CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 07606/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Trieste, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente la consegna di generi alimentari non ammessi (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché rivolti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate sia con riferimento alle ragioni dell'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 152/1991 (ora 416-bis.1, comma 3, cod. pen.), sia con riferimento al difetto delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e sia con riferimento alla determinazione della pena (vedi pag. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]