CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4- 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha riconosciuto, alla luce del cospicuo compendio probatorio in atti, la piena sussistenza della fattispecie contestata, sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico); considerato che il secondo motivo di ricorso, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione, a pag. 6 della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, la Corte di appello ha adeguatamente valorizzato, quali elementi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti, la circostanza che il ricorrente abbia trattenuto, durante l'intera vicenda processuale, la somma versata dall'acquirente a titolo di acconto, nonché l'inadempimento all'ordine di pagamento della provvisionale prevista nella sentenza di prime cure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de