CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa in qualità di mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesadall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo,2 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in person a del suo legale rappresentante –intimato– avverso la sentenza n. 1865/2018 del 4.7 .2018, depositata il 6.9.2018,della Corte di Appello di Catania , mai notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 . 6. 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.3577/2012, depositata il 19.11.2012, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in accoglimento Oggetto: cessione crediti in blocco legittimazione cessionario dell'opposizione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., revocava il decreto ingiuntivo n.1307/2010, emesso dal predetto Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 116.244,46 oltre interessi e spese, quale saldo passivo del conto corrente ordinario, non affidato, n.15977H, acceso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., esclusivamente per il pagamento delle rate di mutuo. Dichiarava il credito insussistente per carenza di prova delle operazioni registrate con la voce "add. prodotti derivati OTC" per oltre € 100 mila, nonchéinteressi e competenze per complessivi € 2 mila, stante la contestazione della società opponente e la carenza di giustificazione dei suddetti addebiti da parte della Banca opposta che si era limitata a richiamarsi alla lettera in atti, che tuttavia non costituiva riconoscimento di debito. Con atto di citazione, notificato il 20.5.2013, la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza rilevando la erronea applicazione dell'art. 832 c.c. atteso che le annotazioni sul conto potevano essere contestate o disconosciute solo in modo preciso e circostanziato; inoltre era ben nota la voce di addebito per prodotti derivati OTC, costituendo tale voce l'annotazione del pagamento delle rate di mutuo fondiario che venivano addebitate sul conto corrente del cliente a seguito di espressa autorizzazione del predetto. Con il secondo motivo di gravame contestava la erronea valutazione delle prove documentali fornite ed in particolare gli estratti conto prodotti dalla banca e la proposta di rientro dallo scoperto formulata dal difensore del cliente, con comunicazione del 11.3.2010. Con l'ultimo motivo censurava la statuizione per la condanna alle spese di lite non avendo considerato il comportamento contraddittorio e dilatorio tenuto dalla società appellata. Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre il pagamento delle spese di entrambi i gradi. La Corte di Appello di Catania rigettava il gravame precisando che:a) nel giudizio di I grado, a fronte dell’eccepita omessa comunicazione degli estratti conto da parte della banca, non era stata fornita prova alcuna sul loro invio; b) le contestazioni del correntista erano specificamente dirette alla voce “addebito per prodotti derivati OTC” e su tali contestazioni i chiarimenti erano stati forniti soltanto nel giudizio di appello e non in I grado; riteneva inoltre che il chiarimento fornito fosse inadeguato poiché con la dizione OTC si fa riferimento ai c.d. derivati e non ad un contratto di mutuo; c) la lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva essere considerata un riconoscimento di debito , ma soltanto una proposta transattiva includente un piano di smobilizzo del contratto di mutuo e quindi del conto corrente. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].,ha presentato ricorso per cassazione contre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: Ex art. 360, nn.3 e 4, c.p.c. Inammissibilità della contestazione degli estratti conto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1832 c.c. e 112 c.p.c. La ricorrente deduceva che la società non aveva mai eccepito la mancata ricezione degli estratti conto e dalla lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si poteva dedurre la loro conoscenza. La contestazione sarebbe anche generica nella sua formulazione ed in ogni caso la contestazione dell’addebito presuppone che venga dedotto in giudizio il rapporto dal quale scaturisce che nel caso di specie è il solo conto corrente. 2. Con il secondo motivo: Ex art. 360, nn.3 e 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988,1362 e ss. e 2697 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Errata valutazione delle prove offerte. La lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stata valutata erroneamente come piano di smobilizzo e non come atto di riconoscimento del debito. In ogni caso gli addebiti per derivati OTC non implicano la valutazione del rapporto da cui scaturiscono ed il saldo sarebbe stato riconosciuto dalla società.La possibilità che tale conoscenza potesse essere dedotta dalla lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è questione interpretativa rispetto ad un fatto non censurabile in questa sede. 3.Con il terzo motivo: Errata statuizione sulle spese. La Corte non avrebbe sanzionato il comportamento scorretto della società che nel giudizio avrebbe negato il credito riconosciuto in via stragiudiziale. 3.1 Pr eliminarmente, va rilevata l’assenza di prova della legittimazione attiva della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituita per la prima volta nel giudizio di legittimità, la quale dichiara in premessa di agire in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta sarebbe cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, pervenutole, nell’ambito di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della quale è stata pronunciata la sentenza di appello impugnata. Sennonché la ricorrente non dichiara di produrre l’atto di cessione che evoca, e il fatto che dichiari che la cessione sarebbe stata regolarmente pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della norma predetta – pubblicazio ne anch’essa non provata con alcun documento che si dichiari di allegare al ricorso – non vale ad eliminare il difetto di prova del fatto costitutivo della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, anche considerando che la parte intimata non si è costituita e non ha, quindi, implicitamente o esplicitamente riconosciuta la legittimazione attiva di controparte (Cass., n. 24798/2020 ; C ass., n. 4 116 /2016 ; Cass., n. 11650/2006). 4.Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-