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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01105/2022

Testo disponibile della fonte

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istanza di ricusazione.

Infatti, secondo il costante insegnamento di questa S.C., cui si intende dare seguito, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento solo quando il componente dell'organo giudicante abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte dello stesso.

Per converso, ogni altra ipotesi di violazione dell'art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo giudicante e sulla validità della decisione.

Ne consegue che la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento (in tal senso, Cass. n. 565/2007, Rv. 59376501 e, fra le più recenti, anche Cass. n. 2270/2019, Rv. 65242701, quest'ultima specificamente riferita alla violazione dell'obbligo di astensione di cui al n. 51, n. 1 c.p.c.).

1.3. Il motivo è altresì infondato in quanto l'obbligo di astensione di cui al n. 4 dell'art. 51 c.p.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione di merito in un precedente grado del giudizio: ma nella nozione di "grado del giudizio" non può ricondursi la trattazione della controversia in sede cautelare.Non è deducibile, infatti, come motivo di nullità della sentenza di appello la circostanza che uno dei componenti del collegio avesse già avuto modo di conoscere i fatti della controversia in sede cautelare, perché l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare ante causam neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione del merito di causa in un altro grado di giudizio (in tal senso si veda Cass. n. 27924/2018, Rv. 65112301).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 1346, 1418 e 1419, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e l'erronea valutazione degli atti (così in ricorso), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto il contratto di lavoro affetto da nullità per contrasto con norme imperative ed inderogabili, senza tuttavia indicarle.

Insiste - poi - il ricorrente nel qualificare l'atto di recesso datoriale come arbitrario e illegittimo, vieppiù collocandosi nell'alveo di un rapporto privatistico; deduce, in sostanza, l'intangibilità della procedura e della graduatoria concorsuale approvata in via definitiva, atti che avrebbero dovuto, al più, essere impugnati entro 60 giorni innanzi al TAR o entro 120 giorni con ricorso al Capo dello Stato.

Alla luce di tale dedotta intangibilità della procedura, perenti i termini di cui innanzi, lamenta la violazione dei principi di buona fede e affidamento, dell'art. 8 della Cedu e dell'art. 1, procollo 1, "Protezione della proprietà", ritiene che si sia ingenerata la condizione di legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto di lavoro, sicché, reiterando quanto già sostenuto in primo ed in secondo grado, insiste nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per essere stata la condotta tenuta dall'amministrazione nei suoi confronti colpevole e scorretta e comunque tale da aver ingenerato un suo legittimo affidamento.

In sintesi, sostiene che la P.A. non può far ricadere sul lavoratore reclutato ed immesso in servizio le conseguenze negative delle sue valutazioni discrezionali.

2.1. Il secondo motivo è inammissibile là dove la - peraltro apodittica - doglianza di erronea valutazione degli atti, lamentata nella rubrica del secondo motivo (pag. 4), si scontra con la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che richiede la deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo della controversia che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Per il resto, le censure relative a pretese violazioni o false applicazioni di norme di diritto (nello specifico, quelle sulla nullità di cui agli artt. 1346, 1418, 1419, comma 2, c.c.) sono infondate.

Le norme sulle procedure di stabilizzazione, come innanzi richiamate, sono imperative, essendo poste a tutela di interessi pubblicistici che trascendono la sfera giuridica dei contraenti.

D'altronde, che si sia in presenza di norme inderogabili si ricava, anche in assenza di una espressa qualificazione in tal senso, dalla valutazione degli interessi in gioco che, nel caso di specie, sicuramente sopravanzano quelli individuali, attenendo all'esigenza di garantire la prevedibilità e uniformità nel reclutamento da parte delle pubbliche amministrazioni anche quando esso avvenga a seguito di procedure di stabilizzazione, in ossequio alle regole di buon andamento ed imparzialità che costituiscono principi di rango costituzionale ineludibili.

Tale affermazione si muove, del resto, nel consolidato percorso intrapreso dal giudice di legittimità, che ha ritenuto, quanto alle procedure concorsuali, che la successiva verifica della carenza dei requisiti di ammissione al concorso non può mai impedire alla P.A., tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto di lavoro che risulti affetto nullità, facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa (in tal senso, cfr. Cass. n. 4057/2021, Rv. 660534-02).Sulla base di quanto detto, va condivisa la sentenza della Corte di appello che ha ritenuto la nullità del contratto di assunzione, essendo implicito (e qui precisandosi) che la ravvisata violazione di norme imperative va rinvenuta nella violazione della normativa sulla stabilizzazione e, nello specifico, nella incontestata violazione dell'art. 1, comma 529, della

I. n. 296 del 2006, per non godere il lavoratore dei requisiti necessari per la stabilizzazione ("in servizio a tempo determinato presso l'Azienda che procede alla stabilizzazione, per come stabilito dal comma 529, art. 1 della legge n. 296 del 2006).

La legittimità del recesso da parte della P.A., conseguente all'accertata nullità, se esonera dalla valutazione di tutte le altre considerazioni svolte in ricorso che hanno quale presupposto una diversa qualificazione dell'atto datoriale, non elide la necessità di valutare la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, formulata dal ricorrente sull'assunto che esso competerebbe comunque quale danno consequenziale alla lesione dell'affidamento.

Parte ricorrente, infatti, prospetta che l'ASP non potrebbe comunque sottrarsi all'obbligo di risarcimento, stante l'affidamento ingenerato con il suo comportamento, contrario ai principi di correttezza e buona fede, e ciò quand'anche si considerasse legittimo il recesso.

L'assunto è infondato.

Va, infatti, esclusa la responsabilità della pubblica amministrazione tutte le volte in cui la nullità del contratto di impiego dipenda dalle violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, perché trattasi di circostanze o presupposti conosciuti o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza (in tal senso, cfr. Cass. n. 2316/2020, Rv. 656769-03).

Tale affermazione di principio trova applicazione anche nel caso delle procedure di stabilizzazione, nelle quali l'ordinaria diligenza ben consente a tutti i cives (interessati a dette procedure), con l'utilizzo di una diligenza minima ed ordinaria, di apprezzare l'esistenza dei presupposti previsti, come in questo caso, dalla legge.

Il che esclude qualsiasi legittimo affidamento.

Il ricorso va conseguentemente rigettato.

Nulla per le spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 25 n

istanza di ricusazione. Infatti, secondo il costante insegnamento di questa S.C., cui si intende dare seguito, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento solo quando il componente dell'organo giudicante abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte dello stesso. Per converso, ogni altra ipotesi di violazione dell'art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo giudicante e sulla validità della decisione. Ne consegue che la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento (in tal senso, Cass. n. 565/2007, Rv. 59376501 e, fra le più recenti, anche Cass. n. 2270/2019, Rv. 65242701, quest'ultima specificamente riferita alla violazione dell'obbligo di astensione di cui al n. 51, n. 1 c.p.c.). 1.3. Il motivo è altresì infondato in quanto l'obbligo di astensione di cui al n. 4 dell'art. 51 c.p.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione di merito in un precedente grado del giudizio: ma nella nozione di "grado del giudizio" non può ricondursi la trattazione della controversia in sede cautelare.Non è deducibile, infatti, come motivo di nullità della sentenza di appello la circostanza che uno dei componenti del collegio avesse già avuto modo di conoscere i fatti della controversia in sede cautelare, perché l'avere trattato della controversia in sede di procedimento cautelare ante causam neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione del merito di causa in un altro grado di giudizio (in tal senso si veda Cass. n. 27924/2018, Rv. 65112301). 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 1346, 1418 e 1419, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e l'erronea valutazione degli atti (così in ricorso), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto il contratto di lavoro affetto da nullità per contrasto con norme imperative ed inderogabili, senza tuttavia indicarle. Insiste - poi - il ricorrente nel qualificare l'atto di recesso datoriale come arbitrario e illegittimo, vieppiù collocandosi nell'alveo di un rapporto privatistico; deduce, in sostanza, l'intangibilità della procedura e della graduatoria concorsuale approvata in via definitiva, atti che avrebbero dovuto, al più, essere impugnati entro 60 giorni innanzi al TAR o entro 120 giorni con ricorso al Capo dello Stato. Alla luce di tale dedotta intangibilità della procedura, perenti i termini di cui innanzi, lamenta la violazione dei principi di buona fede e affidamento, dell'art. 8 della Cedu e dell'art. 1, procollo 1, "Protezione della proprietà", ritiene che si sia ingenerata la condizione di legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto di lavoro, sicché, reiterando quanto già sostenuto in primo ed in secondo grado, insiste nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per essere stata la condotta tenuta dall'amministrazione nei suoi confronti colpevole e scorretta e comunque tale da aver ingenerato un suo legittimo affidamento. In sintesi, sostiene che la P.A. non può far ricadere sul lavoratore reclutato ed immesso in servizio le conseguenze negative delle sue valutazioni discrezionali. 2.1. Il secondo motivo è inammissibile là dove la - peraltro apodittica - doglianza di erronea valutazione degli atti, lamentata nella rubrica del secondo motivo (pag. 4), si scontra con la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che richiede la deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo della controversia che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Per il resto, le censure relative a pretese violazioni o false applicazioni di norme di diritto (nello specifico, quelle sulla nullità di cui agli artt. 1346, 1418, 1419, comma 2, c.c.) sono infondate. Le norme sulle procedure di stabilizzazione, come innanzi richiamate, sono imperative, essendo poste a tutela di interessi pubblicistici che trascendono la sfera giuridica dei contraenti. D'altronde, che si sia in presenza di norme inderogabili si ricava, anche in assenza di una espressa qualificazione in tal senso, dalla valutazione degli interessi in gioco che, nel caso di specie, sicuramente sopravanzano quelli individuali, attenendo all'esigenza di garantire la prevedibilità e uniformità nel reclutamento da parte delle pubbliche amministrazioni anche quando esso avvenga a seguito di procedure di stabilizzazione, in ossequio alle regole di buon andamento ed imparzialità che costituiscono principi di rango costituzionale ineludibili. Tale affermazione si muove, del resto, nel consolidato percorso intrapreso dal giudice di legittimità, che ha ritenuto, quanto alle procedure concorsuali, che la successiva verifica della carenza dei requisiti di ammissione al concorso non può mai impedire alla P.A., tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto di lavoro che risulti affetto nullità, facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa (in tal senso, cfr. Cass. n. 4057/2021, Rv. 660534-02).Sulla base di quanto detto, va condivisa la sentenza della Corte di appello che ha ritenuto la nullità del contratto di assunzione, essendo implicito (e qui precisandosi) che la ravvisata violazione di norme imperative va rinvenuta nella violazione della normativa sulla stabilizzazione e, nello specifico, nella incontestata violazione dell'art. 1, comma 529, della I. n. 296 del 2006, per non godere il lavoratore dei requisiti necessari per la stabilizzazione ("in servizio a tempo determinato presso l'Azienda che procede alla stabilizzazione, per come stabilito dal comma 529, art. 1 della legge n. 296 del 2006). La legittimità del recesso da parte della P.A., conseguente all'accertata nullità, se esonera dalla valutazione di tutte le altre considerazioni svolte in ricorso che hanno quale presupposto una diversa qualificazione dell'atto datoriale, non elide la necessità di valutare la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, formulata dal ricorrente sull'assunto che esso competerebbe comunque quale danno consequenziale alla lesione dell'affidamento. Parte ricorrente, infatti, prospetta che l'ASP non potrebbe comunque sottrarsi all'obbligo di risarcimento, stante l'affidamento ingenerato con il suo comportamento, contrario ai principi di correttezza e buona fede, e ciò quand'anche si considerasse legittimo il recesso. L'assunto è infondato. Va, infatti, esclusa la responsabilità della pubblica amministrazione tutte le volte in cui la nullità del contratto di impiego dipenda dalle violazione di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni che si presumono conosciute dalla generalità dei cittadini, perché trattasi di circostanze o presupposti conosciuti o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza (in tal senso, cfr. Cass. n. 2316/2020, Rv. 656769-03). Tale affermazione di principio trova applicazione anche nel caso delle procedure di stabilizzazione, nelle quali l'ordinaria diligenza ben consente a tutti i cives (interessati a dette procedure), con l'utilizzo di una diligenza minima ed ordinaria, di apprezzare l'esistenza dei presupposti previsti, come in questo caso, dalla legge. Il che esclude qualsiasi legittimo affidamento. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Nulla per le spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 25 n
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