CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43642/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/07/2019 della Corte di Appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 luglio 2016, appellata dal ricorrente e dal Pubblico ministero, riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile, secondo l'originaria imputazione, del reato di estorsione aggravata dall'essere P71, stata perpetrata da più persone riunite, nonché aggravata ex art. 7 D.L. 152/1991 sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso (oggi art. 416-bis.1. cod.pen.), condannandolo alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2.200 di multa. In tal modo, la Corte di Appello accoglieva l'appello del Pubblico ministero avverso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto di qualificare il fatto come violenza privata aggravata infliggendo la pena di un anno di reclusione. Il ricorrente, ad avviso della Corte di appello, aveva costretto [OSCURATO:PERSONA], con minaccia anche assistita da metodo mafioso e dall'apporto di più persone riunite, a consegnare una somma di danaro da questi non dovuta a [OSCURATO:PERSONA], fungendo da mediatore nel rapporto di credito vantato da quest'ultimo nei confronti di altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), trattenendo per sé una parte della somma ottenuta dalla persona offesa e dai debitori del Gasparini. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto inammissibile l'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, che avrebbe genericamente riprodotto le argomentazioni accusatorie senza confrontarsi con la sentenza del Tribunale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione. La Corte avrebbe operato un illegittimo ribaltamento della decisione di primo grado pur fondandosi sulle stesse risultanze istruttorie sulle quali il Tribunale aveva basato la sua decisione. Non si sarebbe approntata alcuna motivazione rafforzata, in special modo sul punto decisivo relativo alla circostanza che il ricorrente avrebbe trattenuto per sé somme corrispostegli dai debitori di [OSCURATO:PERSONA], circostanza mai dimostrata e che non avrebbe trovato riscontro in nessun atto processuale. Al contrario, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe ricca di contraddizioni ed illogicità avendo la Corte trascurato il contenuto di una intercettazione (n. 29975 del 2010) e le dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], dalle quali sarebbe emerso che era stato quest'ultimo e non l'imputato a trattenere somme destinate al creditore Gasparini (cfr. fgg. 8-11 del ricorso). Tale circostanza aveva indotto il Tribunale a ritenere sussistente il solo reato di violenza privata, stante l'assenza dell'ingiusto profitto. Il ricorrente individua una serie di elementi a conforto della sua tesi a discarico, che la Corte non avrebbe considerato. Ai fgg. 12-15 del ricorso sono trasfuse parte delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed il richiamo ad un documento rinvenuto al Cascione.hA La Corte avrebbe interpretato distortamente il contenuto di una intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato (fgg. 15-17 del ricorso, intercettazione n. 67330 del 06/02/2011). Al ricorrente sarebbe stato attribuito un ruolo illecito sulla base di mere supposizioni e per il fatto che fosse figlio di un boss mafioso, senza tenere conto della caratura criminale di colui il quale, secondo la difesa, avrebbe intascato il denaro (D'[OSCURATO:PERSONA], fgg. 20-21 del ricorso). Sarebbero stati equivocati anche i contenuti dell'intervento del ricorrente nella vicenda, privi di connotati minacciosi (fg. 24 del ricorso con il richiamo al dichiarato di un teste di polizia giudiziaria); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Non risulterebbe provata la circostanza, sulla quale ha fatto leva la sentenza impugnata, che il ricorrente si era avvalso della sua qualità di figlio di un personaggio mafioso in allora latitante, avendo agito solo in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], prestigioso calciatore che gli aveva chiesto la cortesia di assurgere a mediatore della vicenda. Nessuno dei soggetti coinvolti in essa avrebbe riferito di minacce ricevute dall'imputato, ivi compreso la persona offesa Graffagnini (fg. 26 del ricorso) e nessun comportamento avrebbe adottato il ricorrente per appesantire di mafiosità una vicenda del tutto avulsa da simili contesti. Anche l'assenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] darebbe contezza della mancanza di qualunque coartazione messa in atto dal ricorrente con metodo mafioso (fg. 28 del ricorso); 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, non essendosi verificata la simultanea presenza di più persone nell'atto di minacciare la vittima, tanto non potendo dedursi dalla riunione indicata in sentenza, priva di contenuti minacciosi. Inoltre, vi sarebbe una duplicazione di circostanze aggravanti, in violazione del divieto di bis in idem (fg. 32 del ricorso); 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria, indicata anche dal ricorrente come motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 3 Py 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente, nel ribadire la tesi della inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, sorvola del tutto sulle precisazioni contenute a fg, 2 della sentenza impugnata, che hanno condotto la Corte di merito a rigettare l'eccezione processuale già formulata dalla difesa. In particolare, la sentenza di secondo grado ha sottolineato che l'atto di appello della parte pubblica conteneva la specifica confutazione delle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale in ordine alla qualificazione del fatto come violenza privata anziché in termini di estorsione, prendendo spunto dal contenuto di una conversazione intercettata il 30 marzo 2011 nella quale, secondo l'impostazione di accusa, si aveva prova del fatto che l'imputato aveva intascato somme di danaro per sé, senza consegnarle al creditore Gasparini. La centralità del tema contenuto nell'appello del Pubblico ministero - che rende ragione della correttezza della decisione qui impugnata di non ritenere inammissibile tale gravame avverso la sentenza di primo grado - è confermata dallo stesso ricorso, per quanto contenuto nel secondo motivo, teso a sostenere l'assunto che il ricorrente non avesse prelevato alcuna somma nel suo stesso interesse, secondo quelle che erano state le dichiarazioni da lui rese nel corso del processo che il Tribunale aveva ritenuto verosimili e sulle quali aveva radicato la decisione di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica più favorevole all'imputato. 2. E' infondato il secondo motivo. 2.1. Anche in questo caso il ricorrente, nel sostenere che nulla proverebbe che egli non si era trattenuto alcuna somma di danaro, omette ogni riferimento al nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello, infatti, ai fgg. 10-17, ha fatto specifico riferimento, a tacer d'altro, a due conversazioni intercettate (una del 13 febbraio del 2011 e l'altra del 30 marzo 2011) nelle quali era lo stesso imputato a riferire alla persona offesa di avere intascato somme da consegnare al Gasparini ammontanti ad almeno 10 mila euro (fg. 17), confidando alla propria madre di avere trattenuto per sé quattromila euro (fg. 12). L'avere omesso il riferimento e la confutazione di questi dati, rende priva di valore dimostrativo la tesi difensiva in ordine alla insufficienza o illogicità della motivazione per travisamento di dati processuali o per la mancata valorizzazione di qualcuno di essi, nonché quella volta a ritenere che la Corte non abbia offerto elementi decisionali più "rafforzati" di quelli utilizzati dal Tribunale. Peraltro, ai fgg. 12 e seguenti della sentenza impugnata, la Corte territoriale si è ampiamente soffermata sulla inconducenza della prospettazione a discarico - ancora reiterata in ricorso — secondo la quale altri soggetti diversi dall'imputato potessero aver trattenuto somme di danaro da destinare al creditore Gasparini. Al contempo, la Corte ha criticato, con ampie argomentazioni fondate anche (ma non solo) sulle intercettazioni prima richiamate ed obliterate in ricorso, la posizione assunta dal Tribunale riguardo alle giustificazioni fornite dall'imputato, rimarcandone la illogicità e la inverosimiglianza alla luce delle emergenze processuali segnalate, la cui oggettività, rinforzata dalle mancate confutazioni dirette del ricorrente, rende il percorso argomentativo della decisione impugnata privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 2.2. Quanto alla sussistenza della minaccia, il ricorrente non fa alcun riferimento a quanto precisato a fg. 5 della sentenza impugnata, laddove la Corte ha sottolineato che da una conversazione intercettata risultava, per bocca dello stesso imputato, che in uno degli incontri preliminari alla riunione decisiva avvenuta nel retrobottega di un ristorante del quartiere Kalsa di Palermo, egli aveva usato anche violenza fisica nei confronti del Graffagnini finalizzata all'ottenimento del pagamento per la questione di interesse. 3. Anche il terzo motivo è infondato. Oltre alle minacce e violenze cui si è appena fatto cenno, il ricorrente ancora una volta non tiene conto di quanto sottolineato a fg. 7 della sentenza impugnata, allorquando la Corte di appello ha fatto riferimento alla circostanza, concordemente riferita dalla persona offesa Graffagnini, dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA] e dal dialogo tra Lauricella e Miccoli, secondo cui alla riunione della Kalsa erano presenti alcuni personaggi di alta caratura criminale e mafiosa ("persone grandi", cfr. anche le indicazioni dei nominativi di alcuni di loro contenuti a fg. 20 della sentenza impugnata in quanto riconosciuti dagli astanti), uno dei quali, non identificato con certezza, era intervenuto per risolvere la questione facendo espresso riferimento al fatto di trovarsi in quel luogo in quanto chiamato dall'imputato (e non da altri) ed in ragione della sua amicizia con il padre di quest'ultimo, soggetto pacificamente appartenente all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] in quel momento latitante. Nel che, la Corte di merito ha ravvisato, sulla base anche di quanto riferito da altri partecipi diretti a quella riunione come il Zambianchi (fg. 8), il fatto che l'imputato avesse appositamente costruito, nella specifica situazione ambientale di riferimento, un "contesto mafioso", facendo leva su di esso per ottenere dalla vittima e dagli altri debitori il risultato sperato, così utilizzando, neanche troppo implicitamente, il metodo mafioso sanzionato dall'aggravante di cui all'art. 416- bis.l. cod.pen. La provata circostanza, attraverso testimoni oculari, rende inconsistente la valorizzazione di quanto poteva aver ascoltato un testimone di polizia giudiziaria non direttamente partecipe alla discussione.In punto di diritto, basti ricordare la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita, essendo solo necessario che essa sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 5, n. 41507 del 22/09/2019, Basile, Rv. 245431). Per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632). Neanche delle specifiche argomentazioni sul punto, contenute ai fgg. 20 e 21 della sentenza impugnata, il ricorrente ha tenuto conto. La circostanza che il personaggio mafioso intervenuto alla riunione non fosse identificabile nel coimputato [OSCURATO:PERSONA], è deduzione difensiva che non appare agganciata a nessun elemento significativo idoneo a destrutturare il ragionamento seguito dalla Corte di merito. 4. Il quarto motivo è infondato dal momento che la minaccia era stata posta in essere, nella riunione cui si è appena fatto cenno, da più persone simultaneamente riunite. Le altre questioni processuali introdotte dal ricorrente a fg. 32 del ricorso sono eccentriche rispetto al tema della decisione, non vertendo sulla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite rispetto al (solo) reato di estorsione contestato all'imputato nel presente processo ma su questioni generali relative alla sussistenza di altre aggravanti rispetto ad altri reati posti a carico di un ipotetico agente. 5. Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra argomentazione difensiva e rendono ragione della correttezza della decisione assunta dalla Corte rispetto a quella adottata dal Tribunale ed anche in relazione al contenuto della memoria difensiva depositata (qualificata dal ricorrente anche come motivi nuovi), dovendosi sottolineare, in punto di diritto, che la circostanza di fatto, ritenuta provata in ragione di quanto detto, che il ricorrente aveva trattenuto per sé una somma di danaro, così ricavandone un profitto personale contro le ragioni del creditore e non su mandato di questi, esclude al contempo la possibilità di qualificare diversamente il fatto in termini di violenza privata o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La natura prettamente economica della pretesa è, infatti, idonea ad escludere l'applicazione dell'art. 610 cod.pen. (cfr. Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri, rv. 261800). Inoltre, l'imputato, essendo soggetto avulso dal rapporto obbligatorio che intercorreva tra gli altri protagonisti della vicenda nei termini prima precisati - ponendosi, il ricorrente, in posizione di terzo estraneo rispetto al rapporto contrattuale, portatore di un interesse personale autonomo rispetto a quello del creditore dal quale non aveva ricevuto alcun mandato a riscuotere denaro e, soprattutto, a prelevare per sé la somma da lui effettivamente incamerata contro l'interesse del creditore (che di ciò ebbe, infatti, a lamentarsi) - impedisce di ritenere configurabile il reato di cui all'art. 393 cod.pen. (Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, rv. 264967; Sez.5, n. 52241 del 20/06/2014, D'Ambrosio; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, rv.255651. Si tratta di principio giurisprudenziale rimasto immutato anche dopo la pronuncia di questa Corte Sez. U, n. 29541 del 2020, Filardo). 6. L'ultimo motivo di ricorso è infondato poiché la Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e della complessa attività illecita posta in essere dal ricorrente nei termini detti. Si è così fatto espresso riferimento ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso