CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 47590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di FERMO!da9, vviofie partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 300 di multa per la fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando un motivo con il quale ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali per la mancata esplicitazione della motivazione circa la ritenuta corretta qualificazione giuridica dei fatti. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del proposto ricorso in quanto deducente la mancata esplicitazione della motivazione circa la ritenuta corretta qualificazione giuridica dei fatti, atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), e, in particolare, per quanto rileva ai presenti fini, all'ipotesi di erronea qualificazione giuridica del fatto, nella specie neanche contestata dal ricorrente. 3. Peraltro, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi del citato art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. Sul punto si veda Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, la quale ha precisato che la verifica di cui innanzi deve essere condotta sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (conforme, ex plurímis, Sez. 2, n, 14377 del 31/03/2021, Paolini, Rv. 281116). Parimenti, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023, la quale, muovendo dalla necessità che l'errore sia manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso, che si limita solo all'astratta prospettazione di una mancata esplicitazione delle ragioni sottese alla ritenuta corretta qualificazione giuridica del fatto, emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica. 4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così de