CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19493/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2, 61 n.11. quater cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione riguardante la mancata sostituzione della pena con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato perché in contrasto con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione in fatto esente dai descritti vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.5 laddove la sentenza nel giustificare il diniego, specifica che l'imputato ha commesso il fatto mentre era affidato in prova ai servizi sociali ed evidenzia i numerosi precedenti penali) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il co liere estensore [OSCURATO:PERSONA]