Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:577
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]138/05
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] en Voedselkwaliteit
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi — Direttiva 91/414/CEE — Art. 8 — Direttiva 98/8/CE — Art. 16 — Poteri degli Stati membri durante il periodo transitorio»
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 4 maggio 2006
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Biocidi — Direttiva 98/8
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8/CE, art. 16, n. 1; direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 2)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414
(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 2)
3.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414
(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 2)
4.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414
(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 3)
5.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414
(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 8, n 3)
1. L’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, che prevede un periodo transitorio
nel corso del quale gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare i loro sistemi nazionali, anche laddove non
siano conformi a tale direttiva, ha lo stesso significato dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, relativa all’immissione
in commercio dei prodotti fitosanitari, che consente ad uno Stato membro, per la durata di un periodo transitorio, di autorizzare
l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I
della direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva.
(v. punto 37, dispositivo 1)
2. L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che consente ad uno
Stato membro, per la durata di un periodo transitorio, di autorizzare l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di
prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I della direttiva medesima e già presenti sul
mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva, non istituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10,
secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 91/414 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all’art. 8,
n. 2, della detta direttiva, gli Stati membri si astengano dall’adottare disposizioni tali da compromettere seriamente il
conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva medesima. Più in particolare, agli Stati membri non è consentito, durante
il detto periodo transitorio, modificare la normativa pertinente in termini tali da poter consentire l’autorizzazione di un
prodotto fitosanitario ricompreso nella sfera di applicazione di tale disposizione, senza prendere debitamente in considerazione
gli effetti che il prodotto stesso può produrre sulla salute umana ed animale nonché sull’ambiente. Parimenti, le decisioni
relative alle autorizzazioni non possono essere adottate se non sulla base di una relativa documentazione comprendente gli
elementi necessari affinché i detti effetti possano essere effettivamente valutati.
(v. punto 48, dispositivo 2)
3. L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato
nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari
contenenti sostanze attive non ricomprese nell’allegato I della direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla
data di notificazione della direttiva stessa, tale Stato membro non è tenuto ad osservare le disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 8,
n. 3, della direttiva medesima.
(v. punto 51, dispositivo 3)
4. Un riesame ai sensi della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, presuppone che
il prodotto fitosanitario in questione sia già stato oggetto di un’autorizzazione e che quest’ultima sia ancora valida al
momento del riesame. Peraltro, dal combinato disposto degli artt. 4, n. 5, e 8, n. 3, della direttiva 91/414 risulta che l’oggetto
di tale riesame non consiste in una nuova valutazione di un principio attivo isolato, bensì in quella del prodotto fitosanitario
finale, e che un tale riesame è effettuato su iniziativa delle autorità nazionali e non su quella dei singoli interessati.
Spetta al giudice del rinvio accertare se l’esame operato in occasione dell’applicazione di una normativa nazionale che esonera
dai divieti previsti dalla detta normativa taluni prodotti fitosanitari contenenti un principio attivo corrisponda a tutte
le caratteristiche di un riesame ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, e, segnatamente, a quelle così precisate.
(v. punti 53-55, dispositivo 4)
5. L’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che prevede che, laddove
autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ricompresa nell’allegato I e già presente
sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva, gli Stati membri, prima di procedere a tale esame, debbono
applicare il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lett. b), punti da i) a v), nonché lett. da c) a f), tenendo conto delle
disposizioni nazionali relative ai dati da fornire, dev’essere interpretato nel senso che esso contiene unicamente disposizioni
relative alla fornitura di dati preliminari al riesame.
(v. punto 58, dispositivo 5)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 settembre 2006 (
*
)
«Autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi –Direttiva 91/414/CEE – Art. 8 – Direttiva 98/8/CE – Art. 16 – Poteri degli Stati membri durante il periodo transitorio»
Nel procedimento C‑138/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep
voor het bedrijfsleven ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 22 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2005, nella causa
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] en Voedselkwaliteit,
con l’intervento di:
LTO Nederland,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai
sigg. J. Klučka (relatore) e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. Rutteman, in qualità di agente;
– per il governo olandese, dalle sig.re H.G. Sevenster e M. de Mol, in qualità di agenti;
– per il governo danese, dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Doherty e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 4 maggio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni transitorie della direttiva del Consiglio
15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), e della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123,
pag. 1).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») e il [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità
degli alimenti; in prosieguo: il «Ministro»), in merito ad una procedura prevista dalla normativa olandese per il rilascio
delle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti pesticidi.
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 91/414
3 Ai termini del nono ‘considerando’ della direttiva 91/414:
«(…) le condizioni di autorizzazione debbono garantire un elevato livello di protezione onde evitare soprattutto che vengano
autorizzati prodotti fitosanitari i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente non siano stati adeguatamente
studiati; (…) la protezione della salute dell’uomo e degli animali e la protezione dell’ambiente sono prioritarie rispetto
all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale».
4 Conformemente all’art. 2, n. 1, della direttiva medesima, per «prodotti fitosanitari» si intendono «le sostanze attive e i
preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui vengono consegnate all’utilizzatore» e principalmente
destinate a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali dagli organismi nocivi. Ai sensi dell’art. 2, n. 4, di tale direttiva,
le sostanze attive sono definite quali «le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un’azione generale o specifica»
sugli organismi nocivi o sui vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali.
5 Ai termini dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva stessa, gli Stati membri provvedono affinché un prodotto fitosanitario
venga autorizzato unicamente se «le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi
stabilite» nonché quelle indicate nel n. 1, lett. b)‑f), dell’articolo medesimo.
6 L’art. 8 della direttiva 91/414 attiene alle misure transitorie e derogatorie. Il n. 2 del detto articolo così recita:
«In deroga all’articolo 4 e fatte salve le disposizioni del terzo comma nonché della direttiva 79/117/CEE, uno Stato membro
può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio
nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già
sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima.
(…)»
7 A termini del n. 3 del medesimo art. 8, «laddove autorizzino il riesame dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive
di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, prima di procedere a tale esame, debbono applicare il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), punti da i) a v), nonché lettere da c) a f), tenendo conto delle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire».
8 Ai termini dell’art. 13, n. 6, della direttiva medesima, «per le sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica
della presente direttiva, gli Stati membri potranno continuare nel rispetto delle disposizioni del Trattato ad applicare le
norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti, sino a che dette sostanze non saranno iscritte
nell’allegato I».
9 Ai sensi del successivo art. 23, l’attuazione della direttiva deve aver luogo «entro un termine di due anni a decorrere dalla
data della notifica».
La direttiva 98/8
10 La direttiva 98/8 attiene ai prodotti, precedentemente conosciuti quali pesticidi ad uso non agricolo, utilizzati per la lotta
contro gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o manufatti.
11 A termini dell’art. 5, n. 1, della detta direttiva, gli Stati membri autorizzano un prodotto biocida unicamente qualora «il
suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti», sempreché
sussistano taluni altri requisiti.
12 L’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, relativo alle misure transitorie, prevede che «uno Stato membro può, per un periodo
di 10 anni (…), continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul
mercato. Esso può, in particolare, secondo le norme nazionali, autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio
di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell’allegato I o I A (…)». Tuttavia, tali principi attivi devono trovarsi
già in commercio entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della direttiva stessa, quali principi
attivi di un biocida per scopi diversi da quelli di ricerca e sviluppo scientifici o di ricerca e sviluppo della produzione.
La normativa nazionale
13 L’art. 2, primo comma, della legge sui pesticidi (Bestrijdingsmiddelenwet) del 1962 (Stb. 1962, n. 288), come modificato dalla
legge 6 febbraio 2003 (Stb. 2003, n. 62; in prosieguo: la «Bmw»), così recita:
«È fatto divieto di fornire, disporre o tenere in giacenza, far circolare o utilizzare nei [OSCURATO:PERSONA] un pesticida che non
risulti essere stato autorizzato ai sensi della presente legge, o, nel caso di biocidi a basso rischio, registrato».
14 L’art. 3, primo comma, della Bmw è principalmente volto a trasporre le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 91/414.
In particolare, il detto art. 3, primo comma, fissa, da un lato, alla lett. a), punti 1‑10, requisiti essenzialmente corrispondenti
a quelli indicati dall’art. 4, n. 1, lett. b), punti i)‑v), della direttiva medesima e, dall’altro, alle lett. b)‑d), requisiti
essenzialmente corrispondenti a quelli fissati dall’art. 4, n. 1, lett. c)‑e) della direttiva stessa. L’art. 3, lett. a),
della Bmw è volto a trasporre le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della detta direttiva.
15 L’art. 16aa della Bmw, entrato in vigore l’8 febbraio 2003, così recita:
«1. Ove gli interessi dell’agricoltura lo rendano imperativo, il Ministero può concedere esenzioni o deroghe con riguardo al disposto
degli artt. 2, n. 1, e 10, nn. 1 e 2, con riguardo ad un prodotto fitosanitario che contenga un principio attivo:
a. consegnato già prima del 26 luglio 1993;
b. non figurante in un regime comunitario, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), e
c. nei confronti del quale venga avviato o proseguito dopo il 26 luglio 2003 l’esame di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva
[91/414].
2. Le esenzioni o le deroghe possono essere subordinate a disposizioni specifiche. Esse possono essere concesse con determinate
restrizioni e possono essere revocate in qualsiasi momento».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
16 In data 21 aprile 2004, il Ministro emanava, in base all’art. 16aa della Bmw, il decreto sulle esenzioni riguardanti i prodotti
fitosanitari per l’anno 2004 (besluit «Vrijstellingen gewasbeschermingsmiddelen 2004», Stcrt. 2004, n. 77, in prosieguo: il
«decreto 21 aprile 2004»), con cui esonerava dai divieti sanciti dagli artt. 2, primo comma, e 10, primo comma, della Bmw
gli utilizzatori indicati nel decreto medesimo per le culture ivi descritte, subordinatamente al rispetto delle norme di utilizzazione
di cui al capitolo I dell’allegato del decreto stesso, con riguardo alla fornitura, alla detenzione, allo stoccaggio, all’importazione
o all’utilizzazione nei [OSCURATO:PERSONA] di prodotti fitosanitari indicati nel medesimo capitolo I. Il decreto 21 aprile 2004 è
scaduto il 1° gennaio 2005.
17 Con il decreto 28 aprile 2004, recante modifica del decreto 21 aprile 2004 (besluit «[OSCURATO:PERSONA] vrijstellingen gewasbeschermingsmiddelen
2004», Stcrt. 2004, n. 82; in prosieguo: il «decreto 28 aprile 2004»), il Ministro aggiungeva all’allegato I del decreto 21
aprile 2004 tredici sezioni riguardanti applicazioni specifiche di taluni prodotti fitosanitari per i quali venivano concesse
deroghe ai menzionati divieti.
18 Avverso il decreto 28 aprile 2004 la [OSCURATO:PERSONA] et la [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: le «Fondazioni»)
proponevano opposizione, con lettera 9 giugno 2004.
19 Con decisione del Ministro 18 ottobre 2004, le censure delle Fondazioni venivano dichiarate parzialmente irricevibili e parzialmente
infondate.
20 Il 28 ottobre seguente la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso quest’ultima decisione dinanzi al College van Beroep voor het
bedrijfsleven il quale, a fronte, sostanzialmente, di un problema concernente la compatibilità dell’art. 16aa della Bmw con
il diritto comunitario, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 8 della direttiva [91/414] si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali successivamente alla
scadenza del termine di cui all’art. 23 di tale direttiva.
2) Se l’art. 16 della direttiva [98/8] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione possiede lo stesso significato
di quello dell’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414].
3) Se l’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414] debba essere interpretato nel senso che esso istituisce l’obbligo di mantenimento
dello status quo (obbligo di “standstill”), nel senso che uno Stato membro non possa modificare il proprio sistema o la prassi
abitualmente seguita se non nei limiti in cui tale modificazione istituisca una valutazione preliminare ai fini dell’autorizzazione
di un prodotto fitosanitario ai sensi della direttiva stessa.
4) Nel caso di soluzione negativa alla questione sub 3:
se l’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414] ponga restrizioni alle modifiche della normativa nazionale relativa all’immissione
sul mercato di prodotti biocidi e, in caso affermativo, quali siano tali restrizioni.
5) In caso di soluzione negativa alla questione sub 4):
alla luce di quali criteri occorra valutare l’eventuale sussistenza di provvedimenti che compromettano gravemente il risultato
prescritto dalla direttiva [91/414].
6) In caso di soluzione negativa alla questione sub 2):
a) Se l’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414] debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione
in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non previste dall’allegato I della
detta direttiva e già in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell’art. 4
della direttiva medesima.
b) Se l’art. 8, n. 2, della direttiva [91/414] debba essere inoltre interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi
l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non previste dall’allegato
I della detta direttiva e già in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto
nell’art. 8, n. 3, della direttiva medesima.
7) Se l’art. 8, n. 3, della direttiva [91/414] debba essere interpretato nel senso che la nozione di riesame nell’accezione di
cui alla detta disposizione includa parimenti la valutazione di una nuova applicazione di un prodotto fitosanitario già in
commercio, valutazione nell’ambito della quale occorra accertare la sussistenza di rischi inaccettabili per l’utilizzatore
o per il lavoratore, per la salute e per l’ambiente, nel contesto di una misura provvisoria a norma dell’art. 16aa della legge
sui pesticidi.
8) Se l’art. 8, n. 3, della direttiva [91/414] debba essere interpretato nel senso che esso contiene unicamente disposizioni
aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari ad un riesame ovvero se tale disposizione debba essere intesa nel senso
che i requisiti ivi indicati siano parimenti determinanti in ordine alle modalità di predisposizione ed effettuazione del
riesame».
Sulla domanda di riapertura della fase orale
21 Con lettera 18 maggio 2006, il governo olandese ha chiesto alla Corte di disporre, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di
procedura, la riapertura della fase orale. Il detto governo adduce, a titolo di motivazione della richiesta, che le conclusioni
dell’avvocato generale relative alla quinta questione si fonderebbero su un’interpretazione erronea delle normative olandese
e comunitaria.
22 Le conclusioni dell’avvocato generale non terrebbero conto, in primo luogo, dell’obbligo imposto dalla normativa olandese
ai richiedenti un’autorizzazione di immissione in commercio di un prodotto fitosanitario di presentare documentazione dettagliata
al Ministro competente. In secondo luogo, il governo olandese deduce che, contrariamente a quanto indicato dall’avvocato generale,
il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 91/414 non riguarderebbe altro che la possibilità di autorizzare provvisoriamente
prodotti fitosanitari contenenti un principio attivo non ricompreso nell’allegato I della direttiva medesima e non ancora
sul mercato a distanza di due anni a decorrere dalla notificazione della direttiva stessa.
23 A tal riguardo, la Corte può disporre, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, la
riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere
sufficientemente istruita ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di
dibattito tra le parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C‑17/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑665, punto 18, e sentenza 14
dicembre 2004, causa C‑210/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11893, punto 25).
24 Orbene, tale ipotesi non ricorre nella specie. Infatti, da un lato, il governo olandese si limita sostanzialmente a commentare
le conclusioni dell’avvocato generale, senza dedurre elementi di fatto o disposizioni normative sui quali l’avvocato generale
si sarebbe fondato e che non sarebbero stati oggetto di dibattito tra le parti. D’altro canto, si deve rilevare che la Corte,
alla luce degli elementi di cui dispone, è sufficientemente istruita per rispondere a tutte le questioni sollevate.
25 Conseguentemente, la domanda di riapertura della fase orale del procedimento dev’essere respinta.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
26 Nelle proprie osservazioni presentate alla Corte il governo francese formula, in limine, dubbi in ordine alla ricevibilità
di taluni quesiti pregiudiziali.
27 Il detto governo rileva, anzitutto, che il giudice del rinvio si richiama, nella sua prima questione pregiudiziale, genericamente
all’art. 8 della direttiva 91/414, senza precisare quale dei commi del detto articolo, riguardanti fattispecie notevolmente
differenti, sia quello interessato. Il governo francese osserva, inoltre, che l’art. 23 della detta direttiva riguarda unicamente
l’applicazione dell’art. 10, n. 1, secondo trattino, della medesima, relativo alle procedure di mutuo riconoscimento, in relazione
con talune esigenze indicate nell’art. 4 della direttiva stessa. Tale questione sarebbe quindi irricevibile, in quanto la
soluzione non sarebbe necessaria ai fini della decisione della causa principale.
28 Infine, il governo francese deduce l’irricevibilità della seconda questione, in quanto la causa principale verterebbe unicamente
sui prodotti fitosanitari e non anche sui prodotti biocidi.
29 A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i
giudici nazionali, istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia
e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze
di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza,
sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale
vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare,
sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4921, punto 59; 19 febbraio 2002, causa C‑35/99, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1529, punto 24, e 10 novembre 2005, causa C‑316/04, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9759,
punto 29).
30 Tuttavia, la Corte ha parimenti precisato che, in ipotesi eccezionali, spetta ad essa esaminare le circostanze in cui viene
adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa
244/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3045, punto 21). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata
da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non abbia
alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura teorica
o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che
le vengono sottoposte (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 61; [OSCURATO:PERSONA], punto 25, e [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], punto 30).
31 Nella specie, non emerge in modo manifesto che le questioni sollevate dal giudice del rinvio ricadano in una delle fattispecie
descritte.
32 Da un lato, sebbene il College van Beroep voor het bedrijfsleven non abbia indicato, nella prima questione pregiudiziale,
i commi dell’art. 8 della direttiva 91/414 cui esso ha inteso far riferimento, il detto giudice ha nondimento fornito alla
Corte tutti gli elementi necessari affinché quest’ultima sia in grado di fornirgli una risposta utile. Infatti, emerge inequivocabilmente
dalla decisione di rinvio che il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha fatto implicitamente riferimento ai nn. 2 e
3 del detto art. 8, in quanto relativi ai prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non elencati nell’allegato I della
direttiva medesima, già presenti sul mercato due anni dopo la data di notificazione di quest’ultima, nonché al n. 1 dell’art. 23
della direttiva stessa, nella parte in cui fissa il termine di trasposizione a due anni a decorrere dalla data della detta
notifica.
33 D’altro canto, benché l’art. 16aa della Bmw trovi applicazione, alla luce del suo tenore letterale, unicamente ai prodotti
fitosanitari (gewasbeschermingsmiddelen), non può sostenersi che l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 98/8 non presenti
manifestamente alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale ovvero che il problema posto sia
di natura ipotetica. Infatti, richiamandosi al punto 44 della sentenza 3 maggio 2001, causa C‑306/98, Monsanto ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3279),
in cui la Corte ha affermato che la direttiva 98/8 contiene disposizioni relative all’immissione in commercio dei prodotti
che presentino svariate analogie con quelli oggetto della direttiva 91/414, e chiedendo, sostanzialmente, se le disposizioni
dell’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, secondo cui uno Stato membro può, nel corso del periodo transitorio, continuare
ad applicare il proprio sistema o le proprie prassi vigenti ai fini dell’immissione in commercio di prodotti biocidi, siano
parimenti contentute nell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, il giudice del rinvio ha sufficientemente dimostrato la fondatezza
della seconda questione pregiudiziale.
34 Conseguentemente, tutte le questioni pregiudiziali sollevate sono ricevibili.
Sul merito
Sulla seconda questione
35 Con la seconda questione, che appare opportuno esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, malgrado
formulazioni differenti, i regimi transitori previsti all’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8, da un lato, e all’art. 8, n. 2,
della direttiva 91/414, dall’altro, possiedano lo stesso significato.
36 Si deve rammentare che, ai punti 59-63 della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha già
risolto identica questione in senso affermativo.
37 La seconda questione pregiudiziale dev’essere quindi risolta nel senso che l’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 possiede
lo stesso significato dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.
Sulla terza, quarta e quinta questione
38 Con la terza, quarta e quinta questione pregiudiziale, che appare opportuno analizzare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, sostanzialmente, se l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 debba essere interpretato nel senso che esso istituisce
un obbligo di «standstill», ovvero se la detta disposizione contenga altre restrizioni al potere degli Stati membri di modificare,
nel corso del periodo transitorio, i loro sistemi di autorizzazione esistenti. Più in particolare, il detto giudice chiede
se il menzionato articolo osti all’adozione di una normativa nazionale che non preveda l’obbligo, per il richiedente dell’autorizzazione
all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario nel corso del detto periodo, di presentare relativa documentazione
e che non imponga all’autorità competente di esaminare se il prodotto fitosanitario di cui trattasi nonché i suoi principi
attivi non arrechino pregiudizio alla protezione della salute umana ed animale nonché dell’ambiente, ove l’unico requisito
legale ai fini dell’autorizzazione sia costituito dalla sussistenza di una necessità urgente nell’interesse dell’agricoltura.
39 Occorre anzitutto rilevare che l’eventuale esistenza di un obbligo di «standstill» non può essere dedotta dal tenore stesso
dell’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, articolo che non contiene alcuna formulazione esplicita in tal senso (v., per analogia,
la menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], punto 37).
40 Ne consegue che l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 non può essere interpretato nel senso che istituisca un obbligo di
«standstill».
41 Tuttavia, il diritto degli Stati membri di modificare, nel corso del periodo transitorio istituito dall’art. 8, n. 2, della
direttiva 91/414, i rispettivi sistemi di autorizzazione dei prodotti fitosanitari non può essere considerato illimitato (v.,
per analogia, la menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], punto 41).
42 Si deve infatti rammentare che, se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare le misure di recepimento di una direttiva
prima della scadenza del termine previsto a tal fine, dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo
comma, CE nonché dalla direttiva stessa risulta che, in pendenza di tale termine, essi devono astenersi dall’adottare disposizioni
che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa (sentenza 18 dicembre
1997, causa C‑129/96, Inter‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7411, punto 45). Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda
un periodo transitorio, come quello previsto dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 (v., per analogia, la menzionata sentenza
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], punto 42).
43 A tal riguardo si deve rilevare che la direttiva 91/414 non si prefigge solamente l’obiettivo del miglioramento della produzione
vegetale e dell’eliminazione degli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti vegetali, bensì parimenti quello della
protezione della salute umana ed animale nonché dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza 9 marzo 2006, causa C‑174/05, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2443, punto 30).
44 Ciò premesso, agli Stati non è consentito, a pena di compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla
direttiva, modificare – nel corso del periodo transitorio istituito dall’art. 8, n. 2, della direttiva – la normativa pertinente
in termini tali da poter consentire l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario ricompreso nella sfera di applicazione di
tale disposizione, senza prendere debitamente in considerazione gli effetti che il prodotto stesso può produrre sulla salute
umana ed animale nonché sull’ambiente.
45 La presa in considerazione di tali effetti da parte delle autorità di uno Stato membro esige, inoltre, che le decisioni relative
alle autorizzazioni vengano adottate solamente sulla base di una documentazione comprendente gli elementi necessari affinché
i detti effetti possano essere effettivamente valutati.
46 A tal riguardo, l’art. 13, n. 6, della direttiva 91/414 – ai sensi del quale, in deroga al precedente n. 1 del medesimo articolo,
gli Stati membri possono continuare, nel corso del periodo transitorio, ad applicare, nel rispetto del Trattato CE, le normative
nazionali previgenti relative alle esigenze di informazione – non può essere interpretato nel senso che esso consenta agli
Stati membri di esonerare totalmente i soggetti che richiedano l’autorizzazione per un prodotto fitosanitario dall’obbligo
di presentare la relativa documentazione.
47 Spetta al giudice del rinvio valutare se la normativa nazionale oggetto della causa principale rispetti i requisiti indicati
supra ai punti 44 e 45 della presente sentenza.
48 La terza, quarta e quinta questione pregiudiziale devono essere quindi risolte nel senso che l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414
non istituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 91/414
impongono che, durante il periodo transitorio di cui all’art. 8, n. 2, della detta direttiva, gli Stati membri si astengano
dall’adottare disposizioni tali da compromettere seriamente il conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva medesima.
Più in particolare, agli Stati membri non è consentito, durante il detto periodo transitorio, modificare la normativa pertinente
in termini tali da poter consentire l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario ricompreso nella sfera di applicazione di
tale disposizione, senza prendere debitamente in considerazione gli effetti che il prodotto stesso può produrre sulla salute
umana ed animale nonché sull’ambiente. Parimenti, le decisioni relative alle autorizzazioni non possono essere adottate se
non sulla base di una relativa documentazione comprendente gli elementi necessari affinché i detti effetti possano essere
effettivamente valutati.
Sulla sesta questione
49 Con la sesta questione, che si suddivide in due parti, il giudice del rinvio chiede se l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414
debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione in commercio sul proprio territorio
di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I della direttiva medesima e che siano già
presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva stessa, debbano essere rispettate le disposizioni
dell’art. 4 o dell’art. 8, n. 3, della medesima.
50 A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha già avuto modo di rispondere ad identica questione nella menzionata sentenza
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Dai punti 46-57 di tale sentenza emerge che la Corte ha dato a tale questione soluzione
negativa.
51 La sesta questione dev’essere quindi risolta affermando che l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato
nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari
contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I della direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla
data di notificazione della direttiva stessa, tale Stato membro non è tenuto ad osservare le disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 8,
n. 3, della direttiva medesima.
Sulla settima questione
52 Con la settima questione, il College van Beroep voor het bedrijfsleven chiede, sostanzialmente, se per «riesame», ai sensi
dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, occorra parimenti intendere una valutazione del genere di quella operata in occasione
dell’emanazione delle sentenze di cui trattasi nella causa principale, in applicazione dell’art. 16aa della Bmw, diretta ad
accertare se una nuova applicazione di un prodotto fitosanitario già presente sul mercato implichi rischi inaccettabili per
gli utilizzatori, i lavoratori, la salute e l’ambiente.
53 A tal riguardo, si deve rammentare che un riesame ai sensi della direttiva 91/414 presuppone che il prodotto fitosanitario
in questione sia già stato oggetto di un’autorizzazione e che quest’ultima sia ancora valida al momento del riesame (menzionata
sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], punto 67).
54 Peraltro, dal combinato disposto degli artt. 4, n. 5, e 8, n. 3, della direttiva 91/414 risulta che l’oggetto di tale riesame
non consiste in una nuova valutazione di una sostanza attiva isolata, bensì in quella del prodotto fitosanitario finale, e
che un tale riesame è effettuato su iniziativa delle autorità nazionali e non su quella dei singoli interessati (menzionata
sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], punto 68).
55 La settima questione dev’essere quindi risolta nel senso che spetta al giudice del rinvio valutare se l’esame operato in occasione
dell’applicazione dell’art. 16aa della Bmw corrisponda a tutte le caratteristiche di un riesame ai sensi dell’art. 8, n. 3,
della direttiva 91/414, e, segnatamente, a quelle precisate ai punti 53 e 54 della presente sentenza.
Sull’ottava questione
56 Con l’ottava questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 riguardi
unicamente la comunicazione di dati preliminari a un riesame ovvero se debba essere interpretato nel senso che i requisiti
ivi indicati incidano parimenti sulle modalità di organizzazione ed effettuazione del riesame.
57 Si deve ricordare che un’identica questione ha già costituito oggetto di esame da parte della Corte, la quale, ai punti 71-74
della menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha affermato che il detto articolo dev’essere interpretato
nel senso che contiene unicamente disposizioni relative alla fornitura di dati preliminari al riesame.
58 L’ottava questione dev’essere quindi risolta nel senso che l’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato
nel senso che riguarda unicamente la fornitura di dati preliminari al riesame.
Sulla prima questione
59 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 8, nn. 2 e 3, della direttiva 91/414 produca
effetti diretti successivamente alla scadenza del termine previsto ai fini della trasposizione della direttiva medesima nell’ordinamento
interno.
60 Alla luce della soluzione data alle altre questioni, non occorre procedere alla soluzione della prima questione.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all’immissione
sul mercato dei biocidi, possiede lo stesso significato dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE,
relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
2)
L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 non istituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE
e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 91/414 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all’art. 8, n. 2, della
detta direttiva, gli Stati membri si astengano dall’adottare disposizioni tali da compromettere seriamente il conseguimento
del risultato prescritto dalla direttiva medesima. Più in particolare, agli Stati membri non è consentito, durante il detto
periodo transitorio, modificare la normativa pertinente in termini tali da poter consentire l’autorizzazione di un prodotto
fitosanitario ricompreso nella sfera di applicazione di tale disposizione, senza prendere debitamente in considerazione gli
effetti che il prodotto stesso può produrre sulla salute umana ed animale nonché sull’ambiente. Parimenti, le decisioni relative
alle autorizzazioni non possono essere adottate se non sulla base di una relativa documentazione comprendente gli elementi
necessari affinché i detti effetti possano essere effettivamente valutati.
3)
L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi l’immissione
in commercio, sul proprio territorio, di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi non ricompresi nell’allegato I della
direttiva medesima e già presenti sul mercato a due anni dalla data di notificazione della direttiva stessa, tale Stato membro
non è tenuto ad osservare le disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 8, n. 3, della direttiva medesima.
4)
Spetta al giudice del rinvio accertare se l’esame operato in occasione dell’applicazione dell’art. 16aa della Bestrijdingsmiddelenwet
del 1962, nel testo modificato dalla legge 6 febbraio 2003, corrisponda a tutte le caratteristiche di un riesame ai sensi
dell’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414, e, segnatamente, a quelle precisate ai punti 53 e 54 della presente sentenza.
5)
L’art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev’essere interpretato nel senso che contiene unicamente disposizioni relative alla
fornitura di dati preliminari al riesame.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.