CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1989; avverso la sentenza n. 5294/21 della Corte di appello di Napoli del 11 giugno 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] KILLAKUI, Il quaie ha conciuso chieciencio i'annuiiamento con rinvio cieiia sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronunzia sulla sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata ai sensi dell 'art. 599-bis cod. proc. pen. la Corte di appello di Napoli ha, solo parzialmente, confermato la sentenza emessa il precedente 21 dicembre 2020 dal Tribunale di Napoli a carico di [OSCURATO:PERSONA]. in quanto. pur confermata la responsabilità del medesimo in ordine al fatto a lui addebitato, avente ad oggetto la detenzione di sostanze stupefacenti di specie diverse, avendo preso atto della rinunzia da parte de ricorrente dei motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti la pena, ha rideterminato, rl r-P n ti n IIA rnmiinP indira7innP rivpniPnte itatn P [OSCURATO:PERSONA], la ppnA, originariamente commisurata a quella di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in quella di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione tramite il SUO difensore fiduciario il Padolini, lamentando l 'omessa motivazione da parte della Corte territoriale in punto di sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Deve, preliminarmente, esaminarsi, sia pure brevemente, il tema relativo alla astratta ammissibilità della impugnazione presentata dal Padolini. Infatti, secondo la interpretazione che la giurisprudenza ha dato al dettato dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (applicabile analogicamente anche alle fattispecie di concordato sulla pena in grado di appello), il limite posto alla impugnabilità delle sentenze emesse attraverso l 'applicazione del modulo processuale negoziale avente ad oggetto il concordato tra le parti sulla pena opera con riferimento ai soli punti della sentenza sui quali era, previamente intervenuto l'accordo fra le parti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 luglio 2020, n. 21368); posto che nel caso di specie la questione relativa alla possibilità o meno di concedere la sospensione condizionale della pena non aveva formato oggetto dell 'accordo intervenuto fra accusa e difesa, la stessa è astrattamente suscettibile di costituire l 'oggetto del ricorso per cassazione presentato ora dal Padolini. Sempre in via preliminare si osserva che neppure osta alla ammissibilità del presente ricorso il principio giurisprudenziale affermato da questa Corte, secondo il quale il beneficio della sospensione condizionale della pena è suscettibile di essere riconosciuto, in caso di sentenza emessa ai sensi dell 'art. 599-bis cod. pen. solamente ove lo stesso avesse fatto parte integrante dell'accordo pattizio (cosa che nella fattispecie non era avvenuta) ovvero nel caso in cui la relativa questione fosse stata devoluta esplicitamente e specificamente da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice (Corte di cassazione, Sezione VII penale, 13 novembre 2019, n. 46053, ord.). Nel caso di specie, infatti, per come è chiaramente desumibile dal contenuto del verbale della udienza celebrata in data 16 giugno 2021 di tronte alla Corte partenopea, documento allegato al ricorso presentato dalla difesa del Padolini, questa, una volta intervenuto il consenso del rappresentante della pubblica accusa presente in udienza sulla entità della pena, ha precisato che era, altresi, richiesto che l'imputato potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena. Ora, se da una parte deve ritenersi che siffatta richiesta, intervenuta dopo la chi' KI ira del nenn7in nrnreggale fra niihhlica acri iga P difega non pngga eggere considerata condizione di efficacia dell'accordo stesso, proprio perché, ove diversamente si opinasse, si ammetterebbe una limitazione alla efficacia nel negozio bilaterale ad opera di una sola delle parti dopo la sua conclusione (cosa ch d irl-,rr i ira inammiccihilo innteaci di tiirittn di rc.rocen condizionato alla sospensione condizionale della pena, non oggetto di preventiva pattuizione, di tal che appare ultronea rispetto alla presente fattispecie la decisione con la quale è stata ritenuta illegittima in toto la •-• 4- " I, •••• ••• •••, " ••• In • • •-• ISA 44411, 4.5. MI lo! , 45151 1.. I I ,I111,41 I 1,111., I 151..1 frazionabile il contenuto dell'accordo, aveva applicato la pena concordata, senza tuttavia provvedere sulla sospensione condizionale della pena sebbene questa fosse stata originariamente prevista come condizione cui era subordinata la • - • • - e-• a- 0" • CI i lUOUICI Uell C:LA-A-n UU, I LOIC C111.1, [OSCURATO:PERSONA] atti, VCUO • L.A./1 UI LCIJOLIU11C, •JCZ-I([OSCURATO:PERSONA] penale, 12 giugno 2019, n. 25994), deve, tuttavia, rilevarsi che con la stessa richiesta era stata pur sempre devoluta alla cognizione del giudice la questione relativa alla sospensione condizionale della pena. Ad avviso di questo giudice poco rilievo ha, al riguardo, la circostanza che siffatta devoluzione non fosse stata espressamente compiuta da ambo le parti in giudizio. Infatti, rileva il Collegio, per un verso, a fronte della espressa indicazione contenuta nel senso della investitura del giudicante da parte della difesa privata in relazione alla specifica questione, non è dato rilevare che vi sia stata alcuna opposizione al riguardo da parte della pubblica accusa che, deve ritenersi, abbia in ai modo prestato acquiescenza alla predetta cievoiuzione; ma, più in generale, appare, per altro verso, problematico ritenere che, come parrebbe invece ricavarsi dal principio di diritto espresso da Corte di cassazione, Sezione VII penale, 13 novembre 2019, n. 46053, ord., che solamente una comune, ancorchè evidentemente non concorde in quanto diversamente la stessa avrebbe costituito, unitamente alla determinazione della pena, oggetto del concordato processuale, richiesta di entrambe le parti potrebbe innescare il potere della Corte di appello di valutare ia ricorrenza o meno degli elementi idonei al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Invero, ammettere un siffatto potere di sostanziale intercessio da parte del Pm, che, sebbene la questione non abbia formato oggetto di accordo, avrebbe il potere di bloccare, non investendo anche lui il giudice della questione, la l'esercizio della facoltà spettante alla controparte di rimettere un profilo decisionale alla autorità giurisdizionale - la quale sarebbe poi evidentemente libera di riconoscere l'esistenza degli elementi per la cncppncinnp condiziona le della pena ovvero di escluderne la ricorrenza - equivale a compromettere la parità delle armi nel processo penale, in quanto verrebbe offerto alla sola pubblica accusa lo strumento per impedire alla difesa privata di formulare !egittimarnente una dc.srnrrl- 9. Sa grè I4_ I SII 5... Rilevato a questo punto che, sebbene la difesa del Padolini avesse fatto richiesta al giudice di riconoscere al prevenuto il beneficio della sospensione condizionale, la Corte di appello di Napoli non ha dato alcuna risposta a tale petitum ia sentenza impugnata deve essere annuiiata limitatamente aiia risposta da dare alla quaestio rimasta inevasa, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello perché si esprima sul punto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. - considerate che la impugnazione del Padolini aveva ad oggetto ia soia illegittimità deiia sentenza per omessa motivazione sul punto specifico della riconoscibilità allo stesso della sospensione condizionale della pena a suo carico irrogata e che l'annullamento della sentenza sullo specifico punto non è idoneo a travolgere l'intera decisione, posto che, come detto la quaestio sulla sospensione della pena non aveva formato oggetto del negozio processuale concluso fra difesa ed accusa - sia la dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente che la pronunzia relativa alla entità della pena a suo carico irrogata ed ogni altra pronunzia diversa da quella attinente al beneficio richiesto e non esaminato dalla Corte, sono a questo punto divenute definitive. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del