CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 20596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6850/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, sc. C, int. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura specialein calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – E nei confronti di Agenzia delle entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilia – sezione staccata di Catania n. 38 3 0 / 34 / 20 1 5 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Oggetto: Tributi–[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania rigettava i l ricors o proposto da lla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’intimazione di pagamento e la prodromica cartella di pagamento, riguardanti IVA e altro, in relazione all’anno 2007; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania rigettava l’appello propostodalla contribuente, rilevando, in sintesi, che: - la notificazione della cartella di pagamento era stata validamente eseguita il 23.06.2011; - detta notificazione era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con conseguente deposito e invio della prescritta raccomandata, non essendosi rinvenuto alcun soggetto presso la sede della società, che risultava dal registro delle imprese di Catania; - la conformità della copia della notificazione era stata validamente attestata dal concessionario della riscossione; - la soc. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resisteva con controricorso; -l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 140 cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto erroneamente perfezionatasi la notificazione dell’atto presupposto (la cartella di pagamento) dell’intimazione, sebbene l’Agente della riscossione non avesse dimostrato di avere affisso l’avviso di deposito sulla porta dell’abitazion e o dell’ufficio e non avesse prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non essendo sufficiente a tal fine la produzione della distinta di spedizione, contenente un elenco di raccomandate, con l’indicazione dei destinatari e il numero delle relative cartelle esattoriali, di cui non risulta attestata neppure la effettiva spedizione; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2719 cod. civ., 215 e 216 cod. proc. civ., 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, pur avendo la contribuente contestato che la relata di notificazione prodotta in atti si riferisse alla cartella impugnata e che il nu mero apposto a penna sulla copia di detta relata potesse considerarsi prova di collegamento tra i due documenti, sostenendo che l’attestazione di conformità apposta sulla copia di dettarelata fosse invalida, in quanto priva dell’indicazione del luogo del rilascio, del numero di fogli impiegati e del nominativo e qualifica del certificatore, la CTR ha erroneamente ritenuto valida detta documentazione, che recava, peraltro, l’indicazione di un doppio indirizzo di notifica, senza ordinare l’esibizione dell’originale del documento contestato; -il primo motivo è fondato; - come ha già avuto modo di afferma re recentemente questa Corte (Cass. n. 25351 del 2020) , “ Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”; - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 , infatti, si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, per cui la notifica, a mezz o posta, della raccomandata informativasi perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., n. 27666 del 2019); - a tale proposito, è stato precisato che, anche se la notifica ex art.140 cod. proc. civ. sia avvenuta prima della citata sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010,“ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale" (Cass. n. 10519/2019 e Cass. n. 33525 del 2019); - la CTR non si è attenuta ai principi suindicati, non risultando dalla sentenza impugnata la produzione in giudizio, da parte dell’ a gente della riscossione, dell’originale o della copia dell’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la mera produzione di una distinta in cui risultano elencate alcune raccomandate A/R (tra cui quella riguardante la notificazione della cartella oggetto del presente ricorso) presentate per la spedizione all’Ufficio postale;- l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo; - in conclusione, v a accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo della lite. - le spese dell’intero giudizio ven gono compensate, in ragione del consolidarsi in corso di causa del suindicato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite;