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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1994

Cassazione n. 17596/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1994 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 309,00 di multa, per il reato di cui all'art. 624 bis cod.' pen. commesso il 5 ottobre 2015 avvicinandosi in bicicletta a [OSCURATO:PERSONA] ed impossessandosi del suo telefono cellulare strappandoglielo dalle mani.

Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge per essere state utilizzate ai fini della decisione le dichiarazioni rese dalla persona offesa che ha riferito: di aver visto l'autore dello scippo in un negozio di parrucchiere un paio di giorni dopo i fatti e di aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine; di aver saputo dagli operanti, entrati nel negozio per identificare Iannetta, che il telefono non era più recuperabile.

Secondo la difesa, poiché gli operanti avevano riferito alla persona offesa il contenuto di dichiarazioni rese loro dall'indagato, le dichiarazioni del teste non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione.

Così facendo, infatti, sarebbe stato aggirato il divieto previsto dall'art. 92 cod. proc. pen. in base al quale le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.

Rilevato che il motivo non era stato proposto nell'atto di gravame.

L'appello era fondato, infatti, sulla ritenuta inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa e nel ricorso non sono state formulate doglianze riguardo a questo elemento di prova sul quale si fonda l'affermazione della penale responsabilità.

Rilevato che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la persona offesa ha più volte ribadito di aver riconosciuto nell'imputato l'autore dello scippo nel momento stesso in cui lo subì e di aver potuto operare tale riconoscimento perché abitava nello stesso quartiere di Iannetta e lo incontrava spesso fin da quando era un bambino.

Considerato che, secondo i giudici di merito, tale riconoscimento è tanto più attendibile perché, subito dopo i fatti (e prima ancora di essere indagato), Iannetta telefonò al 112 dicendo che voleva autodenunciarsi per aver commesso un reato.

Ritenuto, pertanto, che l'affermazione della penale responsabilità non sia fondata sulla testimonianza de relato sulla quale si appunta il motivo di ricorso che - non a caso - non era stata fatta oggetto di doglianze nei motivi di appello.

Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1994 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 309,00 di multa, per il reato di cui all'art. 624 bis cod.' pen. commesso il 5 ottobre 2015 avvicinandosi in bicicletta a [OSCURATO:PERSONA] ed impossessandosi del suo telefono cellulare strappandoglielo dalle mani. Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge per essere state utilizzate ai fini della decisione le dichiarazioni rese dalla persona offesa che ha riferito: di aver visto l'autore dello scippo in un negozio di parrucchiere un paio di giorni dopo i fatti e di aver chiesto l'intervento delle forze dell'ordine; di aver saputo dagli operanti, entrati nel negozio per identificare Iannetta, che il telefono non era più recuperabile. Secondo la difesa, poiché gli operanti avevano riferito alla persona offesa il contenuto di dichiarazioni rese loro dall'indagato, le dichiarazioni del teste non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione. Così facendo, infatti, sarebbe stato aggirato il divieto previsto dall'art. 92 cod. proc. pen. in base al quale le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza. Rilevato che il motivo non era stato proposto nell'atto di gravame. L'appello era fondato, infatti, sulla ritenuta inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa e nel ricorso non sono state formulate doglianze riguardo a questo elemento di prova sul quale si fonda l'affermazione della penale responsabilità. Rilevato che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la persona offesa ha più volte ribadito di aver riconosciuto nell'imputato l'autore dello scippo nel momento stesso in cui lo subì e di aver potuto operare tale riconoscimento perché abitava nello stesso quartiere di Iannetta e lo incontrava spesso fin da quando era un bambino. Considerato che, secondo i giudici di merito, tale riconoscimento è tanto più attendibile perché, subito dopo i fatti (e prima ancora di essere indagato), Iannetta telefonò al 112 dicendo che voleva autodenunciarsi per aver commesso un reato. Ritenuto, pertanto, che l'affermazione della penale responsabilità non sia fondata sulla testimonianza de relato sulla quale si appunta il motivo di ricorso che - non a caso - non era stata fatta oggetto di doglianze nei motivi di appello. Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 17596/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris