CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 dicembre 2024
Cassazione n. 00971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12878-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato- avverso l'ordinanza n. 33940/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/12/2024 R.G.N. 12768/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto revocazione R.G.N.12878/2025 Cron. Rep. Ud.18/12/2025 RILEVATOCHE [OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione, determinata da errore di fatto, dell’ordinanza n.33940/24 resa da questa Corte.Ha poi depositato memoria illustrativa. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura speciale. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce errore di fatto (art.395, n.4. c.p.c.) consistito nell’avere la Corte di legittimità basato la propria pronuncia di sospensione ex art.2941 n.8 c.c. della prescrizione a sfavore del ricorrente, per il periodo 2008-2011,su due circostanze non veridiche, ovvero: a) il fatto che Palmieri fosse stato iscritto alla Gestione separata dal 2005, quando invece era stato iscritto, con decorrenza dal 2005, nell’anno 2011, come risultava da un documento dell’Inps presente nel fascicolo di parte del ricorrente; b) il fatto che Palmieri avesse presentato solo nel 2011 la dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2008, quando invece aveva presentato tale dichiarazione nel 2009.Tanto risultava dagli atti di causa. Il motivo è inammissibile. Si controverte di prescrizione dell’azione dell’Inps volta al pagamento dei contributi alla Gestione separata per l’anno 2008, non versando il ricorrente alcun contributo soggettivo alla propria cassa professionale. L’ordinanza impugnata per revocazione ha affermato che i motivi di ricorso vertenti sulla sospensione della prescrizione (art.2941 n.8 c.c.) dichiarata nella sentenza d’appello erano infondati (il quarto) e inammissibili (il quinto). L’ordinanza n.33940/24, nel riportare i due asseriti errori di fatto, non fa alcun riferimento ai documenti di causa citati nell’odierno ricorso, bensì cita esclusivamente i dati di fatto assunti dalla pronuncia d’appello. Facendo leva sulla motivazione della sentenza d’appello e sull’accertamento in fatto compiutocirca i presupposti dell’art.2941 n.8 c.c., l’ordinanza n.33940/24 conferma la sospensione della prescrizione. Tanto precisato, va detto che l’errore di errata valutazione del contenuto della sentenza impugnata non è un errore di fatto ma di giudizio (Cass.10184/18), e quindi estraneo alla fattispecie dell’errore revocatorio. In realtà, poi, l’ordinanza n.33940/24 non ha commesso alcun errore di fatto, poiché dal testo della sentenza d’appello emerge che quel collegio, come dati di fatto, ai fini dell’art.2941 n.8 c.c., assunse proprio: a) la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 nel 2011; b) l’iscrizione d’ufficio del ricorrente alla Gestione separata sin dal 2005. Dunque, l’ordinanza n.33940/24 non ha commesso alcun errore di fatto nella percezione del tenore della sentenza impugnata. Se di errore si vuol parlare, esso sarebbe in ipotesi stato commesso dalla sentenza d’appello; ciò che però è irrilevante in questa sede, dove non si giudica della sentenza d’appello. Nulla sulle spese di lite, non avendo svolto l’Inps attività difensiva. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit