CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 05732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso3531/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA],elett. domic . in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], e lett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difes o , con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrenti- avverso la sentenza n. 1905/2020 d el la CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositatail 6/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2023,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 10.2.12 dal Tribunale di Siracusa infavore di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 83.500,00, dovuta a titolo di garanzia di un debito assunto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Ossino, credito fondato su un assegno consegnato al prenditore il 21.11.05, e da questi negoziato il 24.10.10, tratto sul conto corrente acceso presso l’Unipol ma non incassato a causa della chiusura del conto . A sostegno dell’opposizione era proposta querela di falso in relazione alla data apposta sul titolo, disconoscendosi altresìle firme apposte alle due scritture private (datate 21.11.05 e 22.12.06), allegate al ricorso monitorio. In particolare, l’opponente deduceva che: l’assegno era stato consegnato in pagamento del prezzo di un immobile,acquistato il 12.5.06 da [OSCURATO:PERSONA], e in rappresentanza di quest’ultimo da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale del Battiato; l’immobile in questione era stato sequestrato e fatto successivamente oggetto di pignoramento per crediti pari a euro 60.000,00 che l’Ossino vantava nei confronti del Battiato; con scrittura privata del 12.5.06 il Vinci si era obbligato a corrispondere all’Ossino l’importo di euro 92.940,00 per la rinuncia alla procedura esecutiva, oltre alla somma di euro 30.000,00 dovuta per l’attività di mediazione relativa all’acquisto del suddetto immobile; il prezzo di tale vendita, per la somma complessiva di euro 196.253,62 risultava pagata come si evinceva dalla quietanza contenuta nell’atto di vendita; tra il 2005 e il 2007 numerosi altri assegni erano stati emessi dal Vinci afavore dell’Ossino, per un totale di euro 37.000,00 in pagamento del prezzo dell’immobile. L’Ossino si costituìresistendo all’opposizione. Con sentenza del 25.2.19 il Tribunale rigettò l’opposizione; il Vinci propose appello; nel giudizio di impugnazione si costituì l’Ossino. Con sentenza depositata il 9.11.20 la Corte territorialerigettò il gravameosservando che: il giudice di primo grado non aveva affatto utilizzato, ai fini della decisione, le predette scritture private disconosciute dal ricorrente, e rispetto alle quali l’opposto non aveva proposto istanza di verificazione; invero, il Tribunale si era limitato a precisare che il disconoscimento delle due scritture non aveva apportato alcun elemento in favore della querela di falso; l’appello era generico in relazione al capo della sentenza impugnata che aveva ritenuto infondata la querela di falso poiché non ne erano stati provati i presupposti, anche perché l’asserita falsità non si desumeva con chiarezza dall’assegno; tale accertamento non era stato adeguatamente contestato, non essendo sufficiente la produzione di una copia dell’assegno recante una data anteriore; peraltro, anche l’eventuale falsità del titolo in questione avrebbe condotto a conclusioni diverse da quelle prospettate dall’appellante, considerando che, se era pacifico tra le parti che l’assegno citato fu emesso il 21.11.05, per altro verso costituiva orientamento consolidato quello secondo il quale l’assegno bancario, sebbene privo di data, era da ritenere una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., idonea a generare, da un lato, la presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale e, dall’altro,l’onere del debitore di provarne l’inesistenza o invalidità, prova che nella fattispecie non era stata fornita; al riguardo, il Vinci aveva invero dedotto l’esistenza di complessi rapporti tra le parti atti a giustificare la dazione dell’assegno a garanzia del debito che i terzi garanti avevano assunto verso l’Ossino, il cui mancato pagamento aveva condotto al sequestro e al pignoramento del bene che il Vinci aveva intenzione di comprare; dalla scrittura del 12.5.06 si evinceva altresì che il Vinci si era obbligato a pagare all’Ossino la somma di euro 92.940,00 per la rinuncia e l’estinzione della procedura esecutiva, e di euro 30.000,00 per l’attività di mediazione svolta, mentre era in atti una dichiarazione dell’appellante con la quale lo stesso ammetteva non essere vera l’affermazione contenuta nell’atto pubblico di vendita, di aver pagato il prezzo della vendita; era poco verosimile, al riguardo, la circostanza che l’assegno, intestato all’Ossino, e non al proprietario del bene ceduto, fosse stato consegnato per pagare il prezzo della cessione, considerando che la copia del detto assegno recava una data, il 12.5.06, successiva al contratto di vendita e che mancava altresì l’indicazione della qualità di procuratore generale del Battiato; l’assegno, emesso poco dopo la stipula del preliminare di vendita, in data 31.10.05, risultava tratto da una impresa, pur se a firma del Vinci, mentre la sommatoria dei due assegni non coincideva con il prezzo della cessione immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Ossino resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivodenunzia violazione e falsa applicazione dell’art.115 cpc, per aver la Corte d’appello ritenuto non provata l’alterazione dell’assegno relativamente alla data; al riguardo, il ricorrente rileva che nei due giudizi di merito era stata più volte sottolineata la difformità tra la copia dell’assegno in possesso dello stesso ricorrente e quello prodotto nella fase monitoria in quanto indicanti date diverse, mentre la Corte territorialeaveva ritenuto pacifico che l’assegno fosse stato emesso il 21.11.05, sicché per il principio di non contestazione anche il dato della manipolazione della data sarebbe un fatto pacifico. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 214,215 commi 1 e 2, 216, cpc, per aver la Corte d’appello considerato l’assegno quale promessa di pagamento, sebbene disconosciuto, senza che fosse stata pro posta istanza di verificazione, e per aver posto a fondamento della decisione la dichiarazione del Vinci contenuta nella scrittura del 22.12.06, parimenti disconosciuta e non verificata. Al riguardo, ilricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia utilizzato per la decisione il suddetto assegno da ritenersi nullo, in ragione della alterazione della data indicata in quella artefatta del 24.6.2010. Il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello indicato erroneamente la data della procura generale conferita all’Ossino (12.5.06 anziché il 10.11.05), come si evincevaanche dall’atto di revoca della stessa procura in data 10.1.08, a seguito della quale il nuovo procuratore aveva richiesto al controricorrentela restituzione dell’assegno in questione. Il primo motivoè inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto di fatto irrilevante la questione della nullità dell’assegno per la mancanza della datain quanto il titolo costitu iva prome ssa di pagamento, determinando a carico del debitore l’onere di dimostrare l’insussistenza del rapporto obbligatorio. Invero, l’assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1933, comma 2, c.c. e 25 del r.d. suddetto (Cass., n. 20449/16; n. 24144/18). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato i presupposti della querela di falso avente ad oggetto la data dell’assegno, non emergendo con evidenza la relativa alterazione, e non essendo prova al riguardo la copia dell’assegno.Pertanto, la doglianza è diretta al riesame dei fatti, o a ribaltarne l’interpretazione del giudice di secondo grado. Il secondo motivo è del pari inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto, come detto, che la querela di falso relativa all’assegno non fosse provata; circa le due scritture private disconosciute (la prima datata 21.11.2005 con la quale il Vinci consegnò l’assegno a estinzione di ogni pretesa vantata dall’Ossino nei confronti dei due garanti; l’altra del 22.12.06 con la quale il Vinci autorizzò il controricorrente ad apporre sull’assegno la da ta di emissione del 24.6.2010), è irrilevante il riferimento alla procedura di disconoscimento, in quanto la Corte territorialeha posto a fondamento della sentenza impugnata la promessa di pagamento implicita nell’assegno, a fronte della mancata prova da parte del ricorrente dell’insussistenza del rapporto obbligatorio sottostante. Pertanto, il motivo è per un verso eccentrico rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato e, per altro verso, tende al riesame del merito in ordine alla ricostruzione dei rapporti tra le parti, avendo la sentenza impugnata escluso , con motivazione insindacabile in questa sede, che l’assegno fosse stato consegnato per il pagamento della cessione immobiliare del 12.5.06. In sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto di condannare il ricorrente sulla base della promessa di pagamento, esaminata unitamente agli altri documenti acquisiti – a prescinde re d alle scritture disconosciute – documenti dai quali si desumeva la difformità della somma portata dall’assegno rispetto a quella rappresentativa del prezzo della vendita. Il terzo motivo è parimentiinammissibile in quanto la questione della data della procura generale a favore dell’Ossino non è stata verosimilmente esaminata dalla Corte d’appelloperché ritenuta irrilevante, nel senso che il ricorrente non aveva dimostrato l’inesistenza del rapporto obbligatorio sotteso all’emissione dell’assegno in questione, alla stregua di quanto esposto per il precedente motivo. In ogni caso, la dedotta anteriorità della data della predetta procura non è d irimente rispet to alle argomentazioni della Corte d’appello che ha deciso esaminando tutti gli elementi di prova raccolti nel loro complesso. Peraltro, va osservato che l’atto di compravendita in questione non prevedeva che il prezzo sarebbe stato pagato attraverso l’assegno intestato al controricorrente, come sostiene il Vinci, circostanza che non sarebbe stata comunque compatibile con la qualità di procuratore dell’Ossino. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,