CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 24054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sore di XXXXXXXXXXXXXX avverso lasentenza con cui in data 3.7.2025 la Corte d’Appello di Palermo, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Agrigento in data 24.10.2023, hadichiarato il non doversi procedere in ordine al reato di furto aggravato e harideterminato la pena in sette mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cuiall’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;Ritenuto che il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato, attesoche:a) la censura relativa al difetto dell’elemento soggettivo del reato reiterapedissequamente l’omologo motivo di appello, cui la Corte d’appello ha rispostoadeguatamente, rimarcando non solo che la circostanza che l’imputato avevaagito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti fosse rimasta indimostrata, maanche che si trattasse di circostanza irrilevante in punto di imputabilità, peraltroin relazione a una contestazione che affascia ben diciassette violazioni dellamisura di prevenzione;b) la censura in ordine al diniego dell’applicazione della causa di non punibilitàex art. 131-bis cod. pen. è egualmente reiterativa e non tiene conto dellacongrua motivazione della sentenza impugnata su entità del fatto, personalitàdell’imputato e, soprattutto, abitualità della condotta (diciassette violazioni dellamisura commesse nel giro di due mesi);c) la censura relativa al trattamento sanzionatorio è del tutto generica e nonmuove alcuna critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata;Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.