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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01047/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11800/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata a Roma in via Flaminia n. 691 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglian. 1128 del 2024 depositata i l 25 marzo 2024 e notificata il 26 marzo 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente [OSCURATO:PERSONA] delsilenzio rifiuto dell’A genzia delle E ntrate sull’ istanza di rimborso, presentata il 1 ottobre 2018, per ottenere la restituzione della somma di € 627.559,00 indebitamente versata a titolo di IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] e Comunale, per il periodo di imposta 2017, sul corrispettivo percepito, come soggetto privato, per la cessione di diversi marchi , registrati nel corso dell’anno 2016, avvenuta con atto notarile d el 13 dicembre 2017, stipulatoin esecuzione di un accordo transattivo con la società statunitense acquirente che, nel corso dell’anno 2017, l’aveva diffidata dal proseguire lo sfruttamentoillegittimo d ei marchi.

2. La CTP di Bari aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che il corrispettivo della cessione non fosse assoggettat o a tassazione in mancanza di una norma impositiva specifica relativa ai proventi della cessione del marchio da parte di un soggetto privato che non avesse agito nell’esercizio di arti, professioni o imprese commerciali, esclusa la riconducibilità della fattispecie all’elenco tassativo dei redditi diversi contenuto all’art. 67 t.u.i.r.

3. Avverso la sentenza della CTP l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, sostenendo che la contribuente avesse agito nella sua veste di imprenditore, come risultante dall’atto di transazione,ove si era impegnata a cessare ogni attività di produzione e commercializzazione di beni contraddistinti dai marchi in questione , e l’applicabilità, comunque, dell’articolo67 comma 1 t.u.i.r. che include tra i redditi diversi anche quelli derivanti dall’assunzione di obblighi di fare,non fare o permettere.

4. La CGT di II grado della Puglia aveva respinto l’appello dell’amministrazione finanziaria in mancanza di prov a del fatto che la contribuente avesse continuato a svolgere la propria attività imprenditoriale nonostante la sua formale cessazione nell’anno 2016 e ritenendo l’inapplicabilità dell’art. 67 t.u.i.r.alla cessione della proprietà del marchio da parte di soggetto privato,non assimilabile all’ipotesi dell’assunzione di un’obbligazione personale di “ permettere” l’uso del marchio.

5. Avverso la sentenza della CGT di II gradodella Puglia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi , e la contribuente si è difesa depositando ilcontroricorso.

6. Successivamente, il 28.11.2025 , l’A genzia delle E ntrate ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 36, comma 2, n. 4 d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n.4 c.p.c. per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova del fatto che la contribuente avesse ceduto i marchi nell’esercizio della sua attività di impresa nonostante il contenuto dell’accordo transattivo da cui risultava aver assunto l’impegno a cessare la produzione e commercializzazione dei beni a marchio registratodopo la diffida da parte della società acquirente, nel corso dell’anno 2017, dal proseguire nello sfruttamento dei marchi a suo danno.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamentequando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 16159del 2018 ; Cass. Sez.

U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n.13977 del 2019 ; Cass. n. 6758 del 2022 ; Cass.n. 1986del 2025).

In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione per la violazione dell’obbligo sancito dall'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., 14/02/2020, n. 3819). 1.4 Nel caso di specie, la CGT di II gradoè stata investita d i specifico motivo di appelloavverso il capo della sentenza di primo grado che aveva apoditticamente escluso l’esistenza neltesto del contratto di cessione dei marchi di elementi per ritenere, all’esito dell’interpretazione letterale, che la contribuente avesse agito nell’esercizio di arti, professioni o imprese commerciali, come risulta dalla stessa sentenza impugnata laddove afferma che “Con l’atto di appello l’Agenzia delle Entrate ha, inn anzitutto, eccepito che la contribuente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai cessato di svolgere la propria attività imprenditoriale e che, pertanto, la cessione del marchio sarebbe stata svolta nell’ambito di tale attività sostanzialmente proseguita dalla medesima malgrado la formale cessazione.” La decisione del rigetto del motivo di appello è stata, tuttavia, argomentata dalla CGT di II grado semplicemente affermando che “ Tale tesi è infondata non essendovi alcuna prova che la contribuente abbia esercitato attività di lavoro autonomo dopo aver cessato la propria attività imprenditoriale.” Il passaggio riportato esaurisce la motivazione della decisione senza in alcun modo illustrare il contenuto del testo contrattualedell’accordo transattivo rilevante al fine di verificare se la cedente avesse o meno operato nell’esercizio dell’attività di impresa al momento della cessione del marchio conteso alla società americana e senza dare conto in alcun modo delle ragioni per cui aveva ritenuto priva di fondamento la tesi dell’appellante Agenzia delle Entrate,nonostante le risultanze dell’accordo transattivo volto a dirimere la controversia sorta fra la cedente e la cessionaria proprio per la lamentata contraffazione dei marchi in questione nell’esercizio dell’attività produttiva.

La stringata ed apodittica argomentazione della sentenza della C GT di II gradonon esplicita, dunque, le ragioni che l’hanno condotta a disattendere il motiv o di appello concerne n te la qualità di imprenditore rivestita dalla cedente a dispetto della formale cessazione dell’attivitàe si risolve in una motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo la ricorrenteha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729, c.c. dell’art. 113 comma 1 c.p.c. e dell’art. 7 comma 5 - bis d. lgs. n. 546 del 1992, per aver la CGT di II grado addossato all’amministrazione finanziaria l’onere di provare la qualificazione come reddito di impresa dei proventi della cessione del marchio,in contrasto con le regole sulla corretta ripartizione dell’onere della prova nelle cause proposte dal contribuente per ottenere il rimborso delle somme versate.

In particolare, la CGT di II grado, nel disattendere il primo motivo di appello, avrebbe addossato all’amministrazione l’onere di provare l’attività svolta dalla contribuente e la connessa qualificazione del reddito, per di più trascurando completamente di analizzare e valutare nel loro complesso le molteplici circostanze dedotte per dimostrare che la contribuente non aveva mai cessato l’attività di impresa.

2.1. Il motivo è inammissibileper difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momento che, una volta illustrato il quadro dei principi di dirittodesumibili dalle norme richiamate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità,non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata.

2.2. La giurisprudenza della Corte, come noto,è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di dirittodeve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ai sensi dell’art art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass.n.24298 del 2016; Cassn. 23745 del 2020).

Il motivo d'impugnazione è costituito, infatti,dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass. n. 1342 del 2024; Cass. 9059 del 2025).

2.3. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad illustrare le regole di ripartizione dell’onere della prova nell’ambito del giudizio instaurato dalla contribuente per ottenere dall’amministrazione finanziaria il rimborso di somme indebitamente versatesenza evidenziare in quali parti la sentenza, peraltro, come già detto, pressoché priva di motivazione , avrebbe fatto o sottointeso affermazioni in diritto contrastanticon le regole richiamate.

Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata valutazione nel loro complesso degli indizi forniti in ordine allapretesa qualifica imprenditoriale della contribuente il motivo di impugnazione si diffonde nell’illustrazione del materiale probatorio acquisito al processo che la sentenza ha trascurato di esaminare, risolvendosi essenzialmente nella censura di difetto di motivazione già esaminata.

3. Con il terzo motivo, formulato per l’ipotesi di rigetto dei primi due, l a ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 1lett. l) del d.P.R. n. 917 del 1986 per aver la CGT di II grado erroneamente ritenuto inapplicabile la norma richiamata al fine di assoggettare a tassazioneil corrispettivo della cessione del marchio non utilizzatodal cedente per lo svolgimento di attività di impresa.

Si tratterebbe, infatti, di una posta reddituale soggetta a tassazione ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del d.P.R. n. 917 del 19 86 come provento derivante dall’assunzione dell’obbligo di “permettere”, sostanziandosi l’operazione economica che ne costituisce la fonte nel consentire alla cessionaria di sfruttare ai propri fini i segni distintivi di cui viene trasferitala proprietà.

3.1. Il motivo svolto dalla ricorrente solo per l’ipotesi di rigetto degli altri due deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e assorbito il terzo,la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesamedei motivi di appello, fornendo congrua motivazione, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11800/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata a Roma in via Flaminia n. 691 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglian. 1128 del 2024 depositata i l 25 marzo 2024 e notificata il 26 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente [OSCURATO:PERSONA] delsilenzio rifiuto dell’A genzia delle E ntrate sull’ istanza di rimborso, presentata il 1 ottobre 2018, per ottenere la restituzione della somma di € 627.559,00 indebitamente versata a titolo di IRPEF, [OSCURATO:PERSONA] e Comunale, per il periodo di imposta 2017, sul corrispettivo percepito, come soggetto privato, per la cessione di diversi marchi , registrati nel corso dell’anno 2016, avvenuta con atto notarile d el 13 dicembre 2017, stipulatoin esecuzione di un accordo transattivo con la società statunitense acquirente che, nel corso dell’anno 2017, l’aveva diffidata dal proseguire lo sfruttamentoillegittimo d ei marchi. 2. La CTP di Bari aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che il corrispettivo della cessione non fosse assoggettat o a tassazione in mancanza di una norma impositiva specifica relativa ai proventi della cessione del marchio da parte di un soggetto privato che non avesse agito nell’esercizio di arti, professioni o imprese commerciali, esclusa la riconducibilità della fattispecie all’elenco tassativo dei redditi diversi contenuto all’art. 67 t.u.i.r. 3. Avverso la sentenza della CTP l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, sostenendo che la contribuente avesse agito nella sua veste di imprenditore, come risultante dall’atto di transazione,ove si era impegnata a cessare ogni attività di produzione e commercializzazione di beni contraddistinti dai marchi in questione , e l’applicabilità, comunque, dell’articolo67 comma 1 t.u.i.r. che include tra i redditi diversi anche quelli derivanti dall’assunzione di obblighi di fare,non fare o permettere. 4. La CGT di II grado della Puglia aveva respinto l’appello dell’amministrazione finanziaria in mancanza di prov a del fatto che la contribuente avesse continuato a svolgere la propria attività imprenditoriale nonostante la sua formale cessazione nell’anno 2016 e ritenendo l’inapplicabilità dell’art. 67 t.u.i.r.alla cessione della proprietà del marchio da parte di soggetto privato,non assimilabile all’ipotesi dell’assunzione di un’obbligazione personale di “ permettere” l’uso del marchio. 5. Avverso la sentenza della CGT di II gradodella Puglia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi , e la contribuente si è difesa depositando ilcontroricorso. 6. Successivamente, il 28.11.2025 , l’A genzia delle E ntrate ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 36, comma 2, n. 4 d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n.4 c.p.c. per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova del fatto che la contribuente avesse ceduto i marchi nell’esercizio della sua attività di impresa nonostante il contenuto dell’accordo transattivo da cui risultava aver assunto l’impegno a cessare la produzione e commercializzazione dei beni a marchio registratodopo la diffida da parte della società acquirente, nel corso dell’anno 2017, dal proseguire nello sfruttamento dei marchi a suo danno. 1.2. Il motivo è fondato. 1.3. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamentequando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159del 2018 ; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n.13977 del 2019 ; Cass. n. 6758 del 2022 ; Cass.n. 1986del 2025). In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione per la violazione dell’obbligo sancito dall'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., 14/02/2020, n. 3819). 1.4 Nel caso di specie, la CGT di II gradoè stata investita d i specifico motivo di appelloavverso il capo della sentenza di primo grado che aveva apoditticamente escluso l’esistenza neltesto del contratto di cessione dei marchi di elementi per ritenere, all’esito dell’interpretazione letterale, che la contribuente avesse agito nell’esercizio di arti, professioni o imprese commerciali, come risulta dalla stessa sentenza impugnata laddove afferma che “Con l’atto di appello l’Agenzia delle Entrate ha, inn anzitutto, eccepito che la contribuente sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai cessato di svolgere la propria attività imprenditoriale e che, pertanto, la cessione del marchio sarebbe stata svolta nell’ambito di tale attività sostanzialmente proseguita dalla medesima malgrado la formale cessazione.” La decisione del rigetto del motivo di appello è stata, tuttavia, argomentata dalla CGT di II grado semplicemente affermando che “ Tale tesi è infondata non essendovi alcuna prova che la contribuente abbia esercitato attività di lavoro autonomo dopo aver cessato la propria attività imprenditoriale.” Il passaggio riportato esaurisce la motivazione della decisione senza in alcun modo illustrare il contenuto del testo contrattualedell’accordo transattivo rilevante al fine di verificare se la cedente avesse o meno operato nell’esercizio dell’attività di impresa al momento della cessione del marchio conteso alla società americana e senza dare conto in alcun modo delle ragioni per cui aveva ritenuto priva di fondamento la tesi dell’appellante Agenzia delle Entrate,nonostante le risultanze dell’accordo transattivo volto a dirimere la controversia sorta fra la cedente e la cessionaria proprio per la lamentata contraffazione dei marchi in questione nell’esercizio dell’attività produttiva. La stringata ed apodittica argomentazione della sentenza della C GT di II gradonon esplicita, dunque, le ragioni che l’hanno condotta a disattendere il motiv o di appello concerne n te la qualità di imprenditore rivestita dalla cedente a dispetto della formale cessazione dell’attivitàe si risolve in una motivazione meramente apparente. 2. Con il secondo motivo la ricorrenteha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729, c.c. dell’art. 113 comma 1 c.p.c. e dell’art. 7 comma 5 - bis d. lgs. n. 546 del 1992, per aver la CGT di II grado addossato all’amministrazione finanziaria l’onere di provare la qualificazione come reddito di impresa dei proventi della cessione del marchio,in contrasto con le regole sulla corretta ripartizione dell’onere della prova nelle cause proposte dal contribuente per ottenere il rimborso delle somme versate. In particolare, la CGT di II grado, nel disattendere il primo motivo di appello, avrebbe addossato all’amministrazione l’onere di provare l’attività svolta dalla contribuente e la connessa qualificazione del reddito, per di più trascurando completamente di analizzare e valutare nel loro complesso le molteplici circostanze dedotte per dimostrare che la contribuente non aveva mai cessato l’attività di impresa. 2.1. Il motivo è inammissibileper difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momento che, una volta illustrato il quadro dei principi di dirittodesumibili dalle norme richiamate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità,non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata. 2.2. La giurisprudenza della Corte, come noto,è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di dirittodeve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ai sensi dell’art art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass.n.24298 del 2016; Cassn. 23745 del 2020). Il motivo d'impugnazione è costituito, infatti,dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass. n. 1342 del 2024; Cass. 9059 del 2025). 2.3. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad illustrare le regole di ripartizione dell’onere della prova nell’ambito del giudizio instaurato dalla contribuente per ottenere dall’amministrazione finanziaria il rimborso di somme indebitamente versatesenza evidenziare in quali parti la sentenza, peraltro, come già detto, pressoché priva di motivazione , avrebbe fatto o sottointeso affermazioni in diritto contrastanticon le regole richiamate. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata valutazione nel loro complesso degli indizi forniti in ordine allapretesa qualifica imprenditoriale della contribuente il motivo di impugnazione si diffonde nell’illustrazione del materiale probatorio acquisito al processo che la sentenza ha trascurato di esaminare, risolvendosi essenzialmente nella censura di difetto di motivazione già esaminata. 3. Con il terzo motivo, formulato per l’ipotesi di rigetto dei primi due, l a ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 1lett. l) del d.P.R. n. 917 del 1986 per aver la CGT di II grado erroneamente ritenuto inapplicabile la norma richiamata al fine di assoggettare a tassazioneil corrispettivo della cessione del marchio non utilizzatodal cedente per lo svolgimento di attività di impresa. Si tratterebbe, infatti, di una posta reddituale soggetta a tassazione ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del d.P.R. n. 917 del 19 86 come provento derivante dall’assunzione dell’obbligo di “permettere”, sostanziandosi l’operazione economica che ne costituisce la fonte nel consentire alla cessionaria di sfruttare ai propri fini i segni distintivi di cui viene trasferitala proprietà. 3.1. Il motivo svolto dalla ricorrente solo per l’ipotesi di rigetto degli altri due deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e assorbito il terzo,la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesamedei motivi di appello, fornendo congrua motivazione, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvi
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