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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 12878/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 36781-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. PIETRO-[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 12878/202238, Data pubblicazione 22/04/2022 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5974/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 – tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive proroghe) - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] di S. Pietro – [OSCURATO:PERSONA] di S. Giovanni di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche solo “[OSCURATO:PERSONA]”) ha impugnato, con ricorso affidato ad un solo articolato motivo, la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica il 7 ottobre 2019, che ne aveva rigettato il gravame avverso la decisione di primo grado, la quale, a sua volta (per quanto interessa in questa sede), aveva accolto la domanda di danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] - per responsabilità sanitaria in relazione ad evento iatrogeno verificatosi nel periodo marzo 2002/maggio 2003 e richieste risarcitorie avanzate nel dicembre 2009/novembre 2010 -, con condanna, in favore dell’attrice, al pagamento della somma di euro 70.727,05, oltre accessori, ed aveva respinto la domanda di manleva proposta dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle compagnie assicuratrici [OSCURATO:PERSONA]. coop a r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. (già Carige F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Numero di raccolta generale 12878/2022 [OSCURATO:SOCIETA].), chiamate in causa in forza delle rispettive polizze Data pubblicazione 22/04/2022 assicurative [Cattolica: n. 3737 (con validità dal 31/12/2000 al 31/12/2001 e prorogata al 31/12/2003, con retroattività al triennio precedente) e n. 3853 (con validità dal 1/1/2004 al 31/12/2004, con retroattività al triennio precedente); [OSCURATO:SOCIETA]: n. 708/1280 (con validità dal 31/12/2005 al 31/12/2008, con retroattività al 31/12/2000)].

1.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava: a) i due motivi di gravame censuravano la sentenza del Tribunale: I) per la ritenuta «validità della condizione “a richiesta fatta” anche in relazione alla polizza Cattolica 3737, non rilevando che il sinistro per cui è causa è intervenuto negli anni 2002/2003, periodo questo rientrante in quello di validità/efficacia della polizza richiamata (31.12.2000/31.12.2003); II) per aver ritenuto «valida ed efficace la “condizione speciale inizio e termine della garanzia” contenuta in tutte le polizze della PPRSP invocate per la manleva in ordine al sinistro per cui è causa, motivando per la “meritevolezza” della condizione sol perché, con essa, gli assicuratori hanno esteso la copertura assicurativa a sinistri occorsi anche nei tre anni precedenti la stipula (cd.

“retroattività”) così anche omettendo l’esame della Sent. 3° sez. Cass. n. 22891/2015»; b) i motivi di impugnazione andavano rigettati in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 22437 del 2018 delle Sezioni Unite civili, non ravvisandosi, nel caso in esame, “peculiarità tali da escluderne l’applicazione con conseguente conferma della validità della clausola”, la quale, “oltre a sottrarsi al giudizio di meritevolezza, s’appalesa non vessatoria anche con riguardo alla limitazione dell’oggetto del rischio assicurato”.

2. – Resistono con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA]. coop a r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi Numero di raccolta generale 12878/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e 16 del d.l. n. 228 del 2021, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e l’accoglimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. coop a r.l.

Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. sia [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), che la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con un unico, articolato, motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1337, 1338, 1362 e ss., 1341, secondo comma, 1917, 1882 e 1905 c.c., nonché la “violazione del principio di buona fede”, per aver la Corte territoriale fatto “superficiale ed erronea interpretazione e così applicazione dei principi posti” dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22437 del 2018, mancando di valutare, in base alla causa concreta del contratto, se l’assetto negoziale (quantomeno in riferimento alla “polizza Cattolica n. 3737”) realizzasse lo scopo pratico perseguito dalle parti, avuto riguardo: a) alla previsione del “recesso ad nutum” in favore della sola compagnia assicuratrice, ciò costituendo una limitazione di responsabilità; b) alla violazione degli obblighi informativi, essendo mancata la specifica sottoscrizione della clausola claims made, che «titolata in polizza semplicemente (e subdolamente) “inizio e termine della garanzia/validità temporale dell’assicurazione”» non rendeva intelligibile, contrariamente a buona fede, l’operatività della polizza stessa in forza della denuncia di danno in costanza di polizza, realizzando “uno squilibrio contrattuale non meritevole di tutela da parte dell’ordinamento”.

Di qui, secondo la ricorrente, l’inefficacia della clausola claims made, ai sensi dell’art. 1341 c.c., per non essere stata sottoscritta in F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 quanto vessatoria, nonché la sua nullità ai sensi degli artt. 2965 e 1932 Numero di raccolta generale 12878/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 c.c. e, comunque, perché contraria e buona fede.

2. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Esso si infrange sul giudicato esterno, in ordine alla validità ed efficacia delle clausole claims made di cui alle polizze azionate nella presente controversia dalla [OSCURATO:PERSONA] - n. 3737 e n. 3853 stipulate con la [OSCURATO:PERSONA] e n. 708/1280 stipulata con [OSCURATO:SOCIETA] (attualmente [OSCURATO:SOCIETA].) -, formatosi a seguito delle sentenze di questa Corte di cassazione n. 30309 del 21 novembre 2019 (in riferimento alla polizza n. 3853) e n. 8117 del 23 aprile 2020 (in riferimento a tutte le anzidette polizze).

Giudicato eccepito da [OSCURATO:SOCIETA] (in riferimento alla polizza n. 708/1280), ma comunque rilevabile d’ufficio (anche) in riferimento alle polizze (n. 3737 e n. 3853) stipulate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione, giacché, con particolare riferimento alla sentenza n. 30309/2019 non richiamata in atti (sebbene sia già assorbente, di per sé, il giudicato di cui alla sentenza n. 8117/2020), i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni, massime ufficiali e consultazione della banca dati di giurisprudenza, legislazione e dottrina “ItalgiureWeb”, gestita, come servizio pubblico volto alla diffusione del dato giuridico, dal [OSCURATO:PERSONA] di Documentazione – CED della Corte di Cassazione: art. 1 del d.P.R. 17 giugno 2004, n. 195) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del ne bis in idem, ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (Cass., S.U., 17 dicembre 2007, n. 26482; Cass., 5 marzo 2009, n. 5360; Cass., 4 dicembre 2015, n. 24740).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Numero di raccolta generale 12878/2022 Con la sentenza n. 30339/2019, questa Corte ha rigettato il Data pubblicazione 22/04/2022 ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5302/2014, emessa nel giudizio di cui era parte (tra gli altri) la [OSCURATO:PERSONA], con il quale – in ragione del rigetto della domanda di manleva avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in forza della polizza assicurativa n. 3853 – si denunciava: 1) la violazione degli artt. 1341, 1917, 1353, 1362-1371 c.c. per la vessatorietà della clausola claims made (in forza della quale era stata ritenuta non operativa la copertura assicurativa) per plurimi dedotti profili, tra cui il configurarsi come “limitazione di responsabilità”, il prevedere la facoltà di “recesso dal rapporto anche prima della scadenza”, il consentire una “restrizione della libertà contrattuale”; 2) la nullità della medesima clausola in violazione dell’art. 2965 c.c.; 3) la violazione degli artt.1175 e 1375 c.c. per contrarietà della stessa clausola a “buona fede”.

Con la sentenza n. 8117/2020, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3234/2018, emessa nel giudizio di cui era parte (tra gli altri) sia la [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:SOCIETA], con il quale – in ragione del rigetto della domanda di manleva avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in forza delle polizze assicurative n. 3737 e n. 3853 (“Cattolica”) e n. 708/1280 (“[OSCURATO:SOCIETA]”, già “Carige”) – si denunciava: 1) la violazione degli artt. 1341, 1362, 1882 e 1917 c.c. e, quindi, la nullità delle clausole claims made (in forza delle quali erano state ritenute non operative le anzidette coperture assicurative) - da reputarsi vessatorie perché recante uno “squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” - in assenza di apposita sottoscrizione; 2) la violazione degli artt. 1322 e 1932 c.c. per essere la medesima clausola priva di “meritevolezza”.

Sicché (come peraltro questa Corte ha già ritenuto in riferimento alla sola polizza n. 708/1280 e alla sentenza n. 8117/2020: cfr. Cass., 19 novembre 2021, n. 35541), le citate sentenze di legittimità (n. 30339/2019 e n. 8117/2020) hanno avuto ad oggetto controversie che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Numero di raccolta generale 12878/2022 presentano in comune con la presente sia le parti, sia l’oggetto (gli Data pubblicazione 22/04/2022 stessi contratti di assicurazione), sia il petitum (la dichiarazione di inefficacia e di nullità delle clausola claims made in detti contratti apposte), sia la causa petendi (la violazione degli artt. 1322, 1341, 1882, 1917, 1932 c.c.).

Deve dunque rilevarsi l’avvenuta formazione del giudicato sulla questione della nullità ed inefficacia della clausola di cui oggi si discute.

Del resto, va altresì osservato che il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (tra le molte, Cass., 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass., 16 agosto 2012, n. 14535; Cass., 30 ottobre 2017, n. 25745).

E, avuto specifico riguardo alla nullità contrattuale, è principio consolidato (tra le altre, più di recente, Cass., 4 novembre 2021, n. 31636 e Cass., 14 febbraio 2022, n. 4717) quello per cui il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, e il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente).

Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la nullità sia per asserito difetto di meritevolezza, anche in ragione della dedotta violazione dell’art. 2965 c.c. e del principio di buona fede (per violazione degli obblighi informativi), sia per la mancata sottoscrizione F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Numero di raccolta generale 12878/2022 di clausola (asseritamente) vessatoria; cause di nullità, dunque, come Data pubblicazione 22/04/2022 tali già dedotte nei precedenti giudizi e, in ogni caso (se da intendersi quali ulteriori profili di nullità delle clausole claims made), precluse dai giudicati esterni ivi formatosi.

Peraltro, quanto alla evocata violazione del “principio di buona fede” per mancato rispetto degli “obblighi informativi”, da cui la ricorrente fa discendere un’ipotesi di nullità, si deve ribadire che non è conferente il rimedio auspicato, giacché - nell’ottica della separazione tra regole di condotta, che attengono alla dinamica del rapporto, e regole di validità o di struttura (Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724; Cass., S.U., 6 maggio 2016, n. 9140; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22437) - in caso di violazione di detti obblighi il contraente pregiudicato potrà attivare, semmai, il rimedio risarcitorio, salvo che la condotta scorretta abbia potuto dar luogo ad un vizio del consenso (art.1427 c.c.), con tutte le relative conseguenze anche in termini di annullabilità del contratto ovvero di ristoro dei danni nell’ipotesi di dolo incidente (art. 1440 c.c.).

Domande o eccezioni che la parte ricorrente neppure deduce di aver veicolato nel presente giudizio e che, comunque, avrebbe dovuto proporre ab origine, in primo grado, là dove, invece, l’unica domanda (come risulta dal ricorso) è stata quella di manleva nei confronti delle compagnie di assicurazione chiamate in causa.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] condannata al pagamento, in favore delle società controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna società controricorrente, delle spese F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00, per compensi, Numero di raccolta generale 12878/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 24 marzo 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 36781-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. PIETRO-[OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 12878/202238, Data pubblicazione 22/04/2022 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5974/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 – tenutasi ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive proroghe) - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] di S. Pietro – [OSCURATO:PERSONA] di S. Giovanni di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche solo “[OSCURATO:PERSONA]”) ha impugnato, con ricorso affidato ad un solo articolato motivo, la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica il 7 ottobre 2019, che ne aveva rigettato il gravame avverso la decisione di primo grado, la quale, a sua volta (per quanto interessa in questa sede), aveva accolto la domanda di danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] - per responsabilità sanitaria in relazione ad evento iatrogeno verificatosi nel periodo marzo 2002/maggio 2003 e richieste risarcitorie avanzate nel dicembre 2009/novembre 2010 -, con condanna, in favore dell’attrice, al pagamento della somma di euro 70.727,05, oltre accessori, ed aveva respinto la domanda di manleva proposta dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle compagnie assicuratrici [OSCURATO:PERSONA]. coop a r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. (già Carige F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Numero di raccolta generale 12878/2022 [OSCURATO:SOCIETA].), chiamate in causa in forza delle rispettive polizze Data pubblicazione 22/04/2022 assicurative [Cattolica: n. 3737 (con validità dal 31/12/2000 al 31/12/2001 e prorogata al 31/12/2003, con retroattività al triennio precedente) e n. 3853 (con validità dal 1/1/2004 al 31/12/2004, con retroattività al triennio precedente); [OSCURATO:SOCIETA]: n. 708/1280 (con validità dal 31/12/2005 al 31/12/2008, con retroattività al 31/12/2000)]. 1.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava: a) i due motivi di gravame censuravano la sentenza del Tribunale: I) per la ritenuta «validità della condizione “a richiesta fatta” anche in relazione alla polizza Cattolica 3737, non rilevando che il sinistro per cui è causa è intervenuto negli anni 2002/2003, periodo questo rientrante in quello di validità/efficacia della polizza richiamata (31.12.2000/31.12.2003); II) per aver ritenuto «valida ed efficace la “condizione speciale inizio e termine della garanzia” contenuta in tutte le polizze della PPRSP invocate per la manleva in ordine al sinistro per cui è causa, motivando per la “meritevolezza” della condizione sol perché, con essa, gli assicuratori hanno esteso la copertura assicurativa a sinistri occorsi anche nei tre anni precedenti la stipula (cd. “retroattività”) così anche omettendo l’esame della Sent. 3° sez. Cass. n. 22891/2015»; b) i motivi di impugnazione andavano rigettati in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 22437 del 2018 delle Sezioni Unite civili, non ravvisandosi, nel caso in esame, “peculiarità tali da escluderne l’applicazione con conseguente conferma della validità della clausola”, la quale, “oltre a sottrarsi al giudizio di meritevolezza, s’appalesa non vessatoria anche con riguardo alla limitazione dell’oggetto del rischio assicurato”. 2. – Resistono con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA]. coop a r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi Numero di raccolta generale 12878/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e 16 del d.l. n. 228 del 2021, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e l’accoglimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. coop a r.l. Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. sia [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), che la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con un unico, articolato, motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1337, 1338, 1362 e ss., 1341, secondo comma, 1917, 1882 e 1905 c.c., nonché la “violazione del principio di buona fede”, per aver la Corte territoriale fatto “superficiale ed erronea interpretazione e così applicazione dei principi posti” dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22437 del 2018, mancando di valutare, in base alla causa concreta del contratto, se l’assetto negoziale (quantomeno in riferimento alla “polizza Cattolica n. 3737”) realizzasse lo scopo pratico perseguito dalle parti, avuto riguardo: a) alla previsione del “recesso ad nutum” in favore della sola compagnia assicuratrice, ciò costituendo una limitazione di responsabilità; b) alla violazione degli obblighi informativi, essendo mancata la specifica sottoscrizione della clausola claims made, che «titolata in polizza semplicemente (e subdolamente) “inizio e termine della garanzia/validità temporale dell’assicurazione”» non rendeva intelligibile, contrariamente a buona fede, l’operatività della polizza stessa in forza della denuncia di danno in costanza di polizza, realizzando “uno squilibrio contrattuale non meritevole di tutela da parte dell’ordinamento”. Di qui, secondo la ricorrente, l’inefficacia della clausola claims made, ai sensi dell’art. 1341 c.c., per non essere stata sottoscritta in F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 quanto vessatoria, nonché la sua nullità ai sensi degli artt. 2965 e 1932 Numero di raccolta generale 12878/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 c.c. e, comunque, perché contraria e buona fede. 2. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione. Esso si infrange sul giudicato esterno, in ordine alla validità ed efficacia delle clausole claims made di cui alle polizze azionate nella presente controversia dalla [OSCURATO:PERSONA] - n. 3737 e n. 3853 stipulate con la [OSCURATO:PERSONA] e n. 708/1280 stipulata con [OSCURATO:SOCIETA] (attualmente [OSCURATO:SOCIETA].) -, formatosi a seguito delle sentenze di questa Corte di cassazione n. 30309 del 21 novembre 2019 (in riferimento alla polizza n. 3853) e n. 8117 del 23 aprile 2020 (in riferimento a tutte le anzidette polizze). Giudicato eccepito da [OSCURATO:SOCIETA] (in riferimento alla polizza n. 708/1280), ma comunque rilevabile d’ufficio (anche) in riferimento alle polizze (n. 3737 e n. 3853) stipulate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione, giacché, con particolare riferimento alla sentenza n. 30309/2019 non richiamata in atti (sebbene sia già assorbente, di per sé, il giudicato di cui alla sentenza n. 8117/2020), i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni, massime ufficiali e consultazione della banca dati di giurisprudenza, legislazione e dottrina “ItalgiureWeb”, gestita, come servizio pubblico volto alla diffusione del dato giuridico, dal [OSCURATO:PERSONA] di Documentazione – CED della Corte di Cassazione: art. 1 del d.P.R. 17 giugno 2004, n. 195) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del ne bis in idem, ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (Cass., S.U., 17 dicembre 2007, n. 26482; Cass., 5 marzo 2009, n. 5360; Cass., 4 dicembre 2015, n. 24740).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Numero di raccolta generale 12878/2022 Con la sentenza n. 30339/2019, questa Corte ha rigettato il Data pubblicazione 22/04/2022 ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5302/2014, emessa nel giudizio di cui era parte (tra gli altri) la [OSCURATO:PERSONA], con il quale – in ragione del rigetto della domanda di manleva avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in forza della polizza assicurativa n. 3853 – si denunciava: 1) la violazione degli artt. 1341, 1917, 1353, 1362-1371 c.c. per la vessatorietà della clausola claims made (in forza della quale era stata ritenuta non operativa la copertura assicurativa) per plurimi dedotti profili, tra cui il configurarsi come “limitazione di responsabilità”, il prevedere la facoltà di “recesso dal rapporto anche prima della scadenza”, il consentire una “restrizione della libertà contrattuale”; 2) la nullità della medesima clausola in violazione dell’art. 2965 c.c.; 3) la violazione degli artt.1175 e 1375 c.c. per contrarietà della stessa clausola a “buona fede”. Con la sentenza n. 8117/2020, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3234/2018, emessa nel giudizio di cui era parte (tra gli altri) sia la [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:SOCIETA], con il quale – in ragione del rigetto della domanda di manleva avanzata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in forza delle polizze assicurative n. 3737 e n. 3853 (“Cattolica”) e n. 708/1280 (“[OSCURATO:SOCIETA]”, già “Carige”) – si denunciava: 1) la violazione degli artt. 1341, 1362, 1882 e 1917 c.c. e, quindi, la nullità delle clausole claims made (in forza delle quali erano state ritenute non operative le anzidette coperture assicurative) - da reputarsi vessatorie perché recante uno “squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” - in assenza di apposita sottoscrizione; 2) la violazione degli artt. 1322 e 1932 c.c. per essere la medesima clausola priva di “meritevolezza”. Sicché (come peraltro questa Corte ha già ritenuto in riferimento alla sola polizza n. 708/1280 e alla sentenza n. 8117/2020: cfr. Cass., 19 novembre 2021, n. 35541), le citate sentenze di legittimità (n. 30339/2019 e n. 8117/2020) hanno avuto ad oggetto controversie che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Numero di raccolta generale 12878/2022 presentano in comune con la presente sia le parti, sia l’oggetto (gli Data pubblicazione 22/04/2022 stessi contratti di assicurazione), sia il petitum (la dichiarazione di inefficacia e di nullità delle clausola claims made in detti contratti apposte), sia la causa petendi (la violazione degli artt. 1322, 1341, 1882, 1917, 1932 c.c.). Deve dunque rilevarsi l’avvenuta formazione del giudicato sulla questione della nullità ed inefficacia della clausola di cui oggi si discute. Del resto, va altresì osservato che il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (tra le molte, Cass., 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass., 16 agosto 2012, n. 14535; Cass., 30 ottobre 2017, n. 25745). E, avuto specifico riguardo alla nullità contrattuale, è principio consolidato (tra le altre, più di recente, Cass., 4 novembre 2021, n. 31636 e Cass., 14 febbraio 2022, n. 4717) quello per cui il giudizio sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, e il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente). Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la nullità sia per asserito difetto di meritevolezza, anche in ragione della dedotta violazione dell’art. 2965 c.c. e del principio di buona fede (per violazione degli obblighi informativi), sia per la mancata sottoscrizione F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 Numero di raccolta generale 12878/2022 di clausola (asseritamente) vessatoria; cause di nullità, dunque, come Data pubblicazione 22/04/2022 tali già dedotte nei precedenti giudizi e, in ogni caso (se da intendersi quali ulteriori profili di nullità delle clausole claims made), precluse dai giudicati esterni ivi formatosi. Peraltro, quanto alla evocata violazione del “principio di buona fede” per mancato rispetto degli “obblighi informativi”, da cui la ricorrente fa discendere un’ipotesi di nullità, si deve ribadire che non è conferente il rimedio auspicato, giacché - nell’ottica della separazione tra regole di condotta, che attengono alla dinamica del rapporto, e regole di validità o di struttura (Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724; Cass., S.U., 6 maggio 2016, n. 9140; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22437) - in caso di violazione di detti obblighi il contraente pregiudicato potrà attivare, semmai, il rimedio risarcitorio, salvo che la condotta scorretta abbia potuto dar luogo ad un vizio del consenso (art.1427 c.c.), con tutte le relative conseguenze anche in termini di annullabilità del contratto ovvero di ristoro dei danni nell’ipotesi di dolo incidente (art. 1440 c.c.). Domande o eccezioni che la parte ricorrente neppure deduce di aver veicolato nel presente giudizio e che, comunque, avrebbe dovuto proporre ab origine, in primo grado, là dove, invece, l’unica domanda (come risulta dal ricorso) è stata quella di manleva nei confronti delle compagnie di assicurazione chiamate in causa. 3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] condannata al pagamento, in favore delle società controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna società controricorrente, delle spese F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d F i r m a t o D a : V I N C E N T I E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e f 7 1 b 0 c 2 7 8 5 3 e 0 c 0 b 8 6 a e 3 f 2 8 6 4 0 0 2 d Numero registro generale 36781/2019 Numero sezionale 494/2022 del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00, per compensi, Numero di raccolta generale 12878/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 24 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C
Sentenza Cassazione n. 12878/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris