CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AVEZZANO [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena derivante dalla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 31/5/2010 per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990, istanza fondata sulla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, nonché sulla modifica legislativa introdotta con L. n. 79 del 2014. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la citata sentenza della Corte costituzionale si riferisce espressamente alla fattispecie incriminatrice ex art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, mentre nel caso in esame si tratta del reato di cui al quinto comma; nemmeno rileva la disposizione legislativa che ha permesso al giudice di cognizione di sostituire la pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, in quanto la modifica normativa risponde al principio di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., e non è diretta a disciplinare una intrinseca illegittimità del sistema normativo in vigore all'epoca del fatto e del giudizio. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del mancato adeguamento della pena a termini della nuova cornice edittale prevista per l'art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990, nonché contestando l'affermazione per cui la valutazione sulla illegalità della pena sarebbe sottratta al giudice dell'esecuzione, per essere riservata a quello di cognizione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. In termini generali, va premesso che al giudice dell'esecuzione compete senz'altro la rideterminazione della pena in caso di condanna per fatti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a seguito della introduzione della disciplina di maggior favore per la fattispecie di lieve entità, da individuarsi, sia per le "droghe leggere" sia per le "droghe pesanti", in quella introdotta dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, in considerazione del trattamento sanzionatorio applicabile, anche con riguardo alla sostituibilità della pena principale con il lavoro di pubblica utilità. 1.2. Tuttavia, l'intervento di adeguamento in sede esecutiva è condi- zionato alla preliminare verifica del quadro normativo e sanzionatorio vigente all'epoca del commesso reato. Nella specie, il delitto per il quale il ricorrente è stato condannato risulta accertato in data 29/5/2010, nella vigenza della normativa antecedente al 2013, sicché non vi sono i presupposti per applicare la disciplina più favorevole intro- dotta dalla legge del 2014, in quanto il fenomeno della successione delle leggi nel tempo incontra il limite della formazione del giudicato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. In tali termini è l'esegesi di legittimità di questa Corte: «In tema di stupefacenti, le modifiche apportate all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in quanto introduttive di un regime sanzionatorio più favorevole, integrano un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, sicché, ai fini della rideterminazione della pena in sede esecutiva, le stesse non possono trovare applicazione qualora la sentenza di condanna riguardi un fatto commesso anteriormente al 23 dicembre 2013, dovendosi in tal caso considerare la cornice edittale prevista dalla norma nel testo precedente le modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014» (Sez. 1, n. 21882 del 18/03/2021, Porpetti, Rv. 281442). Ne discende che, in ipotesi di sentenza di condanna irrevocabile pronunciata anteriormente all'entrata in vigore di tali modifiche, non può procedersi, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., alla rideterminazione della pena in sede esecutiva (Sez. 1, n. 40317 del 13/07/2015, Testagrossa, Rv. 265129; Sez. 1, n. 11141 del 15/10/2015, dep. 2016, Attanasio, Rv. 266340).3. Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, e considerata la data di commissione del fatto, discende il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso