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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36025/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28886/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Assisi, in persona del suo parroco legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Genova, in persona del Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 14/4, sc.

A, , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 630, depositata il 28 aprile 2017 , della Commissione tributaria regionaledella Liguria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 giugno 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Agevolazioni lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Rilevato che:

1. - l a [OSCURATO:PERSONA] co D’Assisi , sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 630, depositata il 28 aprile 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello proposto dal Comune di Genova, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 558311R) emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2007; -il Comune di Genova resiste con controricorso, ed ha depositato memoria; -fissato all’udienza pubblica del 28 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Considerato che:

1. - in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha deposit ato memoria con la quale ha dedotto di aver definito la controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018,ed in relazione al Regolamento adottato dal Comune di Genova ai sensi dello stesso art. 6, c. 16, cit. - diversamente da quanto assume la parte risulta, però, che l’istanza di definizione agevolata è stata presentata ai sensi del d.l. n.148 del 2017, art. 1, comma 4 e ss., conv. in l. n. 172 del 2017, ed in relazione al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016; - dalla documentazione prodotta emerge, ad ogni modo, che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione come da comunicazione dell’agente di riscossione, concernente l’importo dovuto ai fini della definizione ed il relativo piano di rateizzazione (che è stato integralmente rispettato); -dalla prodotta documentazione, non è dato desumere, però, s e, ed in quali termini, la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo sia riferibile (anche) all’avviso di accertamento(n. 558311R) che , relativo all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2007,è in contestazione tra le parti; -v’è, pertanto, necessità di acquisire, da un lato, informazioni dal Comune di Genova in ordine al perfezionamento della definizione agevolata dei tributi in contestazione, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, art. 1, comma 4 e ss.,cit., e, dall’altro, la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, dispone acquisirsi informazioni scritte dal Comune di Genova in ordine alla definizione agevolata degli importi di cui all’avviso di accertamento in contestazione, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e, ad ogni modo, invita parte ricorrente a formalizzare larinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28886/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Assisi, in persona del suo parroco legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Comune di Genova, in persona del Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 14/4, sc. A, , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 630, depositata il 28 aprile 2017 , della Commissione tributaria regionaledella Liguria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 giugno 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Agevolazioni lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Rilevato che: 1. - l a [OSCURATO:PERSONA] co D’Assisi , sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 630, depositata il 28 aprile 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello proposto dal Comune di Genova, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 558311R) emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2007; -il Comune di Genova resiste con controricorso, ed ha depositato memoria; -fissato all’udienza pubblica del 28 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha deposit ato memoria con la quale ha dedotto di aver definito la controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018,ed in relazione al Regolamento adottato dal Comune di Genova ai sensi dello stesso art. 6, c. 16, cit. - diversamente da quanto assume la parte risulta, però, che l’istanza di definizione agevolata è stata presentata ai sensi del d.l. n.148 del 2017, art. 1, comma 4 e ss., conv. in l. n. 172 del 2017, ed in relazione al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016; - dalla documentazione prodotta emerge, ad ogni modo, che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione come da comunicazione dell’agente di riscossione, concernente l’importo dovuto ai fini della definizione ed il relativo piano di rateizzazione (che è stato integralmente rispettato); -dalla prodotta documentazione, non è dato desumere, però, s e, ed in quali termini, la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo sia riferibile (anche) all’avviso di accertamento(n. 558311R) che , relativo all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2007,è in contestazione tra le parti; -v’è, pertanto, necessità di acquisire, da un lato, informazioni dal Comune di Genova in ordine al perfezionamento della definizione agevolata dei tributi in contestazione, ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, art. 1, comma 4 e ss.,cit., e, dall’altro, la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente. P.Q.M. La Corte, dispone acquisirsi informazioni scritte dal Comune di Genova in ordine alla definizione agevolata degli importi di cui all’avviso di accertamento in contestazione, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e, ad ogni modo, invita parte ricorrente a formalizzare larinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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