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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 19089/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Iciatb avviso alte parti,; : udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena.

Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].0 1 A N LERIA 3 M4fl122

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Iciatb avviso alte parti,; : udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena. Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].0 1 A N LERIA 3 M4fl122
Sentenza Cassazione n. 19089/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris