalla direttiva 1999/44.

VI. Conclusione

104. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio): Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la norma in forza della quale il consumatore non può essere privato della possibilità di esercitare i diritti di cui dispone nei confronti del venditore, in caso di difetto di conformità del bene in rapporto al contratto, prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna sia un elemento del modello minimo di tutela dei consumatori garantita dal diritto dell’Unione, anche per quanto riguarda i beni usati. ( 1 ) Lingua processuale: il polacco. ( 2 ) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ( GU 1999, L 171, pag. 12 ).

Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori ( GU 2011, L 304, pag. 64 ).

Tuttavia, quest’ultima è applicabile solamente ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014 (articolo 28, paragrafo 2).

Inoltre, le modifiche introdotte non riguardano le questioni rilevanti nel presente rinvio pregiudiziale. ( 3 ) Questa nota riguarda solamente la versione polacca delle presenti conclusioni. ( 4 ) Parafrasando qui le parole di E. Łętowska, questi sottolinea che la tutela dei consumatori, in quanto parti contraenti più deboli, non può limitarsi all’attività legislativa.

Occorre ugualmente garantire ai consumatori di disporre di un diritto ad un ricorso effettivo, poiché «avere un diritto (teorico) e non poterlo esercitare è una privazione decisamente più grave (tormento della speranza derivante dall’impotenza) rispetto a non avere affatto tale diritto». Łętowska, E., «Wirtualizacja sądowej ochrony słabszych», Ochrona strony słabszej stosunku prawnego.

Księga jubileuszowa ofiarowana [OSCURATO:PERSONA] Zielińskiemu, editore M. Boratyńska, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA, 2016, pag.

73. ( 5 ) Tale legge è entrata in vigore dopo che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 19 febbraio 2004, Commissione/Belgio, C‑312/03 , EU:C:2004:116 , che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, omettendo di trasporre la direttiva 1999/44 entro il 1 o gennaio 2002, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione. ( 6 ) Incidentalmente, desidererei osservare che, dal punto di vista espresso dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il termine di garanzia dei due anni è stato sospeso fino al 7 gennaio 2011, ossia quando è divenuto possibile procedere all’immatricolazione del veicolo.

Inoltre, il giudice nazionale indica che, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], tale termine è stato sospeso anche durante i mesi successivi a tale data, poiché le parti hanno intrapreso trattative riguardo al difetto di conformità.

Il giudice del rinvio non ha considerato tale fatto allorché ha formulato la questione pregiudiziale e non ha chiesto ulteriori chiarimenti riguardo all’impatto delle circostanze sopra descritte sui termini di prescrizione.

Il considerando 18 della direttiva indica solamente che «(…) gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, ove applicabile e secondo la loro legislazione nazionale che, in caso di riparazione o sostituzione del bene o di negoziazione tra il consumatore e il venditore ai fini di una composizione amichevole, il termine entro il quale qualsiasi difetto di conformità deve manifestarsi e la prescrizione siano sospesi o interrotti». ( 7 ) Nell’ambito della trasposizione della direttiva 1999/44, v.

Boden, D., «Le retard pris par la Belgique pour transposer la directive 1999/44/CE “sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation”», Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, vol. 4, 2003-2004, pag. 192; Pinna, A., «La transposition en droit français», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, n. 2, 2001, pagg. 224‑231. ( 8 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pag.

11. ( 9 ) In certa misura, gli effetti dell’adozione di una nozione uniforme di «difetto di conformità del bene rispetto al contratto» sono mitigati dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva, secondo il quale non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo.

V. Pelet, S., «L’impact de la directive 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français», Revue européenne de droit de la consommation , vol. 1, 2000, pagg. 49 e

50. ( 10 ) Quindi, in forza dell’articolo 435 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco), la cosa è esente da vizi giuridici quando i terzi non possono far valere contro l’acquirente alcun diritto riguardante tale cosa, o solamente diritti derivanti da contratto.

L’articolo 923 dell’Allgemeines bürgerliches [OSCURATO:PERSONA] (codice civile austriaco) enuncia, tra le circostanze in cui il venditore è responsabile, la vendita di cosa altrui, l’occultamento nei confronti dell’acquirente di informazioni sull’esistenza di diritti gravanti sulla cosa e il fatto di fornire false garanzie riguardo all’assenza di diritti gravanti sulla cosa.

Per quanto riguarda il Sale of [OSCURATO:PERSONA] 1979 (legge britannica del 1979 sulla vendita dei beni), in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] fino a poco tempo fa, il suo articolo 12 prevedeva la responsabilità del venditore nel caso in cui non potesse disporre del bene venduto (o non ne potesse disporre nel momento in cui la proprietà avrebbe dovuto essere trasferita all’acquirente), nonché, al momento della vendita, laddove il bene non fosse libero da diritti e tale non rimanesse fino al momento del trasferimento della proprietà all’acquirente.

Oggi – per lo meno per quanto riguarda i contratti conclusi da consumatori –, tale problematica è disciplinata in modo analogo dall’articolo 17, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] 2015 (legge britannica del 2015 sui diritti dei consumatori).

In forza dell’articolo 5563 del kodeks cywilny (codice civile polacco), il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente se il bene venduto appartiene ad un terzo o è gravato da un diritto di un terzo.

Infine, ai sensi dell’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l’11 aprile 1980, la quale è stata la fonte d’ispirazione per il legislatore dell’Unione durante i lavori sulla direttiva 1999/44, come si vedrà in seguito, «[i]l deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi».

Tali disposizioni hanno dato origine alle regole di diritto privato europeo (progetto di quadro comune di riferimento) che sono state elaborate ricorrendo ad un approccio di diritto comparato.

Secondo l’articolo 2:305, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 2:301, lettera d), contenuto nel libro 4, parte A, di tali regole, il fatto che una cosa sia gravata da un diritto o una pretesa legittima viene considerato come un difetto di conformità del bene («Le bien doit être exempt de tout droit ou prétention raisonnablement fondée d’un tiers»).

V, Principles, Definitions and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] of Reference (DCFR) , [OSCURATO:PERSONA], Ch. [OSCURATO:PERSONA], E. Clive, H. Schulte‑Nölke e a. (cur.), Monaco di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag.

282. ( 11 )

V. articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44. ( 12 )

V. sentenza del 18 ottobre 1990, Dzodzi ( C‑297/88 e C‑197/89 , EU:C:1990:360 , punti da 38 a 41 ). ( 13 )

V. sentenze del 17 luglio 1997, Giloy ( C‑130/95 , EU:C:1997:372 , punto 28 ), e del 7 gennaio 2003, BIAO ( C‑306/99 , EU:C:2003:3 , punti da 18 a 20 e da 92 a 94). ( 14 )

V. considerando 1 della direttiva 1999/44, in cui vi è un richiamo all’articolo 153 CE, sostituito dall’articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la cui importanza trova oggi ulteriore conferma nell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 15 ) Il corsivo è mio. ( 16 ) Relazione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pag.

12. ( 17 )

V. relazione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pagg. 9 e

16. ( 18 ) Relazione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pag.

13. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia costituito una fonte d’ispirazione per il legislatore dell’Unione nell’ambito dei lavori sulla direttiva 1999/44 è stato ugualmente rilevato dalla dottrina.

V., in particolare, Magnus, U., «The CISG’s Impact on [OSCURATO:PERSONA]», The 1980 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] in the Light of [OSCURATO:PERSONA] , editore F. Ferrari, Milano, [OSCURATO:PERSONA], 2003, pagg. da 135 a 141; Montfort, C., «À la recherche d’une notion de conformité contractuelle.

Étude comparée de la Convention de Vienne, de la directive 1999/44 et de certaines transpositions nationales», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 4, 2006, pag.

499. ( 19 ) [OSCURATO:PERSONA] non disciplina in alcun modo la prescrizione delle azioni fondate su contratti di compravendita internazionale di merci.

La mancanza, nella [OSCURATO:PERSONA], di disposizioni relative a tale questione costituisce una «lacuna interna», ossia una lacuna per la quale occorre ricercare una soluzione nella legge designata dalle norme di diritto internazionale privato.

Magnus, U., «CISG vs.

CESL», CISG vs. [OSCURATO:PERSONA]: With a Focus on the [OSCURATO:PERSONA] , editore U. Magnus, Monaco di [OSCURATO:PERSONA], 2012, pagg. 112 e

113. In definitiva, la prescrizione delle azioni fondate su un contratto coperto dalla [OSCURATO:PERSONA] è regolata dalle disposizioni di diritto nazionale.

Questo non è il contesto per presentare le differenti norme adottate in ciascun Stato membro.

Tuttavia, non vi è dubbio sul fatto che, a tal riguardo, siano stati adottati approcci differenti.

La questione della prescrizione è stata anche oggetto di Convenzioni distinte, presenti nella [OSCURATO:PERSONA] sulla prescrizione in materia di vendita internazionale, adottata a [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 1974.

Non intendo, in questa sede, entrare nei dettagli riguardo al modo in cui tale [OSCURATO:PERSONA] possa essere presa in considerazione.

In ogni caso, essa può trovare applicazione, in luogo del pertinente diritto nazionale, nella valutazione della prescrizione delle azioni fondate su un contratto rientrante nel campo di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1980.

In forza dell’articolo 8 della [OSCURATO:PERSONA] del 1974, la regola è un termine di prescrizione di quattro anni.

Ciò è particolarmente degno di nota se si considera che una delle ragioni per cui si è derogato alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] del 1980 relative alla prescrizione consisteva nell’ipotesi secondo la quale, a tal riguardo, sarebbe stato possibile adattare le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla prescrizione in maniera che fossero complementari.

Kruisinga, SA, «What consumer and commercial sales law have in common? A comparison of the EC [OSCURATO:PERSONA] on consumer sales law and the UN Convention on contracts for the international sale of goods», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, n. 2, 2001, pag.

185. ( 20 ) L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della versione in lingua francese della direttiva 1999/44 fa riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, utilizzando il termine «délai» il quale è utilizzato nella seconda frase di tale disposizione nell’espressione «délai de prescription».

Parimenti, nella versione in lingua inglese, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva rinvia ai periodi («period») di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dove l’espressione «limitation period» compare nella seconda frase per indicare il termine di prescrizione.

Neppure la traduzione polacca della direttiva che, all’articolo 7, paragrafo 1, fa riferimento ai «okresy» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, è scevra da ambiguità a tale riguardo.

In quest’ultima disposizione, il termine «okres» si riferisce soltanto alle norme relative agli «okresy przedawnienia».

L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della versione in lingua spagnola della direttiva fa riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, tramite l’espressione «plazo de responsabilidad por parte del vendedor menor que el establecido en el apartado 1 del artículo 5», sebbene lo stesso termine «plazo» compaia nell’articolo 5, paragrafo 2, per indicare il termine di prescrizione («plazo de prescripción»).

La versione in lingua italiana della direttiva può sollevare dei dubbi.

In tale versione, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, fa riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, utilizzando l’espressione «periodo di tempo».

Tuttavia tale termine non compare nell’articolo 5, paragrafo 1, che tratta della responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un termine di due anni dalla consegna del bene (articolo 5, paragrafo 1, prima frase: «il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni») e della sopravvenienza degli effetti della prescrizione (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase: «(…) prescrizione, questa non può intervenire (…)»).

Ritengo importante sottolineare che, in alcune versioni linguistiche, il rinvio contenuto nell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44 non solleva siffatte difficoltà d’interpretazione.

Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della versione in lingua lituana della direttiva fa riferimento al termine di garanzia previsto all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva («trumpesnis pardavėjo atsakomybės laikotarpis nei tas, kuris nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje»), mentre l’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della versione in lingua lituana della direttiva intende i termini di prescrizione utilizzando l’espressione «senaties terminas». ( 21 ) Nella versione il lingua tedesca della direttiva, la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, può fornire indicazioni supplementari.

Mentre l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, prevede la possibilità di limitare il periodo di garanzia che vincola il venditore, menzionato all’articolo 5, paragrafo 1 della direttiva («der Verkäufer weniger lange haftet als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen»), l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, indica inoltre che il riferimento in questione riguarda il termine di garanzia (Haftungsdauer), che non può essere inferiore ad un anno. ( 22 )

V. sentenza del 2 settembre 2015, Surmačs ( C‑127/14 , EU:C:2015:522 , punto 28 ). ( 23 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pag. 17 e seguenti. ( 24 ) Parere del Comitato economico e sociale sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo» ( GU 1997, C 66, pagg. 8 e 10). ( 25 )

V. posizione comune (CE) n. 51/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ( GU 1998, C 333 , pagg. 50 e 54). ( 26 )

V. sentenza del 1o marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑166/11 , EU:C:2012:119 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) Sentenze del 17 aprile 2008, Quelle, C‑404/06 , EU:C:2008:231 , punto 42 , e del 16 giugno 2011, Gebr.

Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09 , EU:C:2011:396 , punto 58 .

V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Quelle, C‑404/06 , EU:C:2007:682 , paragrafo 48 e osservazioni nella nota a piè di pagina n. 32, e dell’avvocato generale Mazák nella causa Gebr.

Weber, C‑65/09 , EU:C:2010:274 , paragrafi 30 , 85 e 86 . ( 28 ) Sentenza del 17 aprile 2008, Quelle, C‑404/06 , EU:C:2008:231 , punto 42 . ( 29 ) Sentenza del 16 giugno 2011, Gebr.

Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09 , EU:C:2011:396 , punto 58 . ( 30 ) Tuttavia, è stato sottolineato che l’abbandono della presunzione previsto da tale disposizione poteva riguardare i difetti di conformità derivanti dall’utilizzo del bene, ma non, come credo, qualsiasi difetto di conformità in quanto tale.

Staudenmayer, D., «[OSCURATO:PERSONA] on the Sale of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] – A Milestone in the [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 4, 2000, pag.

561. ( 31 ) Nel procedimento principale che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, il richiedente ha intrapreso un’azione il 12 marzo 2012, il veicolo è stato acquistato il 21settembre 2010 e il difetto è stato constatato il 22 settembre 2010. ( 32 )

V. paragrafo 91 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0133 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 6 aprile 2017 ( 1 ) causa C‑133/16 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio)] Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Beni usati – Diritti dei consumatori in caso di difetto di conformità dei beni rispetto al contratto – Periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità dei beni rispetto al contratto – Termine di prescrizione I. Introduzione 1. Con il presente rinvio pregiudiziale, la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio) chiede se la norma di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 ( 2 ), in forza della quale il termine di prescrizione ( 3 ) dell’azione fondata su un difetto di conformità del bene non può intervenire prima di due anni dalla data di consegna del medesimo, si applichi anche al commercio dei beni di consumo usati. 2. Nel rispondere alla questione sollevata dal giudice nazionale, la Corte potrà precisare se, e in quale misura, è tutelato un consumatore che acquista beni usati. La scadenza dei termini di prescrizione ai quali si riferisce la domanda di pronuncia pregiudiziale può determinare l’estinzione di un diritto o l’impossibilità di esercitarlo. Se il consumatore possiede un diritto, ma non può esercitarlo, ciò potrebbe rivelarsi più problematico per il consumatore stesso rispetto al caso in cui non disponga affatto di tale diritto ( 4 ). II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 3. Ai sensi dei considerando 16 e 17 della direttiva 1999/44: «(16) (…) la particolare natura dei beni usati ne rende generalmente impossibile la sostituzione; (…) pertanto, nel caso di siffatti beni, il diritto del consumatore alla sostituzione non è in genere esperibile; (…) per tali beni gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire alle parti di convenire un periodo di responsabilità abbreviato; (17) (…) è opportuno limitare il periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene; (…) gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche prevedere un termine di prescrizione entro il quale i consumatori possono esercitare i propri diritti, sempre che tale termine non intervenga prima di due anni dalla data della consegna; (…) qualora, ai sensi della legislazione nazionale, la decorrenza del termine non coincida con il momento della consegna del bene, la durata complessiva della prescrizione prevista dalla legislazione nazionale non può essere inferiore ai due anni a decorrere dal momento della consegna». 4. L’articolo 2 della direttiva 1999/44, rubricato «Conformità al contratto», al paragrafo 1 così recita: «Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita». 5. Le conseguenze di un difetto di conformità sono descritte all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 1999/44, rubricato «Diritti del consumatore»: «1.   Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2.   In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6». 6. L’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, rubricato «Termini», prevede quanto segue: «Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all’articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna». 7. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44: «Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non può essere inferiore ad un anno». B. Diritto belga 8. L’articolo 1649 quater del codice civile belga, introdotto nell’ordinamento giuridico belga con la legge del 1 o settembre 2004 ( 5 ), ha trasposto l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44. Tale disposizione così prevede: «§ 1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna di quest’ultimo. (…) In deroga alla primo comma, il venditore e il consumatore possono, per quanto riguarda i beni usati, concordare un termine inferiore a due anni. Tale termine non può essere inferiore a un anno. (…) § 3. L’azione del consumatore si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui ha constatato il difetto di conformità. Tale termine non può intervenire prima della scadenza del termine di due anni di cui al § 1». III. Procedimento principale 9. Il 21 settembre 2010 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato, presso la JPC [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «JPC»), un veicolo usato di marca Volvo per un prezzo pari a EUR 14000. 10. Il 22 settembre 2010, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è visto rifiutare l’immatricolazione di tale veicolo giacché quest’ultimo, nel sistema d’informazione Schengen, risultava rubato. 11. Infine, è emerso che il veicolo acquistato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato rubato. Tuttavia, i documenti del veicolo erano stati rubati nel 2007 per «celare» in Italia un’autovettura simile d’origine fraudolenta. 12. Il 7 gennaio 2011, il veicolo del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto essere immatricolato. 13. Il 12 marzo 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la JPC dinanzi al tribunal de commerce de Mons (Tribunale di commercio di Mons, Belgio), chiedendo che la stessa fosse condannata a corrispondergli un importo pari a EUR 5499,83, ossia EUR 2000,00 per la perdita di valore derivante dal prezzo eccessivo di acquisto del veicolo, EUR 2999,83 a titolo di spese per il noleggio di un veicolo sostituivo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 14 gennaio 2011, nonché EUR 500 a titolo di spese amministrative e generali. 14. Il tribunal de commerce de Mons (Tribunale di commercio di Mons) ha respinto tutte le domande. 15. In seguito all’appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha dichiarato che il veicolo presentava un difetto di conformità ai sensi delle disposizioni del codice civile belga che traspongono la direttiva 1999/44. Il giudice del rinvio ha tuttavia dichiarato che tale difetto era stato sanato mediante l’immatricolazione del veicolo. Nel contempo, è stata disposta d’ufficio la riapertura del contradditorio al fine di consentire alle parti di presentare le proprie conclusioni sulla prescrizione dell’azione e sull’entità del danno. 16. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice nazionale nutre dubbi sulla prescrizione dell’azione fondata sul difetto di conformità del veicolo acquistato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 17. Stando agli accertamenti del giudice del rinvio, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in consegna il veicolo il 21 settembre 2010, ha constatato il difetto di conformità il 22 settembre 2010 ed ha intentato l’azione suddetta il 12 marzo 2012. 18. Nel diritto belga, l’azione del consumatore fondata sul difetto di conformità si prescrive, generalmente, entro il termine di un anno dal giorno in cui esso ha constatato il difetto di conformità (articolo 1649 quater, paragrafo 3 del codice civile belga). 19. Considerato che l’azione è stata intentata il 12 marzo 2012, quasi 17 mesi dopo la scoperta del difetto di conformità, la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata prescritta ( 6 ). 20. Il summenzionato articolo1649 quater, paragrafo 3 del codice civile belga, dispone, in extenso, che l’azione del consumatore si prescrive nel termine di un anno a partire dal giorno in cui esso ha constatato il difetto di conformità, e che tale termine non può intervenire prima della scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 1. 21. Si potrebbe concludere che l’azione intrapresa il 12 marzo 2012 non fosse ancora prescritta. In tale data, il termine di due anni a partire dal giorno della consegna non era ancora scaduto. 22. Nel trasporre l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, il legislatore belga ha stabilito all’articolo 1649 quater, paragrafo 1, terzo comma, del codice civile belga che le parti di un contratto di vendita di beni usati possono concordare, per qualunque difetto di conformità, un termine di garanzia inferiore a due anni, fermo restando che tale termine non può essere in ogni caso inferiore ad un anno. 23. Nella presente causa, le parti hanno concluso un siffatto accordo, concordando che il venditore avrebbe risposto per qualunque difetto di conformità del bene entro il termine di un anno dal giorno della consegna. 24. Il giudice del rinvio ha osservato che, conformemente all’interpretazione nello spirito della quale sono stati condotti i lavori preparatori relativi alla trasposizione della direttiva 1999/44, se le parti concordano un termine di garanzia inferiore a due anni (ad esempio, un anno) il riferimento al paragrafo 1 («Tale termine non può intervenire prima della scadenza del termine di due anni di cui al paragrafo 1»), contenuto nell’articolo 1649 quater, paragrafo 3, del codice civile belga, deve essere inteso come riferito ad un termine di un anno. IV. Le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte 25. In tale contesto, la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli [5, paragrafo 1,] e [7, paragrafo 1, secondo comma], della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, letti in combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale interpretata nel senso che essa consente, per i beni usati, che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore intervenga prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene non conforme qualora il venditore e il consumatore abbiano convenuto un termine di garanzia inferiore a due anni». 26. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 4 marzo 2016. 27. Sono state depositate osservazione scritte dal sig. [OSCURATO:PERSONA], dai governi belga e austriaco nonché dalla Commissione europea. V. Analisi 28. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44 ostino a disposizioni di diritto nazionale che consentono, per i beni usati, che il termine di prescrizione intervenga prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene, qualora le parti abbiano concordato che, per qualunque difetto di conformità, il termine di garanzia – generalmente di due anni dalla consegna – sia limitato ad un anno. 29. Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, è necessario scegliere tra due possibilità. 30. La prima muove dal presupposto che il periodo in cui il venditore è responsabile per il difetto di conformità, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/44, determina il periodo durante il quale la «prescrizione» prevista all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 non può intervenire. Limitare il primo periodo equivale così a limitare anche il secondo. 31. La seconda possibilità parte essenzialmente dal presupposto che la regola, in base alla quale la «prescrizione» delle azioni fondate su un difetto di conformità non può in nessun caso intervenire prima dello scadere di un periodo di due anni dalla consegna del bene, è un elemento del modello minimo di tutela dei consumatori derivante dalla direttiva 1999/44, anche nei limiti in cui essa riguarda i beni usati. Pertanto, anche se le parti convenissero che il venditore debba rispondere – per i beni usati – per qualsiasi difetto di conformità manifestatosi entro un anno dalla consegna, ciò non significa che la prescrizione possa intervenire prima della scadenza di un periodo di due anni da tale data. A. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale 32. Prima di proseguire, desidererei formulare alcune considerazioni preliminari. A causa della singolarità del difetto di conformità che il veicolo del sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato, è lecito dubitare del fatto che la presente causa rientri nel campo di applicazione della direttiva 1999/44. Nonostante dalla conclusione, alla quale giungerò in seguito, emerga che tali timori sono infondati, le considerazioni dedicate a siffatta questione possono essere utili al giudice nazionale, nell’ipotesi in cui esso ritenga che la direttiva non disciplini, o quanto meno non direttamente, la situazione di cui alla presente causa. 33. Il giudice del rinvio rileva che il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di evitare che l’azione si prescrivesse, ha invocato le disposizioni sulla responsabilità per vizi occulti solamente dopo la riapertura del contraddittorio, come risulta dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale. 34. In alcuni ordinamenti giuridici, compreso quello belga, oltre alla responsabilità per difetto di conformità ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 1999/44, esiste parimenti una responsabilità per vizi occulti ( 7 ). Il giudice nazionale ha tuttavia considerato che, anche se l’azione intrapresa dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata fondata su una siffatta base giuridica distinta, sarebbe stata in ogni caso tardiva. 35. È opportuno lasciare al giudice nazionale la valutazione degli effetti degli atti di procedura adottati dalla parte interessata sulla base delle disposizioni processuali nazionali. Tale giudice ha comunque ritenuto che la risposta della Corte fosse essenziale per consentirgli di dirimere la controversia. A mio parere, pertanto, il giudice del rinvio ritiene che il mero fatto di invocare una base giuridica diversa non abbia condotto ad una modifica dell’azione che escluderebbe l’applicazione delle disposizioni che traspongono la direttiva. Infatti, la parte successiva della domanda di pronuncia pregiudiziale è dedicata esclusivamente all’interpretazione delle disposizioni della direttiva. 36. Desidero altresì sottolineare che la direttiva 1999/44 non opera una distinzione chiara tra la responsabilità derivante dalla violazione dell’obbligo di consegnare un bene conforme e la responsabilità per la violazione dell’obbligo di consegnare un bene esente da vizi occulti ( 8 ). Nell’ambito del modello adottato nella direttiva, queste due categorie sono considerate come difetti di conformità ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva ( 9 ). 37. Non ritengo neppure che vi siano altri motivi che consentano di giungere alla conclusione che il rinvio pregiudiziale non riguarda il diritto dell’Unione. Anche ammettendo che la direttiva 1999/44 non si applichi ai vizi giuridici – e si può ritenere che la consegna, all’acquirente, di un veicolo accompagnato da documenti che sono stati utilizzati per «celare» un’autovettura simile rientri in tale nozione –, la questione pregiudiziale, a mio avviso, rimarrebbe ricevibile. 38. In alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, oltre alla fattispecie dei difetti materiali, vi è un caso particolare di anomalia della cosa venduta, denominato «vizio giuridico» (Rechtsmangel). È tuttavia possibile che i legislatori non attribuiscano effetti normativi alla distinzione così operata, cosicché risulta difficile tracciare una linea di demarcazione tra vizi materiali e vizi giuridici. Talvolta, siffatta distinzione si riscontra solamente nella dottrina. Ad ogni modo, la sopravvenienza di un vizio giuridico generalmente riguarda una situazione in cui la cosa venduta appartiene ad un terzo o è gravata da un diritto a favore di un terzo ( 10 ). 39. Non sono convinto del fatto che la presente causa riguardi un vizio giuridico così inteso. D’altro canto, mi domando se la direttiva si applichi effettivamente ai vizi giuridici secondo il significato sopra riportato attribuito a questa nozione. 40. Tuttavia, condivido l’opinione del giudice del rinvio secondo cui si è in presenza di un difetto di conformità del bene ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 1999/44. La direttiva impone al venditore di consegnare un bene conforme al contratto, con cui si deve, in particolare, intendere la consegna di un bene in uno stato che permetta un utilizzo conforme alla sua destinazione ( 11 ). L’impossibilità di immatricolare un veicolo osta, in linea di principio, a un utilizzo normale. 41. Tuttavia, anche supponendo che, nella presente causa, il veicolo sia affetto da un vizio giuridico, e che un vizio siffatto non rientri nella nozione di «difetto di conformità dei beni rispetto al contratto» ai sensi della direttiva 1999/44, la Corte dovrebbe comunque dichiararsi competente a rispondere alla questione sollevata dal giudice nazionale. Il legislatore belga aveva la facoltà di adottare le soluzioni previste nella direttiva per definire i diritti dei consumatori, anche per quanto concerne i casi non previsti dalla direttiva stessa. La necessità di assicurare un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, qualunque siano le circostanze nelle quali quest’ultimo trova applicazione, – in forza della giurisprudenza inaugurata dalla Corte con la sentenza Dzodzi ( 12 ) – depone a favore della ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale ( 13 ). 42. Alla luce di quanto suesposto, ritengo che il rinvio pregiudiziale proposto dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) sia ricevibile, il che mi consente di proseguire con la mia analisi; ma prima di procedere, comincerò con alcune osservazioni preliminari, che penso permetteranno alla Corte di esaminare la presente causa in maniera più completa. B. Osservazioni preliminari 43. Le norme in materia di responsabilità del venditore per difetto di conformità del bene, stabilite nella direttiva 1999/44, costituiscono un elemento essenziale del sistema di tutela dei consumatori nell’ambito dell’Unione. 44. Nonostante tale direttiva sia fondata sul modello di armonizzazione minima, essa ha contribuito alla realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Inoltre, ha permesso la concretizzazione di uno dei principali obbiettivi della politica dell’Unione ( 14 ). 45. L’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 1999/44, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, è l’espressione del principio pacta sunt servanda. In forza di tali disposizioni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità dei beni rispetto al contratto di vendita, a condizione che tale difetto sia esistente al momento della consegna del bene. La scoperta di un difetto in un momento successivo non modifica in alcun modo tale principio. Il momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un difetto di conformità rimane la data di consegna del bene. 46. Nell’ambito delle disposizioni dedicate alla responsabilità del venditore, occorre distinguere due istituti collegati al decorso del tempo: il termine di garanzia applicabile per difetto di conformità e il periodo durante il quale è possibile esercitare i diritti derivanti dal difetto di conformità, detto anche «prescrizione» (Verjährungsfrist, limitation period). 47. Il termine al quale fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 1999/44 determina il periodo durante il quale il difetto di conformità deve manifestarsi. La scoperta di un simile difetto dopo la scadenza di tale termine non comporta la responsabilità del venditore. 48. Da parte sua, il termine di prescrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 determina il periodo durante il quale il consumatore può esercitare i suoi diritti nei confronti del venditore per difetto di conformità. 49. Pertanto, le disposizioni che stabiliscono l’inizio e la fine del termine di garanzia forniscono una risposta alla domanda relativa al momento in cui il difetto di conformità deve manifestarsi affinché l’acquirente benefici a tal riguardo di diritti specifici nei confronti del venditore. Le norme riguardanti la prescrizione stabiliscono entro quale termine il consumatore può esercitare i diritti sorti durante il termine di garanzia. C. Le differenze tra i termini di garanzia e i termini di prescrizione nell’ambito del modello di tutela dei consumatori istituito dalla direttiva 1999/44 50. Alla luce delle disposizioni della direttiva 1999/44, il periodo in cui il venditore è responsabile del difetto di conformità e il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva hanno finalità differenti. 51. L’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 1999/44 prevede che «[i]l venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene » ( 15 ). L’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, stabilisce, da parte sua, la norma relativa ai termini di prescrizione: «[s]e, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all’articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna». 52. La direttiva 1999/44 stabilisce un termine minimo di due anni durante il quale il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità. Inoltre, essa lascia ai legislatori nazionali la facoltà di decidere entro quale termine i consumatori possono esercitare i diritti relativi a tale difetto, introducendo termini di prescrizione. La direttiva non interferisce neppure nella durata di tali termini. Tuttavia, qualora siffatti termini siano introdotti, essi non possono intervenire, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44, prima di due anni dalla data della consegna. 53. A mio parere, la formulazione stessa dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva suggerisce la mancanza di nesso tra tali termini. Tale disposizione non collega il termine di prescrizione al termine di garanzia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, ma a un termine di due anni dalla consegna. L’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 non rimanda in nessun caso alla prima frase di detta disposizione, che riguarda il periodo in cui il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità. 54. Tale argomentazione è corroborata anche dal considerando 17 della direttiva, dove per due volte viene menzionata la durata di due anni applicabile ai termini di prescrizione: in primo luogo, in un contesto più generale, confermando che tali termini possono essere introdotti dalla legislazione nazionale e, in secondo luogo, facendo riferimento al caso in cui il legislatore nazionale abbia scelto di far coincidere tale termine con un momento diverso da quello della consegna del bene. 55. Sono consapevole del fatto che la somiglianza tra la durata minima dei termini di garanzia e la durata minima dei termini di prescrizione, i quali, in linea di principio, non possono intervenire prima di due anni dalla data della consegna, possa portare a concludere che esista un legame tra esse. 56. Tengo tuttavia a precisare che il termine di due anni durante cui il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità risulta da un compromesso che mira a conciliare i differenti approcci adottati da ciascuno Stato membro in tale ambito ( 16 ). Tuttavia, nonostante detto termine sia considerevolmente più corto rispetto ai termini che svolgono una funzione analoga nel diritto di determinati [OSCURATO:PERSONA] membri, si è ritenuto che esso fosse sufficiente, alla luce del modello di armonizzazione minima adottato, ad instaurare una tutela dei consumatori a un livello considerato auspicabile ( 17 ). 57. La durata stessa del termine di garanzia a cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 1999/44 si ispira alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 ( 18 ), il cui articolo 39, paragrafo 2, è formulato nei seguenti termini: «[i]n tutti i casi l’acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale». 58. Il modello della [OSCURATO:PERSONA] – a cui si è ispirato il legislatore dell’Unione – non è fondato sulla premessa in base alla quale l’azione dell’acquirente non può prescriversi prima della scadenza del termine di garanzia ( 19 ). 59. Non ritengo neppure che il legislatore dell’Unione abbia inteso collegare tali termini muovendo dal principio per cui un’azione non possa prescriversi prima della cessazione della responsabilità. Tra i termini di garanzia e i termini di prescrizione esiste un nesso solamente qualora un’azione, per potersi prescrivere, debba sorgere durante il termine di garanzia. Per contro, nulla giustifica la relazione inversa. Non è possibile stabilirlo nemmeno in base alle disposizioni della direttiva. 60. Cercando di spiegare la durata del periodo durante il quale l’azione non può prescriversi, fissata nella direttiva 1999/44, si può unicamente supporre che un termine di due anni sia stato ritenuto sufficiente per garantire ai consumatori un livello minimo di tutela. 61. Alla luce di quanto suesposto, credo che la norma, in base alla quale l’azione intrapresa da un consumatore per difetto di conformità di un bene rispetto al contratto non può prescriversi prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene, costituisca un elemento della tutela dei consumatori garantita dal diritto dell’Unione. D. Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 in quanto disposizione derogatoria 62. Credo che l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, che prevede la possibilità di limitare il termine di garanzia nel caso dei beni usati, non giustifichi l’adozione di una diversa interpretazione. 1. La portata del rinvio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 63. L’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, il quale dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 1» e che «[t]ale periodo abbreviato non può essere inferiore ad un anno», assume un’importanza cruciale per il presente rinvio pregiudiziale. 64. Nelle sue osservazioni scritte, tuttavia, la Commissione sottolinea che il rinvio contenuto nell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, al «periodo» fissato dall’articolo 5, paragrafo 1 è piuttosto infelice, poiché non indica chiaramente a quale termine si riferisce. Non è chiaro se si tratti del termine entro in quale il difetto di conformità deve manifestarsi (articolo 5, paragrafo 1, prima frase) o del termine di prescrizione (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase) ( 20 ). 65. In alcune versioni linguistiche della direttiva, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, prevede la possibilità di fissare, per quanto concerne la responsabilità del venditore, un periodo di tempo più corto (liability of the seller, responsabilità del venditore). Le medesime espressioni sono utilizzate nell’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva per quanto concerne il termine entro cui si deve manifestare il difetto di conformità del bene ( 21 ). Pertanto, non nutro alcun dubbio riguardo al fatto che l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva riguardi unicamente il termine di garanzia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, e non il termine di prescrizione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase. 66. Tale approccio è stato corroborato anche dall’analisi del processo legislativo che ha condotto all’adozione della direttiva 1999/44. In forza di una giurisprudenza costante della Corte, la genesi di una disposizione di diritto dell’Unione può presentare elementi rilevanti ai fini della sua interpretazione ( 22 ). 67. La proposta iniziale di direttiva ( 23 ) non conteneva disposizioni riguardanti il commercio di beni usati. 68. In tale fase, era stato adottato un termine di garanzia uniforme di due anni, che si applicava all’insieme dei beni rientranti nel campo di applicazione della direttiva. 69. In una fase successiva dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha osservato che il termine di garanzia di due anni sarebbe a volte potuto essere troppo lungo, considerato il «particolare carattere del bene acquistato». Il CESE ha proposto che, in deroga al termine di due anni, le parti potessero «limitare tale durata» ad un anno ( 24 ). 70. Infine, nell’ambito di una posizione comune, il Consiglio e il Parlamento hanno optato per un approccio conforme a tale spirito, permettendo, per quanto riguarda i beni usati, di limitare contrattualmente il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, purché tale possibilità sia prevista nel diritto nazionale. Tuttavia, tale termine non può essere inferiore ad un anno (articolo 7, paragrafo 1, secondo comma). Nei lavori preparatori ( 25 ) così come al considerando 16 della versione definitiva del testo della direttiva 1999/44, tale deroga è giustificata dalla particolare natura dei beni usati («tener conto della loro specificità»). 71. Trovo che si tratti di un riferimento alla posizione del CESE, che ha spiegato l’introduzione di una regola analoga con la necessità di differenziare i termini di garanzia tenendo conto della natura particolare di determinati beni. Sono perciò convinto che la norma di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, riguardi il termine di garanzia menzionato all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, in linea con le modifiche promosse dalla proposta del CESE, che concerneva i termini di garanzia («la durata della (…) garanzia»). 72. Come conclusione intermedia, constato quindi che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, i legislatori nazionali possono introdurre regole che, per quanto concerne la vendita di beni usati, permettono alle parti di limitare ad un solo anno il termine di garanzia di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, di tale direttiva. 2. Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 73. Alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 1999/44, il termine di due anni in cui il venditore è responsabile per il difetto di conformità costituisce un elemento fondamentale del livello minimo di tutela dei consumatori garantito dal diritto dell’Unione. Come risulta dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva, le parti non possono limitare siffatto termine o derogarvi. 74. Ad ogni modo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà, in via eccezionale, di introdurre, nel loro diritto nazionale, una norma in base alla quale le parti possono concordare un termine di garanzia più breve nel caso di beni usati. Tuttavia, tale periodo non può essere inferiore ad un anno (articolo 7, paragrafo 1, secondo comma). 75. Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, che permette di fissare termini di garanzia più brevi per qualsiasi difetto di conformità, deve essere oggetto, in quanto disposizione derogatoria, di un’interpretazione restrittiva che non può andare oltre quanto è necessario per raggiungere l’obbiettivo per cui tale disposizione è stata introdotta ( 26 ). 76. Considerato che, in via eccezionale, i legislatori nazionali hanno la facoltà di autorizzare le parti a concordare un termine di garanzia più breve, non è possibile estendere tale potere in maniera da includervi anche la possibilità di modificare le disposizioni relative al termine di prescrizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva. Pertanto, il diritto nazionale non può autorizzare le parti di un contratto di compravendita a disapplicare la norma in virtù della quale il termine di prescrizione dei diritti del consumatore non può intervenire prima di due anni dalla consegna del bene. 77. Ritengo che la direttiva osti altresì all’adozione di altre soluzioni che produrrebbero risultati analoghi. In particolare, il requisito di un’interpretazione restrittiva dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 osta al fatto che il momento o in cui il termine di prescrizione può scadere sia legato al termine di garanzia, qualora quest’ultimo possa essere limitato ad un anno dalle parti stesse. 78. Tali considerazioni mi inducono a concludere che il carattere eccezionale dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 osta ad un’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale che comporterebbe una violazione della norma in forza della quale il termine di prescrizione non può intervenire prima di due anni dalla consegna del bene. E. Lo scopo della deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 79. Alla luce dello scopo perseguito dall’articolo 7 paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44, ritengo che non sia necessario interpretare la deroga prevista da tale disposizione in maniera diversa, più estensiva rispetto a quanto detto in precedenza. 1. La deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva e l’equilibrio contrattuale 80. Secondo le osservazioni di cui ai paragrafi 69 e 70 delle presenti conclusioni, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva autorizza la presa in considerazione della specificità dei beni usati. 81. A mio parere, siffatto scopo è prima di tutto il riflesso di un tentativo atto ad equilibrare gli interessi del venditore e dell’acquirente in modo che la portata della responsabilità del venditore non sia sproporzionata rispetto alla natura dei beni usati. L’analisi del considerando 17 della direttiva mi porta a concludere che l’introduzione stessa del termine di garanzia di due anni è stata motivata dal timore che i limiti della responsabilità del venditore siano definiti in maniera troppo ampia. Penso che questa stessa argomentazione debba aver pesato sull’adozione, per quanto riguarda i beni usati, di un approccio che permettesse di limitare maggiormente la responsabilità del venditore. 82. Perciò, trovo che lo scopo della deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 non sia tanto quello di prendere in considerazione la specificità dei beni usati, ma piuttosto quello di permettere alla parti di gestire il rischio contrattuale. Si tratta di consentire alle parti, nonostante la conclusione di un contratto avente ad oggetto beni usati, di derogare a talune disposizioni della direttiva. L’imposizione alle parti dell’obbligo di rispettare tutti i requisiti sanciti nella direttiva potrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo del mercato dei beni usati. Il mantenimento di un livello elevato di tutela dei consumatori comporta costi di transazione relativamente alti, e ciò potrebbe dissuadere le imprese ad intraprendere siffatta attività. Se tali costi dovessero essere compresi nel prezzo e sopportati dal consumatore, il mercato dei beni usati perderebbe la sua caratteristica principale, ossia la capacità di offrire ai consumatori beni a prezzi vantaggiosi. 83. Pertanto, pur garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori, bisogna tenere presente il fatto che, ai fini dello sviluppo del mercato interno, dev’essere mantenuto un equilibrio tra gli interessi delle parti di un contratto di vendita. L’argomentazione svolta dalla Corte nell’ambito della sua interpretazione delle disposizioni della direttiva 1999/44, dove la Corte riconosce la necessità di tutelare gli interessi finanziari del venditore, è conforme a tale spirito ( 27 ). 84. Ci si chiede se lo scopo del mantenimento dell’equilibrio necessario tra gli interessi delle parti di un contratto di vendita giustifichi un approccio per il quale la limitazione del termine di garanzia determina una riduzione del periodo di due anni prima del quale il termine di prescrizione non può manifestarsi. 85. Tale questione va risolta, a mio parere, in senso negativo. 86. La stessa direttiva 1999/44 stabilisce un determinato numero di soluzioni atte a mantenere l’equilibrio contrattuale. Oltre al termine di garanzia di due anni applicabile per il difetto di conformità, menzionato supra, tra le altre occorre citare – come la Corte ha ricordato nella sentenza Quelle ( 28 ) – la possibilità, concessa dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in cui tale rimedio imponga spese irragionevoli in capo al venditore. Nella sentenza Gebr. Weber e Putz, la Corte ha completato tale elenco indicando che l’articolo 4 della direttiva conferisce al venditore il diritto di proporre un’azione di regresso nei confronti del produttore, del venditore precedente o di qualunque altro intermediario ( 29 ). 87. Pertanto, se la direttiva si adopera per mantenere l’equilibrio contrattuale, privare il consumatore di qualunque via legale è un caso limite che il legislatore dell’Unione cerca di evitare. 88. L’analisi delle disposizioni della direttiva relative ai beni usati conduce a conclusioni identiche. 89. Perciò, nella direttiva stessa – oltre alla possibilità di limitare il termine di garanzia –, vedo altre due ipotetiche soluzioni potenzialmente rilevanti riguardo ai beni usati. 90. Il considerando 16 della direttiva 1999/44 sottolinea che la particolare natura dei beni usati ne rende generalmente impossibile la sostituzione. Nel dispositivo della direttiva, tale idea trova espressione all’articolo 3, paragrafo 3, in forza del quale il venditore può rifiutarsi di sostituire il bene laddove ciò sia impossibile. 91. Inoltre, è possibile, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44, escludere la presunzione in forza della quale i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistono già al momento della consegna, se tale presunzione è incompatibile con la natura del bene. Ancor prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, la dottrina aveva rilevato che tale disposizione avrebbe potuto applicarsi ai beni usati ( 30 ). Il legislatore belga si è anche avvalso di tale possibilità. L’articolo 1649 quater § 4 del codice civile belga stabilisce una condizione riguardante l’incompatibilità della presunzione «con la natura del bene» già sul piano del diritto nazionale, aggiungendo che, per valutare siffatta incompatibilità, occorre tenere in considerazione il fatto che il bene sia nuovo o che sia usato. 92. In ogni caso, la presa in considerazione della specificità dei beni usati non mira a privare il consumatore della tutela che gli è garantita, ma solamente a limitare la serie di diritti di cui dispone (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44) o le attenuazioni dell’onere della prova (articolo 5, paragrafo 3). 93. L’adozione di una soluzione in forza della quale la limitazione del termine di garanzia comporterebbe una riduzione del periodo durante il quale il termine di prescrizione non può intervenire può tuttavia privare il consumatore di qualsiasi via legale ancor prima della scadenza dei due anni dalla consegna del bene. 94. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la necessità di prendere in considerazione gli interessi delle due parti di un contratto di vendita non permetta di derogare alla norma in forza della quale l’azione intrapresa da un consumatore non può prescriversi prima della scadenza di un termine di due anni dalla consegna del bene. 2. La specificità dei beni usati considerata in quanto scopo diretto della deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 95. Come ho già indicato, la deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 1999/44 mira a prendere in considerazione la specificità dei beni usati. 96. Nelle sue comunicazioni scritte, il governo austriaco osserva che, poiché l’introduzione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva persegue lo scopo appena descritto, occorre allineare il periodo, durante il quale i diritti del consumatore non possono essere prescritti, al termine di garanzia applicabile per il difetto di conformità, come abbreviato. Con tale argomento il governo austriaco, tenuto conto della natura dei beni usati, che sono beni di cui è già stato fatto un utilizzo, ritiene, da un lato, che la probabilità che esista un difetto di conformità al momento dell’acquisto aumenti e, dall’altro, che con il passare del tempo possa risultare più difficile provare che un siffatto difetto esisteva in tale momento. 97. Tuttavia, non penso che tali considerazioni giustifichino il punto di vista in base al quale il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44 deve essere allineato al termine di garanzia applicabile per il difetto di conformità. 98. Pertanto, per quanto riguarda la maggiore probabilità che si manifesti un difetto di conformità, è proprio la limitazione della responsabilità del venditore ai difetti manifestatisi entro il termine di un anno dall’acquisto che tiene sufficientemente conto della specificità dei beni usati. Tuttavia, tale responsabilità, per lo meno nell’ambito della maggiore probabilità che si manifesti un difetto col decorso del tempo, non si estende per il semplice fatto di stabilire termini di prescrizione più lunghi. Infatti, solo i diritti che sorgono durante il termine di garanzia possono prescriversi. Ciò nonostante, la necessità di sollevare il venditore dall’incertezza riguardo all’eventualità che il consumatore decida di esperire i rimedi giuridici a sua disposizione è un’altra questione. 99. Non sono nemmeno convinto dall’argomento riguardante le difficoltà probatorie legate al decorso del tempo. 100. La presente causa riguarda termini relativamente brevi. Ne è riprova quanto avvenuto nel procedimento principale, nel quale il termine di un anno dall’acquisto del bene è stato oltrepassato di meno di sei mesi ( 31 ). 101. Parimenti, considero che l’esistenza di ostacoli in materia probatoria come quelli evocati dal governo austriaco non pregiudicherebbe gli interessi del venditore. Solo il consumatore è esposto, a causa del decorso del tempo, a difficoltà probatorie legate a dimostrare che il difetto di conformità esisteva già al momento dell’acquisto del bene. Per quanto concerne i beni usati, il consumatore può comunque incontrare questo tipo di difficoltà. Il fatto che un bene sia usato può significare che il consumatore non potrà basarsi sulla presunzione in forza della quale il difetto di conformità esisteva al momento della consegna del bene, anche se tale difetto si manifesta entro un termine di sei mesi dalla consegna ( 32 ). 102. Perciò, ritengo che lo scopo che mira a mantenere un equilibrio tra le parti di un contratto di vendita non giustifichi l’adozione di un’interpretazione delle disposizioni della direttiva 1999/44 che faccia dipendere la durata del termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva dalla durata del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, qualora quest’ultimo sia limitato a un anno dalle parti stesse. 103. Alla luce di quanto precede, sono dell’avviso che la norma in forza della quale il consumatore non può essere privato della possibilità di esercitare i diritti di cui dispone nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità del bene rispetto al contratto prima della scadenza di un termine di due anni dalla consegna sia un elemento del modello minimo di tutela dei consumatori risultante dalla direttiva 1999/44. VI. Conclusione 104. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio): Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la norma in forza della quale il consumatore non può essere privato della possibilità di esercitare i diritti di cui dispone nei confronti del venditore, in caso di difetto di conformità del bene in rapporto al contratto, prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna sia un elemento del modello minimo di tutela dei consumatori garantita dal diritto dell’Unione, anche per quanto riguarda i beni usati. ( 1 ) Lingua processuale: il polacco. ( 2 ) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ( GU 1999, L 171, pag. 12 ). Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori ( GU 2011, L 304, pag. 64 ). Tuttavia, quest’ultima è applicabile solamente ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014 (articolo 28, paragrafo 2). Inoltre, le modifiche introdotte non riguardano le questioni rilevanti nel presente rinvio pregiudiziale. ( 3 ) Questa nota riguarda solamente la versione polacca delle presenti conclusioni. ( 4 ) Parafrasando qui le parole di E. Łętowska, questi sottolinea che la tutela dei consumatori, in quanto parti contraenti più deboli, non può limitarsi all’attività legislativa. Occorre ugualmente garantire ai consumatori di disporre di un diritto ad un ricorso effettivo, poiché «avere un diritto (teorico) e non poterlo esercitare è una privazione decisamente più grave (tormento della speranza derivante dall’impotenza) rispetto a non avere affatto tale diritto». Łętowska, E., «Wirtualizacja sądowej ochrony słabszych», Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana [OSCURATO:PERSONA] Zielińskiemu, editore M. Boratyńska, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA, 2016, pag. 73. ( 5 ) Tale legge è entrata in vigore dopo che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 19 febbraio 2004, Commissione/Belgio, C‑312/03 , EU:C:2004:116 , che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, omettendo di trasporre la direttiva 1999/44 entro il 1 o gennaio 2002, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione. ( 6 ) Incidentalmente, desidererei osservare che, dal punto di vista espresso dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il termine di garanzia dei due anni è stato sospeso fino al 7 gennaio 2011, ossia quando è divenuto possibile procedere all’immatricolazione del veicolo. Inoltre, il giudice nazionale indica che, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], tale termine è stato sospeso anche durante i mesi successivi a tale data, poiché le parti hanno intrapreso trattative riguardo al difetto di conformità. Il giudice del rinvio non ha considerato tale fatto allorché ha formulato la questione pregiudiziale e non ha chiesto ulteriori chiarimenti riguardo all’impatto delle circostanze sopra descritte sui termini di prescrizione. Il considerando 18 della direttiva indica solamente che «(…) gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, ove applicabile e secondo la loro legislazione nazionale che, in caso di riparazione o sostituzione del bene o di negoziazione tra il consumatore e il venditore ai fini di una composizione amichevole, il termine entro il quale qualsiasi difetto di conformità deve manifestarsi e la prescrizione siano sospesi o interrotti». ( 7 ) Nell’ambito della trasposizione della direttiva 1999/44, v. Boden, D., «Le retard pris par la Belgique pour transposer la directive 1999/44/CE “sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation”», Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, vol. 4, 2003-2004, pag. 192; Pinna, A., «La transposition en droit français», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, n. 2, 2001, pagg. 224‑231. ( 8 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pag. 11. ( 9 ) In certa misura, gli effetti dell’adozione di una nozione uniforme di «difetto di conformità del bene rispetto al contratto» sono mitigati dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva, secondo il quale non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo. V. Pelet, S., «L’impact de la directive 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français», Revue européenne de droit de la consommation , vol. 1, 2000, pagg. 49 e 50. ( 10 ) Quindi, in forza dell’articolo 435 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco), la cosa è esente da vizi giuridici quando i terzi non possono far valere contro l’acquirente alcun diritto riguardante tale cosa, o solamente diritti derivanti da contratto. L’articolo 923 dell’Allgemeines bürgerliches [OSCURATO:PERSONA] (codice civile austriaco) enuncia, tra le circostanze in cui il venditore è responsabile, la vendita di cosa altrui, l’occultamento nei confronti dell’acquirente di informazioni sull’esistenza di diritti gravanti sulla cosa e il fatto di fornire false garanzie riguardo all’assenza di diritti gravanti sulla cosa. Per quanto riguarda il Sale of [OSCURATO:PERSONA] 1979 (legge britannica del 1979 sulla vendita dei beni), in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] fino a poco tempo fa, il suo articolo 12 prevedeva la responsabilità del venditore nel caso in cui non potesse disporre del bene venduto (o non ne potesse disporre nel momento in cui la proprietà avrebbe dovuto essere trasferita all’acquirente), nonché, al momento della vendita, laddove il bene non fosse libero da diritti e tale non rimanesse fino al momento del trasferimento della proprietà all’acquirente. Oggi – per lo meno per quanto riguarda i contratti conclusi da consumatori –, tale problematica è disciplinata in modo analogo dall’articolo 17, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] 2015 (legge britannica del 2015 sui diritti dei consumatori). In forza dell’articolo 5563 del kodeks cywilny (codice civile polacco), il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente se il bene venduto appartiene ad un terzo o è gravato da un diritto di un terzo. Infine, ai sensi dell’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l’11 aprile 1980, la quale è stata la fonte d’ispirazione per il legislatore dell’Unione durante i lavori sulla direttiva 1999/44, come si vedrà in seguito, «[i]l deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi». Tali disposizioni hanno dato origine alle regole di diritto privato europeo (progetto di quadro comune di riferimento) che sono state elaborate ricorrendo ad un approccio di diritto comparato. Secondo l’articolo 2:305, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 2:301, lettera d), contenuto nel libro 4, parte A, di tali regole, il fatto che una cosa sia gravata da un diritto o una pretesa legittima viene considerato come un difetto di conformità del bene («Le bien doit être exempt de tout droit ou prétention raisonnablement fondée d’un tiers»). V, Principles, Definitions and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] of Reference (DCFR) , [OSCURATO:PERSONA], Ch. [OSCURATO:PERSONA], E. Clive, H. Schulte‑Nölke e a. (cur.), Monaco di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag. 282. ( 11 ) V. articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44. ( 12 ) V. sentenza del 18 ottobre 1990, Dzodzi ( C‑297/88 e C‑197/89 , EU:C:1990:360 , punti da 38 a 41 ). ( 13 ) V. sentenze del 17 luglio 1997, Giloy ( C‑130/95 , EU:C:1997:372 , punto 28 ), e del 7 gennaio 2003, BIAO ( C‑306/99 , EU:C:2003:3 , punti da 18 a 20 e da 92 a 94). ( 14 ) V. considerando 1 della direttiva 1999/44, in cui vi è un richiamo all’articolo 153 CE, sostituito dall’articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la cui importanza trova oggi ulteriore conferma nell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 15 ) Il corsivo è mio. ( 16 ) Relazione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pag. 12. ( 17 ) V. relazione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pagg. 9 e 16. ( 18 ) Relazione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pag. 13. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia costituito una fonte d’ispirazione per il legislatore dell’Unione nell’ambito dei lavori sulla direttiva 1999/44 è stato ugualmente rilevato dalla dottrina. V., in particolare, Magnus, U., «The CISG’s Impact on [OSCURATO:PERSONA]», The 1980 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] in the Light of [OSCURATO:PERSONA] , editore F. Ferrari, Milano, [OSCURATO:PERSONA], 2003, pagg. da 135 a 141; Montfort, C., «À la recherche d’une notion de conformité contractuelle. Étude comparée de la Convention de Vienne, de la directive 1999/44 et de certaines transpositions nationales», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 4, 2006, pag. 499. ( 19 ) [OSCURATO:PERSONA] non disciplina in alcun modo la prescrizione delle azioni fondate su contratti di compravendita internazionale di merci. La mancanza, nella [OSCURATO:PERSONA], di disposizioni relative a tale questione costituisce una «lacuna interna», ossia una lacuna per la quale occorre ricercare una soluzione nella legge designata dalle norme di diritto internazionale privato. Magnus, U., «CISG vs. CESL», CISG vs. [OSCURATO:PERSONA]: With a Focus on the [OSCURATO:PERSONA] , editore U. Magnus, Monaco di [OSCURATO:PERSONA], 2012, pagg. 112 e 113. In definitiva, la prescrizione delle azioni fondate su un contratto coperto dalla [OSCURATO:PERSONA] è regolata dalle disposizioni di diritto nazionale. Questo non è il contesto per presentare le differenti norme adottate in ciascun Stato membro. Tuttavia, non vi è dubbio sul fatto che, a tal riguardo, siano stati adottati approcci differenti. La questione della prescrizione è stata anche oggetto di Convenzioni distinte, presenti nella [OSCURATO:PERSONA] sulla prescrizione in materia di vendita internazionale, adottata a [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 1974. Non intendo, in questa sede, entrare nei dettagli riguardo al modo in cui tale [OSCURATO:PERSONA] possa essere presa in considerazione. In ogni caso, essa può trovare applicazione, in luogo del pertinente diritto nazionale, nella valutazione della prescrizione delle azioni fondate su un contratto rientrante nel campo di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1980. In forza dell’articolo 8 della [OSCURATO:PERSONA] del 1974, la regola è un termine di prescrizione di quattro anni. Ciò è particolarmente degno di nota se si considera che una delle ragioni per cui si è derogato alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] del 1980 relative alla prescrizione consisteva nell’ipotesi secondo la quale, a tal riguardo, sarebbe stato possibile adattare le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla prescrizione in maniera che fossero complementari. Kruisinga, SA, «What consumer and commercial sales law have in common? A comparison of the EC [OSCURATO:PERSONA] on consumer sales law and the UN Convention on contracts for the international sale of goods», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, n. 2, 2001, pag. 185. ( 20 ) L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della versione in lingua francese della direttiva 1999/44 fa riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, utilizzando il termine «délai» il quale è utilizzato nella seconda frase di tale disposizione nell’espressione «délai de prescription». Parimenti, nella versione in lingua inglese, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva rinvia ai periodi («period») di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dove l’espressione «limitation period» compare nella seconda frase per indicare il termine di prescrizione. Neppure la traduzione polacca della direttiva che, all’articolo 7, paragrafo 1, fa riferimento ai «okresy» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, è scevra da ambiguità a tale riguardo. In quest’ultima disposizione, il termine «okres» si riferisce soltanto alle norme relative agli «okresy przedawnienia». L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della versione in lingua spagnola della direttiva fa riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, tramite l’espressione «plazo de responsabilidad por parte del vendedor menor que el establecido en el apartado 1 del artículo 5», sebbene lo stesso termine «plazo» compaia nell’articolo 5, paragrafo 2, per indicare il termine di prescrizione («plazo de prescripción»). La versione in lingua italiana della direttiva può sollevare dei dubbi. In tale versione, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, fa riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, utilizzando l’espressione «periodo di tempo». Tuttavia tale termine non compare nell’articolo 5, paragrafo 1, che tratta della responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un termine di due anni dalla consegna del bene (articolo 5, paragrafo 1, prima frase: «il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni») e della sopravvenienza degli effetti della prescrizione (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase: «(…) prescrizione, questa non può intervenire (…)»). Ritengo importante sottolineare che, in alcune versioni linguistiche, il rinvio contenuto nell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44 non solleva siffatte difficoltà d’interpretazione. Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della versione in lingua lituana della direttiva fa riferimento al termine di garanzia previsto all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva («trumpesnis pardavėjo atsakomybės laikotarpis nei tas, kuris nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje»), mentre l’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della versione in lingua lituana della direttiva intende i termini di prescrizione utilizzando l’espressione «senaties terminas». ( 21 ) Nella versione il lingua tedesca della direttiva, la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, può fornire indicazioni supplementari. Mentre l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, prevede la possibilità di limitare il periodo di garanzia che vincola il venditore, menzionato all’articolo 5, paragrafo 1 della direttiva («der Verkäufer weniger lange haftet als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen»), l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, indica inoltre che il riferimento in questione riguarda il termine di garanzia (Haftungsdauer), che non può essere inferiore ad un anno. ( 22 ) V. sentenza del 2 settembre 2015, Surmačs ( C‑127/14 , EU:C:2015:522 , punto 28 ). ( 23 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, COM(95) 520 def. – 96/0161(COD), pag. 17 e seguenti. ( 24 ) Parere del Comitato economico e sociale sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo» ( GU 1997, C 66, pagg. 8 e 10). ( 25 ) V. posizione comune (CE) n. 51/98, del 24 settembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ( GU 1998, C 333 , pagg. 50 e 54). ( 26 ) V. sentenza del 1o marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑166/11 , EU:C:2012:119 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) Sentenze del 17 aprile 2008, Quelle, C‑404/06 , EU:C:2008:231 , punto 42 , e del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09 , EU:C:2011:396 , punto 58 . V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Quelle, C‑404/06 , EU:C:2007:682 , paragrafo 48 e osservazioni nella nota a piè di pagina n. 32, e dell’avvocato generale Mazák nella causa Gebr. Weber, C‑65/09 , EU:C:2010:274 , paragrafi 30 , 85 e 86 . ( 28 ) Sentenza del 17 aprile 2008, Quelle, C‑404/06 , EU:C:2008:231 , punto 42 . ( 29 ) Sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09 , EU:C:2011:396 , punto 58 . ( 30 ) Tuttavia, è stato sottolineato che l’abbandono della presunzione previsto da tale disposizione poteva riguardare i difetti di conformità derivanti dall’utilizzo del bene, ma non, come credo, qualsiasi difetto di conformità in quanto tale. Staudenmayer, D., «[OSCURATO:PERSONA] on the Sale of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] – A Milestone in the [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 4, 2000, pag. 561. ( 31 ) Nel procedimento principale che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, il richiedente ha intrapreso un’azione il 12 marzo 2012, il veicolo è stato acquistato il 21settembre 2010 e il difetto è stato constatato il 22 settembre 2010. ( 32 ) V. paragrafo 91 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris