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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15317/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sussistenza dei reati ascritti in base ad un compendio indiziario sfornito di gravità, precisione e concordanza, attribuendo illogicamente credibilità alle dichiarazioni rese dal teste Leonardi e fondando la decisione sulle non condivisibili valutazioni del c.t. del pubblico ministero piuttosto che sulle più convincenti spiegazioni fornite dal consulente tecnico della difesa, confortate dalle verifiche sulla regolarità degli acquisti e vendite di carburante in precedenza effettuate presso l'impianto di distribuzione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato; Considerato, invero, che si tratta di mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto, che neppure si confrontano con la motivazione con cui la sentenza impugnata ha già correttamente disatteso le identiche censure sollevate con l'appello (si vedano, in particolare, pagg. 8 - 13), essendosi attribuito, tra l'altro, non illogico rilievo alla contabilità non ufficiale rinvenuta presso l'impianto ed essendosi comunque argomentata la ritenuta sussistenza dei reati in modo non manifestamente illogico, con attenta analisi delle doglianze proposte con il gravame, insuscettibili di rivalutazione in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, ___2 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta la sussistenza dei reati ascritti in base ad un compendio indiziario sfornito di gravità, precisione e concordanza, attribuendo illogicamente credibilità alle dichiarazioni rese dal teste Leonardi e fondando la decisione sulle non condivisibili valutazioni del c.t. del pubblico ministero piuttosto che sulle più convincenti spiegazioni fornite dal consulente tecnico della difesa, confortate dalle verifiche sulla regolarità degli acquisti e vendite di carburante in precedenza effettuate presso l'impianto di distribuzione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato; Considerato, invero, che si tratta di mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto, che neppure si confrontano con la motivazione con cui la sentenza impugnata ha già correttamente disatteso le identiche censure sollevate con l'appello (si vedano, in particolare, pagg. 8 - 13), essendosi attribuito, tra l'altro, non illogico rilievo alla contabilità non ufficiale rinvenuta presso l'impianto ed essendosi comunque argomentata la ritenuta sussistenza dei reati in modo non manifestamente illogico, con attenta analisi delle doglianze proposte con il gravame, insuscettibili di rivalutazione in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, ___2 .
Sentenza Cassazione n. 15317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris