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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19781/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, nomina dichiarata oralmente all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIRACUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Decidendo in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione (sent. n. 29599 del 2023), il Tribunale di Catania - costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. in data 16 novembre 2023- ha accolto l'atto di appello introdotto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Siracusa (in data 22 ottobre 2022) aveva revocato il divieto di dimora in Sortino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Al fine di comprendere il contenuto della decisione impugnata ed i profili di critica, occorre partire dalla illustrazione della decisione rescindente.

2. La Quinta Sezione di questa Corte di Cassazione con la decisione prima citata ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 16 novembre 2022, che parimenti accoglieva l'appello del PM avverso la revoca della misura cautelare, con rinvio per nuovo esame.

Il tema essenziale della decisione è rappresentato dal profilo della ricorrenza - o meno - di esigenze cautelari specialpreventive connotate da attualità. r2-r [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di Sortino, è raggiunto da gravità indiziaria per condotte risalenti al 2020 e qualificate in termini di abuso di ufficio e falso ideologico per induzione.

Le condotte risultano finalizzate a determinare un vantaggio nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA], revisore dei conti presso il comune di Sortino.

Ora, quanto al pericolo di reiterazione - concreto ed attuale - questa Corte ha osservato nella decisione rescindente che: a) le dimissioni della Marchica sono oggettivamente un dato che 'impatta' sul profilo cautelare, b) che in ogni caso i fatti risalgono all'anno 2020 e non è stato congruamente argomentato un profilo di effettiva continuità del pericolo di reiterazione.

3. La decisione emessa in sede di rinvio, in sintesi, afferma che: a) già si era argomentato circa il particolare rilievo delle condotte illecite tendenti a favorire la Marchica; b) gli ulteriori episodi che dimostrano la spregiudicatezza del sindaco sono rappresentati da due condotte avvenute nel mese di marzo e nel mese di aprile del 2021 (una riguardante una pratica edilizia, una seconda per un affidamento diretto per un lavoro del valore di 2500 euro); 2 51i( c) secondo il Tribunale questi episodi dimostrano la continuità del pericolo di reiterazione perché attestano la costante 'strumentalizzazione' a fili privatistici del pubblico ufficio.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione.

Secondo la difesa la decisione impugnata è solo apparentemente motivata, sui profili evidenziati nella decisione rescindente.

Si rappresenta in particolare che gli aspetti di 'gravità' delle condotte oggetto di contestazione (dirette a favorire la Marchica) erano già stati ritenuti inidonei a concretizzare il pericolo di reiterazione nella decisione rescindente e che i due pretesi 'indicatori' di attualizzazione sono rappresentati da contenuti di conversazioni intercettate non adeguatamente apprezzati ed estremamente generici.

Si tratta di ipotesi investigative nemmeno coltivate dal Pubblico Ministero tramite una contestazione di reato. 4.2 Al secondo motivo si ripropone un tema già posto nel primo atto di ricorso e relativo alla violazione dei contenuti dell'art.289 comma 3 cod.proc.pen. .

La misura del divieto di dimora si tradurrebbe in una misura interdittiva, non consentita in riferimento agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

5. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 5.1 Come puntualmente osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il Tribunale di Catania tende a riprodurre i medesimi 'vuoti argomentativi' già evidenziati nella decisione rescindente, atteso che da un lato si ripropongono temi (la gravità degli episodi posti in essere a vantaggio della Marchica) ritenuti non idonei ad attualizzare - dopo le dimissioni della Marchica - il pericolo di reiterazione concreto ed attuale, dall'altro si indicano due episodi emergenti da dialoghi intercettati che integrano meri sospetti di ulteriori condotte illecite , rimasti tali a distanza di tempo.

La motivazione, pur sussistente, si mostra in tutta evidenza non congrua rispetto al fine e da ciò deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. 3 A( P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, nomina dichiarata oralmente all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di SIRACUSA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Decidendo in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione (sent. n. 29599 del 2023), il Tribunale di Catania - costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. in data 16 novembre 2023- ha accolto l'atto di appello introdotto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Siracusa (in data 22 ottobre 2022) aveva revocato il divieto di dimora in Sortino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Al fine di comprendere il contenuto della decisione impugnata ed i profili di critica, occorre partire dalla illustrazione della decisione rescindente. 2. La Quinta Sezione di questa Corte di Cassazione con la decisione prima citata ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 16 novembre 2022, che parimenti accoglieva l'appello del PM avverso la revoca della misura cautelare, con rinvio per nuovo esame. Il tema essenziale della decisione è rappresentato dal profilo della ricorrenza - o meno - di esigenze cautelari specialpreventive connotate da attualità. r2-r [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di Sortino, è raggiunto da gravità indiziaria per condotte risalenti al 2020 e qualificate in termini di abuso di ufficio e falso ideologico per induzione. Le condotte risultano finalizzate a determinare un vantaggio nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA], revisore dei conti presso il comune di Sortino. Ora, quanto al pericolo di reiterazione - concreto ed attuale - questa Corte ha osservato nella decisione rescindente che: a) le dimissioni della Marchica sono oggettivamente un dato che 'impatta' sul profilo cautelare, b) che in ogni caso i fatti risalgono all'anno 2020 e non è stato congruamente argomentato un profilo di effettiva continuità del pericolo di reiterazione. 3. La decisione emessa in sede di rinvio, in sintesi, afferma che: a) già si era argomentato circa il particolare rilievo delle condotte illecite tendenti a favorire la Marchica; b) gli ulteriori episodi che dimostrano la spregiudicatezza del sindaco sono rappresentati da due condotte avvenute nel mese di marzo e nel mese di aprile del 2021 (una riguardante una pratica edilizia, una seconda per un affidamento diretto per un lavoro del valore di 2500 euro); 2 51i( c) secondo il Tribunale questi episodi dimostrano la continuità del pericolo di reiterazione perché attestano la costante 'strumentalizzazione' a fili privatistici del pubblico ufficio. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione. Secondo la difesa la decisione impugnata è solo apparentemente motivata, sui profili evidenziati nella decisione rescindente. Si rappresenta in particolare che gli aspetti di 'gravità' delle condotte oggetto di contestazione (dirette a favorire la Marchica) erano già stati ritenuti inidonei a concretizzare il pericolo di reiterazione nella decisione rescindente e che i due pretesi 'indicatori' di attualizzazione sono rappresentati da contenuti di conversazioni intercettate non adeguatamente apprezzati ed estremamente generici. Si tratta di ipotesi investigative nemmeno coltivate dal Pubblico Ministero tramite una contestazione di reato. 4.2 Al secondo motivo si ripropone un tema già posto nel primo atto di ricorso e relativo alla violazione dei contenuti dell'art.289 comma 3 cod.proc.pen. . La misura del divieto di dimora si tradurrebbe in una misura interdittiva, non consentita in riferimento agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. 5. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 5.1 Come puntualmente osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il Tribunale di Catania tende a riprodurre i medesimi 'vuoti argomentativi' già evidenziati nella decisione rescindente, atteso che da un lato si ripropongono temi (la gravità degli episodi posti in essere a vantaggio della Marchica) ritenuti non idonei ad attualizzare - dopo le dimissioni della Marchica - il pericolo di reiterazione concreto ed attuale, dall'altro si indicano due episodi emergenti da dialoghi intercettati che integrano meri sospetti di ulteriori condotte illecite , rimasti tali a distanza di tempo. La motivazione, pur sussistente, si mostra in tutta evidenza non congrua rispetto al fine e da ciò deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. 3 A( P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in dat
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