CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestatogli al capo b) della rubrica, in riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata anche per il delitto di cui agli artt. 497-bis e 99, comma 4, cod. pen. (capo a), ha rideterminato la pena inflittagli; - che con il proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, ha dedotto un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla sintetica ma esaustiva motivazione spiegata nella sentenza impugnata a giustificazione del diniego di disapplicazione all'imputato della contestata recidiva reiterata: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ' stef75 e kM.Aht [OSCURATO:PERSONA] \N