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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25079/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del nuovo difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la rimessione del fascicolo alla Sezione civile competente, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. civ.; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione per il reato di diffamazione aggravata in relazione all'art. 13 della legge n. 47 del 1948 in quanto, nella propria qualità di direttore responsabile del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" di Como, avrebbe omesso di esercitare il controllo di cui all'art. 57 cod.pen. sui contenuti di tre articoli pubblicati in data 17 luglio 2014, lesivi della reputazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Brescia propongono, con unico atto, ricorso per cassazione ai soli effetti civili le parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 51 cod.pen. assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato all'imputato la scriminante per l'esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

Lamentano in particolare che gli articoli, che avrebbero dovuto essere oggetto di una valutazione complessiva e non "atomistica" dai giudici di merito, avrebbero superato i limiti della continenza espositiva poiché dalle modalità di presentazione degli stessi (specie rispetto ai titoli, agli occhielli e alla foto pubblicate) sarebbe stata evidente la volontà di veicolare il messaggio del coinvolgimento del SALVINI, leader di un importante partito politico, in pratiche concorsuali illecite a vantaggio della MARTINELLI, all'epoca dei fatti sua compagna.

In sostanza i ricorrenti sottolineano che una suggestiva esposizione dei fatti, mediante l'uso di termini volti a sollecitare emotivamente il lettore e a fuorviare lo stesso, avrebbe finito con il ledere la loro reputazione.

2.2. Con il secondo motivo le parti civili denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione dello stesso art. 51 cod.pen. quanto al presupposto della verità del narrato che non potrebbe ritenersi integrato stante l'assunzione mediante una regolare procedura concorsuale della MARTINELLI presso un'[OSCURATO:PERSONA] e non già in ragione del suo rapporto personale con il leader della Lega, come si evinceva dagli articoli.

2.3. I ricorrenti, con il terzo motivo, deducono - per l'ipotesi di accoglimento dei primi due -ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 in quanto l'imputato non è stato considerato responsabile, nella sua qualità di direttore della testata, per l'omesso controllo sugli articoli diffamatori pubblicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi, che possono essere oggetto di valutazione unitaria, sono inammissibili per manifesta infondatezza, con conseguente assorbimento del terzo in quanto prospettato per la sola ipotesi di accoglimento degli altri.

Occorre premettere che, in materia di diffamazione, questa Corte può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, Rv. 281264 - 01; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio e altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749).

Tale delibazione che il giudice di legittimità può e deve compiere anche quanto al profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca o di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01).

E' vero che la tutela dei diritti della personalità ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., nonché dei diritti riconosciuti dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'ambito del diritto al rispetto della vita privata dei soggetti sui quali vengono veicolate le informazioni giornalistiche deve essere sempre assicurata nel suo nucleo essenziale (si veda, tra molti precedenti, Chauvy e altri c.

Francia, n. 64915/01, § 70, in fine, CEDU 2004 VI).

A tal fine, tuttavia, l'attacco alla reputazione di una persona deve raggiungere un certo livello di gravità, e deve essere effettuato in modo tale da arrecare pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (A. c.

Norvegia, n. 28070/06, § 64, CEDU 9 aprile 2009).

In particolare l'articolo 10, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede restrizioni ancora più limitate alla libertà di espressione allorché le informazioni e le opinioni riguardino il dibattito politico e le questioni di interesse generale (Siirek c.

Turchia (n. 1) [GC], n.26682 /95, par. 61, CEDU 1999-IV, Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c.Francia [GC], n.21279/02 e 36448/02, par. 46, CEDU 2007-IV, [OSCURATO:PERSONA] AG c.

Germania [GC], n.39954/08, par. 90, 7 3 cQ febbraio 2012, e Morice, sopra citata, par. 125).

Di conseguenza, un elevato livello di protezione della libertà di espressione, che si accompagna a un margine di discrezionalità particolarmente ristretto da parte delle autorità degli stati membri, sarà di norma accordato quando le osservazioni formulate vedono su un argomento di interesse generale, quale è senza dubbio - con riferimento alla fattispecie che ne occupa - quello che riguarda le eventuali interferenze del segretario di uno dei principali partiti politici per favorire la progressione in carriera di quella che era la sua compagna all'epoca dei fatti.

Tali principi generali sono stati anche confermati, in ordine all'articolo 10 della Convenzione e alla libertà di stampa, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Finlandia ([GC], n. 931/13, parr. 125-128, 27 giugno 2017), ribadendo che la libertà di espressione è soggetta ad eccezioni, che richiedono tuttavia un'interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere dimostrata in modo convincente (v. [OSCURATO:PERSONA] c.

Germania (n . 2) [GC], nn . 40660/08 e 60641/08 , § 101 , CEDU 2012, Couderc e [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia [GC], nn 40454/07 , par. 88, CEDU 2015 (estratti), e Bédat c.

Svizzera [GC], 56925/08 , par. 48, CEDU 2016): cruciale è che la stampa svolga il suo indispensabile ruolo di " cane da guardia " (si veda [OSCURATO:PERSONA] Bizotts4 c.

Ungheria [GC], n. 18030/11, par. 165, 8 novembre 2016 , CEDU 2016, con ulteriori riferimenti).

Ovviamente la tutela accordata ai giornalisti dall'articolo 10 della Convenzione è subordinata alla condizione che essi agiscano in buona fede, per fornire informazioni accurate e affidabili, in conformità ai principi del giornalismo responsabile, che rinvia principalmente al contenuto raccolto e/o divulgato mediante mezzi giornalistici (Travaglio c.

Italia, Prima Sezione, 24/01/2017, n. 64746/14, par. 36; Pentikinen c.

Finlandia [GC], n. 11882/10, § 90, CEDU 2015 e i ricorsi ivi citati).

Nella giurisprudenza costituzionale è stato, anche di recente, posto in rilievo che questioni come quelle oggi poste all'attenzione della Corte devono essere vagliate nell'ambito di un vero e proprio giudizio di bilanciamento tra valori contrapposti.

Infatti, se è vero che la libertà di espressione, n particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti, costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona (Corte Cost., ord. n. 132 del 2020).

Aggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime, con danni che sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima.

Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare (Corte Cost. sent. n. 150 del 2021.

Peraltro, è proprio nel solco dei riferiti e generali principi, che si pone da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità nel richiedere, ai fini dell'operatività della scriminante di cui all'art. 51 cod.pen., che pur a fronte di una sostanziale corrispondenza in termini, almeno putativi, tra verità dei fatti e del narrato e un interesse pubblico alla conoscenza di detti fatti, siano rispettati i limiti della continenza espositiva, finanche nell'esercizio del diritto di critica.

In particolare, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 — 01).

1.1. Indubbio l'interesse pubblico della collettività a conoscere le vicende oggetto degli articoli per cui è processo considerato il ruolo politico rivestito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], va considerata in primis la doglianza che attiene all'inoperatività, nella specie, dell'art. 51 cod.pen. in virtù della non verità dei fatti pubblicati.

Sotto questo profilo, il ricorso delle parti civili è manifestamente infondato poiché, come ampiamente evidenziato già dalla sentenza di primo grado, dalla lettura degli articoli si evince che [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta presso la ASL a seguito di regolare concorso (sul quale, come riportato in uno degli articoli, il teste Zamponi aveva chiesto chiarimenti ed aveva ottenuto conferma di detta regolarità).

Parimenti, sebbene la successiva nomina fiduciaria presso la segreteria dell'assessore alla Famiglia della Regione Lombardia non avesse determinato il raddoppio dello stipendio della ricorrente, sicuramente, come ammesso dalla stessa difesa della parte civile, vi era stato un incremento significativo del reddito per effetto della (legittima) chiamata su base personale.

1.2. Con riferimento, invece, alla dedotta violazione dei limiti dell'esimente del diritto di cronaca costituita dalla continenza, è opportuno ricordare che essa si realizza quando il narrato trasmodi in un'incontrollata aggressione del soggetto, con l'utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti (Sez. 5, n. 29730 del 04/05/2010, Rv. 247966 — 01), atteso che non può essere in alcun modo scriminato l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174 - 01).

Ciò posto, detti limiti non appaiono superati nella fattispecie che ne occupa da nessuno degli articoli pubblicati sulla testata diretta dal MINONZIO.

La difesa delle parti civili denuncia invero il superamento dei limiti della continenza espressiva per la circostanza che, specie attraverso titoli ed occhielli "ad effetto", nonché con la pubblicazione di una fotografia della MARTINELLI, gli articoli, pubblicati contestualmente, sarebbero stati volti a suggestionare i lettori rispetto a un'effettiva ingerenza illecita del segretario della Lega nella carriera della compagna.

In realtà, come si evince dalla lettura completa dei predetti articoli - ed è stato correttamente evidenziato nelle decisioni di merito - gli stessi descrivono i fatti, nei limiti della continenza espressiva, ponendo peraltro a confronto le opinioni su di essi degli esponenti dei partiti politici contrapposti, sempre correttamente riportati con un "virgolettato", e dando conto anche delle dichiarazioni dello stesso SALVINI sulla vicenda.

Sicché il motivo di ricorso non tiene conto del principio, più volte affermato da questa Corte, per il quale la valutazione della portata diffamatoria di un articolo giornalistico deve essere compiuta non avendo riguardo a quella che può essere l'impressione che ne tragga il lettore c.d. frettoloso (ossia colui il quale si limiti ad una veloce lettura del titolo, degli occhielli e simili), bensì del lettore c.d. medio il quale esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto complessivo della pubblicazione (ex plurimis, Sez.5, n. 14915 del 12/01/2023, non mass.; Sez. 5, n. 10967 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278790 - 01; Sez. 5, n. 19960 del 30/01/2019, Rv. 276891 - 01).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del nuovo difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la rimessione del fascicolo alla Sezione civile competente, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. civ.; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione per il reato di diffamazione aggravata in relazione all'art. 13 della legge n. 47 del 1948 in quanto, nella propria qualità di direttore responsabile del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" di Como, avrebbe omesso di esercitare il controllo di cui all'art. 57 cod.pen. sui contenuti di tre articoli pubblicati in data 17 luglio 2014, lesivi della reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Brescia propongono, con unico atto, ricorso per cassazione ai soli effetti civili le parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 51 cod.pen. assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato all'imputato la scriminante per l'esercizio dei diritti di cronaca e di critica. Lamentano in particolare che gli articoli, che avrebbero dovuto essere oggetto di una valutazione complessiva e non "atomistica" dai giudici di merito, avrebbero superato i limiti della continenza espositiva poiché dalle modalità di presentazione degli stessi (specie rispetto ai titoli, agli occhielli e alla foto pubblicate) sarebbe stata evidente la volontà di veicolare il messaggio del coinvolgimento del SALVINI, leader di un importante partito politico, in pratiche concorsuali illecite a vantaggio della MARTINELLI, all'epoca dei fatti sua compagna. In sostanza i ricorrenti sottolineano che una suggestiva esposizione dei fatti, mediante l'uso di termini volti a sollecitare emotivamente il lettore e a fuorviare lo stesso, avrebbe finito con il ledere la loro reputazione. 2.2. Con il secondo motivo le parti civili denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione dello stesso art. 51 cod.pen. quanto al presupposto della verità del narrato che non potrebbe ritenersi integrato stante l'assunzione mediante una regolare procedura concorsuale della MARTINELLI presso un'[OSCURATO:PERSONA] e non già in ragione del suo rapporto personale con il leader della Lega, come si evinceva dagli articoli. 2.3. I ricorrenti, con il terzo motivo, deducono - per l'ipotesi di accoglimento dei primi due -ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 in quanto l'imputato non è stato considerato responsabile, nella sua qualità di direttore della testata, per l'omesso controllo sugli articoli diffamatori pubblicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi, che possono essere oggetto di valutazione unitaria, sono inammissibili per manifesta infondatezza, con conseguente assorbimento del terzo in quanto prospettato per la sola ipotesi di accoglimento degli altri. Occorre premettere che, in materia di diffamazione, questa Corte può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, Rv. 281264 - 01; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio e altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). Tale delibazione che il giudice di legittimità può e deve compiere anche quanto al profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca o di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01). E' vero che la tutela dei diritti della personalità ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., nonché dei diritti riconosciuti dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'ambito del diritto al rispetto della vita privata dei soggetti sui quali vengono veicolate le informazioni giornalistiche deve essere sempre assicurata nel suo nucleo essenziale (si veda, tra molti precedenti, Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, in fine, CEDU 2004 VI). A tal fine, tuttavia, l'attacco alla reputazione di una persona deve raggiungere un certo livello di gravità, e deve essere effettuato in modo tale da arrecare pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (A. c. Norvegia, n. 28070/06, § 64, CEDU 9 aprile 2009). In particolare l'articolo 10, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede restrizioni ancora più limitate alla libertà di espressione allorché le informazioni e le opinioni riguardino il dibattito politico e le questioni di interesse generale (Siirek c. Turchia (n. 1) [GC], n.26682 /95, par. 61, CEDU 1999-IV, Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c.Francia [GC], n.21279/02 e 36448/02, par. 46, CEDU 2007-IV, [OSCURATO:PERSONA] AG c. Germania [GC], n.39954/08, par. 90, 7 3 cQ febbraio 2012, e Morice, sopra citata, par. 125). Di conseguenza, un elevato livello di protezione della libertà di espressione, che si accompagna a un margine di discrezionalità particolarmente ristretto da parte delle autorità degli stati membri, sarà di norma accordato quando le osservazioni formulate vedono su un argomento di interesse generale, quale è senza dubbio - con riferimento alla fattispecie che ne occupa - quello che riguarda le eventuali interferenze del segretario di uno dei principali partiti politici per favorire la progressione in carriera di quella che era la sua compagna all'epoca dei fatti. Tali principi generali sono stati anche confermati, in ordine all'articolo 10 della Convenzione e alla libertà di stampa, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Finlandia ([GC], n. 931/13, parr. 125-128, 27 giugno 2017), ribadendo che la libertà di espressione è soggetta ad eccezioni, che richiedono tuttavia un'interpretazione restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere dimostrata in modo convincente (v. [OSCURATO:PERSONA] c. Germania (n . 2) [GC], nn . 40660/08 e 60641/08 , § 101 , CEDU 2012, Couderc e [OSCURATO:PERSONA] c. Francia [GC], nn 40454/07 , par. 88, CEDU 2015 (estratti), e Bédat c. Svizzera [GC], 56925/08 , par. 48, CEDU 2016): cruciale è che la stampa svolga il suo indispensabile ruolo di " cane da guardia " (si veda [OSCURATO:PERSONA] Bizotts4 c. Ungheria [GC], n. 18030/11, par. 165, 8 novembre 2016 , CEDU 2016, con ulteriori riferimenti). Ovviamente la tutela accordata ai giornalisti dall'articolo 10 della Convenzione è subordinata alla condizione che essi agiscano in buona fede, per fornire informazioni accurate e affidabili, in conformità ai principi del giornalismo responsabile, che rinvia principalmente al contenuto raccolto e/o divulgato mediante mezzi giornalistici (Travaglio c. Italia, Prima Sezione, 24/01/2017, n. 64746/14, par. 36; Pentikinen c. Finlandia [GC], n. 11882/10, § 90, CEDU 2015 e i ricorsi ivi citati). Nella giurisprudenza costituzionale è stato, anche di recente, posto in rilievo che questioni come quelle oggi poste all'attenzione della Corte devono essere vagliate nell'ambito di un vero e proprio giudizio di bilanciamento tra valori contrapposti. Infatti, se è vero che la libertà di espressione, n particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti, costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona (Corte Cost., ord. n. 132 del 2020). Aggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime, con danni che sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare (Corte Cost. sent. n. 150 del 2021. Peraltro, è proprio nel solco dei riferiti e generali principi, che si pone da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità nel richiedere, ai fini dell'operatività della scriminante di cui all'art. 51 cod.pen., che pur a fronte di una sostanziale corrispondenza in termini, almeno putativi, tra verità dei fatti e del narrato e un interesse pubblico alla conoscenza di detti fatti, siano rispettati i limiti della continenza espositiva, finanche nell'esercizio del diritto di critica. In particolare, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 — 01). 1.1. Indubbio l'interesse pubblico della collettività a conoscere le vicende oggetto degli articoli per cui è processo considerato il ruolo politico rivestito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], va considerata in primis la doglianza che attiene all'inoperatività, nella specie, dell'art. 51 cod.pen. in virtù della non verità dei fatti pubblicati. Sotto questo profilo, il ricorso delle parti civili è manifestamente infondato poiché, come ampiamente evidenziato già dalla sentenza di primo grado, dalla lettura degli articoli si evince che [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta presso la ASL a seguito di regolare concorso (sul quale, come riportato in uno degli articoli, il teste Zamponi aveva chiesto chiarimenti ed aveva ottenuto conferma di detta regolarità). Parimenti, sebbene la successiva nomina fiduciaria presso la segreteria dell'assessore alla Famiglia della Regione Lombardia non avesse determinato il raddoppio dello stipendio della ricorrente, sicuramente, come ammesso dalla stessa difesa della parte civile, vi era stato un incremento significativo del reddito per effetto della (legittima) chiamata su base personale. 1.2. Con riferimento, invece, alla dedotta violazione dei limiti dell'esimente del diritto di cronaca costituita dalla continenza, è opportuno ricordare che essa si realizza quando il narrato trasmodi in un'incontrollata aggressione del soggetto, con l'utilizzo di termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti (Sez. 5, n. 29730 del 04/05/2010, Rv. 247966 — 01), atteso che non può essere in alcun modo scriminato l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174 - 01). Ciò posto, detti limiti non appaiono superati nella fattispecie che ne occupa da nessuno degli articoli pubblicati sulla testata diretta dal MINONZIO. La difesa delle parti civili denuncia invero il superamento dei limiti della continenza espressiva per la circostanza che, specie attraverso titoli ed occhielli "ad effetto", nonché con la pubblicazione di una fotografia della MARTINELLI, gli articoli, pubblicati contestualmente, sarebbero stati volti a suggestionare i lettori rispetto a un'effettiva ingerenza illecita del segretario della Lega nella carriera della compagna. In realtà, come si evince dalla lettura completa dei predetti articoli - ed è stato correttamente evidenziato nelle decisioni di merito - gli stessi descrivono i fatti, nei limiti della continenza espressiva, ponendo peraltro a confronto le opinioni su di essi degli esponenti dei partiti politici contrapposti, sempre correttamente riportati con un "virgolettato", e dando conto anche delle dichiarazioni dello stesso SALVINI sulla vicenda. Sicché il motivo di ricorso non tiene conto del principio, più volte affermato da questa Corte, per il quale la valutazione della portata diffamatoria di un articolo giornalistico deve essere compiuta non avendo riguardo a quella che può essere l'impressione che ne tragga il lettore c.d. frettoloso (ossia colui il quale si limiti ad una veloce lettura del titolo, degli occhielli e simili), bensì del lettore c.d. medio il quale esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto complessivo della pubblicazione (ex plurimis, Sez.5, n. 14915 del 12/01/2023, non mass.; Sez. 5, n. 10967 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278790 - 01; Sez. 5, n. 19960 del 30/01/2019, Rv. 276891 - 01). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e con
Sentenza Cassazione n. 25079/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris