CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nardi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona n.359/2022 depositata il 04/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) delle Marche -previariunione di due appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] DeiTestimoni [OSCURATO:PERSONA] (di seguito più brevemente anche solo Congregazione)avverso due distinte sentenze della [OSCURATO:PERSONA] diPesaro (la prima che aveva rigettato l’impugnazione di due dinieghi diautotutela per l’attribuzione, nell’ambito di una procedura DOCFA, daNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026parte dell’Agenzia delle Entrate di rendita catastale ad un edificio destinatoesclusivamente al culto con provvedimento che si assumeva mai notificatoe la seconda che aveva, del pari, rigettato l’impugnazione di un avviso diaccertamento catastale con cui, sempre nell’ambito di una successivaprocedura DOCFA per variazione degli spazi interni, l’Ufficio avevarettificato in Euro 36.670,50 la rendita proposta a zero, ribadendo il valoregià attribuito a monte dei due provvedimenti di diniego- rigettava igravami, compensando le spese di lite.2. Il particolare, il giudice di 2° grado riteneva che la procedura diaccatastamento dell’edificio destinato al culto fosse facoltativa, ma avendola contribuente richiesto l’accatastamento, la rendita andava attribuitadall’Ufficio con il criterio della stima diretta in forza dell’art.30 DPR 1142del 1949; che gli atti di attribuzione della rendita dopo la presentazione didue denunce DOCFA non erano stati tempestivamente impugnati dallacontribuente; che la Congregazione non poteva comunque impugnare perdifetto di interesse le determinazioni della rendita da parte dell’Ufficio,perché esse non costituiscono manifestazione di una potestà impositiva,godendo l’edificio di culto di piena esenzione; che il secondo giudizioproposto avverso l’atto che aveva confermato la rendita già attribuitadall’Ufficio fosse una duplicazione del primo, considerato che l’atto ditempestivamente.3. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenzadi 2° grado, affidandosi a sei motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla Congregazione ricorrente la quale, nella memoriaNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., lafissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolare rilievoe della novità della questione di diritto sottesa al presente procedimento,avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sullanormativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unitedi questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben può escludere,nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presuppostidella trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidatodei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass., 6 settembre2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n. 26807), conla precisazione che la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, diper sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite e già assistite da un pregresso orientamento, cuila Corte fornisce il proprio contributo. Peraltro, nel caso di specie, come diseguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizio non è nemmenonuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2. Ciò posto, ragioni logico-giuridiche impongono di trattarepreliminarmente il secondo motivo e il quarto, essendo entrambi attinentialla pretesa invalidità della sentenza impugnata.3. Orbene, con il secondo motivo, la Congregazione lamenta violazionee/o falsa applicazione dell’art. 111 co. 6 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2,n. 3 e 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché della L. n. 342 del 2000, art.74, comma 1; D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 36, comma 2, nn. 2e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Motivazione apparente,perplessa e contraddittoria, nullità della sentenza per totale carenza dimotivazione in fatto e diritto in quanto: 1) completamente carentedell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione diprimo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione adisattenderle, 2) omette di esporre concisamente i motivi in fatto e dirittoNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguitoper pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove hafondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuta alla propria determinazione di non tempestivitàdell’impugnazione e che il secondo procedimento sia una duplicazione delprimo.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054). Le Sezioni Unite della Corte hanno,inoltre, chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.Numero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/202616159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.:Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concettigiuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U.09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p.3.5.]). Ancor più di recente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita,in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U.18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avutomodo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia siesaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione». (Cass 19591/2022). La mancanza dellamotivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nelcaso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) ericonducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto– nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallosvolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senzaalcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esistacome parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte inmodo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez. U. 07/04/2014,n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598).Numero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/20263.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si poneben al di sopra del c.d. minimo costituzionale atteso che dal tenore dellastessa, a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza giuridica deldecisum, si coglie chiaramente l’iter logico-giuridico che ha condotto laCTR a rigettare i gravami, così come sintetizzato nella parte in fatto dellapresente ordinanza. Il che esclude in radice la fondatezza della doglianza.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.. Secondo la Congregazione,l’Agenzia ha proceduto a una valutazione divergente dei dati di fattodichiarati dal contribuente e conseguentemente alla loro qualificazionegiuridica; i giudici di appello avrebbero, quindi, omesso di pronunciarsi sulmotivo di appello relativo alla carenza di motivazione dell’avviso diaccertamento e degli atti di rettifica impugnati e relativi all’eccesso dipotere della P.A..4.1. Il motivo è infondato.4.2. E’ orientamento consolidato di questa Corte che ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile allasoluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando ladecisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, necomporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass.02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). E’ stato quindi ritenutoche non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice inordine ad un motivo di impugnazione, la decisione adottata comportinecessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che talevizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa unadecisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione delNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026caso concreto (Cass. 04/06/2019, n. 1525).4.3. Nel caso di specie, deve, pertanto, ritenersi che non vi sia stataomessa pronuncia sull’eccezione nullità dell’atto di accertamento perviolazione dell’obbligo motivazionale, ma rigetto implicito della stessa,considerato che la CTR, avendo considerato nel merito legittimal’attribuzione della rendita da parte dell’Ufficio, oggetto degli accertamentiimpugnati, ha implicitamente ritenuto infondato il motivo concernente lapretesa invalidità formale degli stessi.5. A questo punto occorre esaminare i restanti motivi. Con il terzomotivo, la Congregazione si duole della violazione e/o falsa applicazionedell’art. 30 D.P.R. 1142/1949; della violazione degli artt. 5, 6, 9 e 10 delR.D.L. n. 652 del 1939 e dell’art. 36 D.P.R. n. 917/1986, art. 16 co. 8D.P.R. 380/2011; artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., art.1, co. 244 della legge n.190 del 2014 nella parte in cui attribuisce valore normativo alla Circolaren.6/2012 dell’Agenzia del Territorio (linee guida operative per ladeterminazione della rendita catastale) la quale richiama i paragrafi 47 e48 dell'Istruzione III del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Laricorrente sostiene che la CTR abbia omesso un’interpretazione armonica esistematica di tutte le norme di riferimento compatibile con i principiCostituzionali di cui agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. e abbia illegittimamenteritenuto che solo ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 1142/1949 agli edificidestinati a culto e non locati, debba essere obbligatoriamente attribuitauna rendita. Assume che, così facendo, il giudice di appello abbia svuotatototalmente di significato e portata normativa le altre disposizioni indicatecome violate, con le quali, il legislatore, per gli immobili destinati al culto enon locati, ha previsto una assoluta incapacità di produrre reddito e che inragione di ciò non vada attribuita la rendita anche in virtù della nonobbligatorietà dell’iscrizione al Catasto.5.1. Il motivo è infondato.5.2. Ritiene questa Corte di dovere dare continuità all’indirizzoNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026inaugurato con la sentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che inrelazione ad un bene di culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. inVentimiglia, ha ritenuto corretta una rendita di valore diverso da zero - edi recente confermato da Cass., 19/11/2024 n. 29823.5.3. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:5.4. - con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);5.5. - l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);5.6. - la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 eNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026dalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;5.7. - secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;5.8. - ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.5.9. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento – di cui la CTR hafatto corretta applicazione – va in questa sede ribadito non apparendo,peraltro, decisive, in senso contrario, le considerazioni svolte dalla parteNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026ricorrente.5.10. Va osservato, in particolare, che la Congregazione assume, insintesi, che nel caso degli edifici di culto, non essendo considerati glistessi, di per sé, produttivi di reddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917del 1986, se non sono oggetto di locazione, sarebbe preclusa la possibilitàdi attribuire una rendita catastale, neppure con finalità inventariali. Ciòsarebbe confermato dall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale unimmobile inadatto a produrre un reddito non potrebbe essere iscritto incatasto, e dall’art. 6 del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco ditipologie di immobili non espressivi di reddito per loro natura, dispensatidall’iscrizione in catasto ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nellaCircolare n. 134 del 1941 del Ministero delle finanze e dalla circolaredell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta alegge ex art.1, comma 244, n. 190/2014, qualificandola norma di rangosuperiore.5.11. Secondo le norme citate, quindi, a dire della ricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia risiede nell’art. 3, comma 2, del d.m. n.28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili da iscrivere in catastosenza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso di costruzione, lastricisolari), tesi che non considera che il d.m. citato è una fonte normativasecondaria (regolamento) e, come tale, non può derogare, modificare oabrogare le disposizioni contenute in fonti di rango primario, quali il r.d.l.n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.Numero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/20265.12. Giova ribadire che questa la Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastalee presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita. Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.5.13. Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avvisodi questo Collegio, la CTR, come sopra anticipato, abbia fatto buongoverno dei principi sin qui esposti, non apparendo condivisibile la letturadelle disposizioni normative in questione propugnata dalla Congregazione,Numero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamatase è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 deld.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, inquesta diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamentecontemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inmateria di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.5.14. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.5.15. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.5.16. Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.5.17. Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026formulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.5.18. Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.5.19. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte ricorrente, relative allemodalità di determinazione della rendita catastale degli immobili dellecategorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loro natura econtenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo per orientarel’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.5.20. Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessaimpartisce istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.5.21. In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.5.22. Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,Numero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.5.23. Sotto altro profilo deve rilevarsi che l’art. 10 r.d.l. 652/1939, invigore dal 9 giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs.514/1948 così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliaricostituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge8 giugno 1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attivitàindustriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estraneaalle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata constima diretta per ogni singola unità. 2. Egualmente si procede per ladeterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari che nonsono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle lorocaratteristiche”.5.24. L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,Numero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.5.25. Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.5.26. In definitiva, la CTR ha fatto buon governo di siffatta normativa,risultando palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di una renditadiversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).6. Passando all’esame dei restanti motivi, con il quinto la ricorrente siduole della violazione degli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione e degli artt. 9,11, 14 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; dell’art. 10 Trattatoc.p.c. Discriminazione diretta e indiretta. Discriminazione e nonimparzialità dell’Agenzia rispetto agli altri edifici di culto cattolici conNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026grande valore storico-artistico e architettonico registrati in Catasto senzarendita. Discriminazione nel determinare una rendita all’edificio E/7 comese l’immobile appartenesse ad altra categoria speciale (opifici, industriale,cava, etc.).6.1. Il motivo è inammissibile.6.2. Il giudizio d'appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata,non risulta aver avuto ad oggetto la questione dedotta con il motivo inesame. E’ noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dallerichieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuovequestioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto noncompiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali delgiudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento diquesta Corte, qualora una determinata questione giuridica - che implichiun accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede dilegittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto (tra le piùrecenti vedi Cass. 24/01/2019, n. 2038).6.3. In ogni caso, il motivo è comunque anche infondato considerato che,nel caso di specie, l’attribuzione di una rendita diversa da zero, è dovuta,in ragione di quanto già ampiamente esposto trattando il terzo motivo, inbase alla corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento,valevole nella generalità dei casi in relazione ai beni di culto e taleNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026orientamento non contrasta con i principi costituzionali di capacitàcontributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).7. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza violazionedell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c, assumendo che laCongregazione non abbia mai attribuito una rendita in sede didichiarazione DOCFA sia prima del 2011 sia dopo i lavori edilizi del 2014.Sostiene che la sentenza abbia omesso di esaminare tale fatto decisivoper la controversia espressamente oggetto della domanda di appello,deducendo che l’intervento dell’Agenzia che non contesta la destinazionecatastale E/7 non sia di mero aumento del valore ma integralmentecreativo o costitutivo di una rendita e come tale deve essereadeguatamente e specificamente motivato così come eccepito sin dalprimo grado di giudizio.7.1. Il motivo è inammissibile.7.2. E’ opinione consolidata di questa Corte che per superarel’inammissibilità di cui all’art.360 4° comma c.p.c. nel caso di c.d. “doppiaconforme”, la parte che deduca un motivo ai sensi delll’art.360 primocomma n.5) c.p.c. è gravata dall’onere di specificare in ricorso le ragioni difatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e disecondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse (vedi Cass. n.5947/2023, Cass.n. 26774/2016). Di ciò la ricorrente non si è fatta carico,con conseguente inammissibilità del motivo in esame.8. Occorre, infine, procedere ad esaminare il primo motivo con cui laricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 D.Lgs.546/1992 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione degli artt. 53, 97e 113 Cost e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.,sostenendo che, anche se il legislatore ha previsto espressamente che gliNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026sentenza abbia “creato” un inesistente principio di inoppugnabilità. Oltre aciò, assume che a fronte dell’esenzione ex lege degli edifici di culto,l’attività dell’Agenzia che impone l’obbligatorietà dell’attribuzione di unarendita, non ha alcun fine pubblico o interesse utile, è quindi inquadrabilequale eccesso di potere in contrasto con i doveri di cui agli artt. 53 e 97Cost.8.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.8.2. E’ inammissibile perché la censura non tiene conto, che la sentenzaimpugnata poggia su una pluralità di ragioni idonee a sostenereautonomamente la pronuncia di rigetto dell’appello e si appunta solosull'argomentazione conclusiva della sentenza in ordine alla carenza diinteresse all’impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita.8.3. In particolare, la CTR ha ritenuto che l’Ufficio legittimamente avesseproceduto all’attribuzione della rendita all’edificio di culto in considerazionedelle istanze DOCFA presentate dalla Congregazione. Il che costituisceautonoma ratio decidendi, rispetto a quella ulteriore oggetto, in parte, delpresente motivo che si sostanzia nell’affermazione finale della CTR circa lacarenza di interesse della contribuente all’impugnazione degli atti didalle imposte statali e locali.8.4. Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dallaCorte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede dilegittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognunadelle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi allacassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombentecensuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tuttefondate (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985del 2019; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez. U 34476 del 2019).8.5. Nel caso di specie, considerato che le censure relative all’autonomaratio decidendi, costituita dall’affermata legittimità dell’attribuzione dellaNumero registro generale 26567/2022Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 18311/2026Data pubblicazione 06/06/2026rendita all’edificio di culto, sono risultate in parte infondate e in parteinammissibili, si realizza la sopravvenuta carenza di interesseall’impugnazione della ratio oggetto del motivo in esame, posto che l’altra,rimasta indenne alle censure della ricorrente, è di per sé sufficiente asorreggere la decisione impugnata.8.6. Per il resto, ossia nella parte in cui si assume l’eccesso di poteredell’Agenzia, il motivo è comunque infondato in ragione della pienalegittimità, nel caso di specie, dell’attribuzione della rendita da partedell’Ufficio per quanto ampiamente dedotto trattando del terzo motivo, cuisi rinvia.9. In definitiva, il ricorso va rigettato.10. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, compensa tra le parti le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/3/2026.[OSCURATO:PERSONA]