CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Bari il 22 maggio 2015, n. 1389/11/2015; [OSCURATO:PERSONA] SUCCESSIONIdato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 marzo 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Bari il 22 maggio 2015, n. 1389/11/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento delle sanzioni corrispondenti ad € 132.800,85 per il tardivo versamento dell’imposta principale sulle succession i in dipendenza di due avvisi di liquidazione con riguardo alle denunce di successione (principale ed integrativa) in morte di [OSCURATO:PERSONA] , ha accolto l’appello proposto d a l l ’Agenzia delle Entrate nei confronti dellamedesima a vverso la sentenza deposi tata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 15 luglio 2013, n. 95/02/2013, con condanna allarifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello hariformato la decisione di prime cure, sul presupposto dell’insussistenza di una dilazione di pagamento a favore della contribuente e di unatransazione per la definizione della pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria nei confronti della contribuente; 3. l’Agenzia delle Entrate si è c ostituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato avverso la medesima sentenza;4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento per quanto di ragione del sesto motivo e l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso principale, nonché per l’assorbimento del ricorso incidentale. 5.il ricorso principale è affidato a sei motivi. 5.1 c on il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimentoper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, in qualità di agente della riscossione, che era stata parte del giudizio di primo grado, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; 5.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado la carenza di motivazione della sentenza di primo grado; 5.3 con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado l’omessa rappresentazione alla contribuente, in spregio ai principi di legittimo affidamento e buona fede,della possibilità di chiedere il ravvedimento operoso (mediante il pagamento del 3% delle sanzioni con i relativi interessi), richiedendo la maggiore sanzione del 30% dell’importo non versato; 5.4 con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, lett. o, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stato applicato dal giudice di secondo grado, in spregio al principio del favor rei , il più favorevole ius superveniens che consentiva alla contribuente di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione per il ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine nel versamento dell’imposta principale sulle successioni; 5.5 con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, quale modificato dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stato applicato dal giudice di secondo grado il più favorevole ius superveniens che consentiva alla contribuente di ottenere la dilazione di pagamento senza la prestazione di idonea garanzia, ritenendo la legittimità della sanzione per tardivo pagamento a causa del mancato ottenimento di una polizza fideiussoria; 5.6 con il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, di cui si deduceva la tardività; 6. il ricorso incidentale condizionato è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, di cui si deduceva l’impugnazione per vizi diversi da quelli propri della cartella di pagamento; [OSCURATO:PERSONA]: 1. preliminarmente, il collegio ritiene di dover acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Bari (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130),essendo necessario verificare l’effettiva data di notifica dell’atto di appello: 2. d i fatti, la questione posta nel ricorso incidentale condizionato, in quanto rilevabile anche d’ufficio, ha carattere potenzialmente assorbente rispetto a quelle proposte con il ricorso principale, ferma restando la presupposta tempestività dell’appello; 3. pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile, allo stato, addivenire alla decisione dell’impugnazione. P.Q.M. La Corte rinvi a i l procedimento a nuovo ruolo , dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento iscritto al n. 918/2014 R.G. presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2023. IL PRESIDENTE Dott. [OSCURATO:PERSONA]