Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 09137/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc pen., per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Si osserva che l’art. 1, comma 63, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103 ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale.

Pertanto, il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc pen., per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Si osserva che l’art. 1, comma 63, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103 ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale. Pertanto, il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]