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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25490/2022

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b0/1". 1.) SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17790/2015 R.G., proposto Ni* DA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Misterbianco (CT), ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura speciale a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] Bertaz2:i da Acicatena (CT) il 20 ottobre 2021, rep. n. 11335, in allegato alla memoria di costituzione a mezzo di nuovo difensore nel presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate e del Territorio (in qualità di successore per legge dell'Agenzia del Territorio), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 27 gennaio 2015 n. 321/30/2015; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del D.L. 28 ottobre 2020 ti. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 giugno 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 27 gennaio 2015 n. 321/30/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (con la contestuale irrogazione delle relative sanzioni) sulla compravendita di un fabbricato sito in Caltanisetta e sviluppato su due livelli (piano seminterrato e piano rialzato), accessoriato di area adiacente e terreno circostante, a mezzo di rogito notarile del 27 gennaio 2003, a seguito di revoca delle agevolazioni della c.d.

"prima casa" per l'accertamento delle caratteristiche di lusso nel fabbricato acquistato (in relazione all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1.969 n. 1072), in conseguenza dell'annullamento con rinvio della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 1'11 giugno 2007 n. 43/21/2007 da parte dell'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 24 febbraio 2010 n. 4462, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanisetta il 5 novembre 2004 n. 79/04/2004, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice di secondo grado ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il fabbricato presentasse le caratteristiche di lusso ex art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, avendo una superficie utile complessiva nella misura di mq. 450, riducibile, al più, a mq. 384,08, al netto (a suo dire, comunque, non documentato) della superficie di balconi, terrazze e cantine nella misura di mq. 65,92, per cui la compravendita non poteva beneficiare dell'agevolazione della c.d.

"prima casa".

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L'Agenzia delle Entrate e del Territorio si è costituita con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denunciano nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento per violazione degli artt. 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564 e 394 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564, 112, 329 e 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564 e 394 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564, 112, :329 e 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che l'accertamento relativo all'esistenza della cantina potesse essere contestato dall'amministrazione finanziaria in sede di giudizio di rinvio, non essendo stato dedotto come motivo di appello.

2. Con il secondo motivo, si denunciano nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento per violazione degli artt. 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564 e 394 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 57 e 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564, 101, 115 e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564 e 394 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 57 e 58 del D.L.vo 31 dicembre :1992 n. 564, 101, 115 e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ordinato il giudice di secondo grado la produzione di copia conforme della concessione edilizia in sanatoria, nonostante la preclusione di tale facoltà in sede di giudizio di rinvio.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, 58 e 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564, 101, 345 e 394 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che le parti potessero svolgere attività assertiva o istruttoria nel corso del giudizio di rinvio, in particolare mediante la deduzione di nuove eccezioni e la produzione di nuovi documenti.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 1, comma 6, della Legge 22 aprile 1982 n. 168, 13 della Legge 2 luglio 1949 n. 408 (e suc:cessive modificazioni) e 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che la superficie di mq. 450 - secondo le indicazioni risultanti dal rogito notarile - non fosse imputabile al solo fabbricato, non avendo tenuto conto che anche la corte adiacente fosse compresa in tale computo.

5. Con il quinto motivo, si denunciano violazione elo falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 346 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata o del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 346 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comrna 1, n.4 cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che la superficie utile complessiva del fabbricato fosse maggiore di mq. 200, non avendo tenuto conto delle risultanze della relazione stragiudiziale di parte in ordine all'esistenza ed alla consistenza della cantina.

6. Con il sesto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per aver omesso di tener conto il giudice di secondo grado che: il fabbricato aveva una superficie di mq. 263,62; c:he tale superficie era comprensiva della cantina di mq. 64; che tale superficie doveva essere detratta ai fini del computo della superficie utile complessiva per usufruire del beneficio fiscale.

7. Con il settimo motivo, si denunciano violazione eto falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento per violazione dell'art.91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziare il giudice di secondo grado la condanna della controparte alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato. 1.1 La censura attinge la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che l'eccezione inerente alla contestata esistenza di una cantina all'interno del fabbricato - ai fini del computo della superficie utile complessiva per la verifica della sussistenza di caratteristiche di lusso - non era stata riproposta dall'amministrazione finanziaria in sede di formulazione dei motivi di appello, essendosi limitata in tale sede al mero rilievo che la superficie si era ridotta al di sotto del limite fissato dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 soltanto con la variazione catastale successiva alla stipulazione del rogito notarile. 1.2 Ora, in tema di processo tributario, la regola stabilita dall'art. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, deve essere coordinata col principio regolai:ore di detto processo, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - un processo d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazione finanziaria indicati nell'art. 19 del citato D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546.

Ne consegue che le ragioni poste a base dell'atto impositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza che l'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere di riproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazione finanziaria stessa. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si denunciava l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio, per non avere lo stesso riproposto le ragioni poste a base della pretesa fiscale, rilevando come, nella specie, l'ufficio avesse comunque espressamente ribadito la ric:hiesta di conferma dell'atto impugnato) (Cass., Sez. 5A, 29 luglio 2005, n. 16049 - nel medesimo senso: Cass., Sez. 5,A, 12 febbraio 2008, n. 3330; Cass., Sez. 5A, 26 maggio 2009, n. 12181; Cass., Sez. 5A, 5 aprile 2013, nn. 8372, 8373 e 8374; Cass., Sez. 6A-5, 29 luglio 2016, n. 15350; Cass., Sez.

SA, 20 gennaio 2017, n. 1510; Cass., Sez. 5" 22 ottobre 2019, n. 26908; Cass., Sez. 5A, 22 settembre 2021, nn. 25608 e 25609).

In definitiva, l'onere di specifica riproposizione concerne soltanto le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili.

Dunque, in sede di giudizio di rinvio, con il deposito di memoria di costituzione dopo la riassunzione del processo da parte dei contribuenti, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare, completare ed ampliare le proprie difese ed eccezioni (improprie) nel rinnovato giudizio di appello, fermo restando il limite invalicabile delle ragioni (di fatto e di diritto) poste a fondamento dell'atto impositivo, ancorché non specificamente riproposte nella formulazione dei motivi di appello. 1.3 Su tali premesse, quindi, non si può ritenere che, dopo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e la riassunzione del processo dinanzi al giudice di secondo grado, l'amministrazione finanziaria abbia ampliato il thema decidendum mediante la deduzione di una questione o eccezione (impropria) che non era stata espressamente riproposta tra i motivi di appello, essendosi limitata soltanto a riprendere le argomentazioni già dedotte nel giudizio di prime cure a difesa del proprio operato sulla scorta della motivazione sorreggente l'avviso di liquidazione, con la specificazione che la superficie utile complessiva ex art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 non poteva essere deprivata dell'allegata estensione di una cantina, la cui esistenza non era stata menzionata nel rogito notarile e non era stata documentata dai contribuenti. 1.4 Pertanto, non si può ravvisare alcun mutamento della causa petendi, né alcun ampliamento del thema decidendum, essendo stata ristretta la cognizione del giudice di appello alla valutazione della fondatezza della pretesa tributaria nei limiti delle circostanze e delle deduzioni poste a fondamento dell'atto impositivo.

2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cod. proc. civ. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2015, n. 19424; Cass., Sez.

Lav., 5 settembre 2016, n. 17584; Cass., Sez. 6" 5, 18 ottobre 2018, nn. 26108 e 26109; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2018, n. 27823; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2019, n. 5265;Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14198; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29972; Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2021, n. 37469). 2.2 Nella specie, con ordinanza resa il 23 aprile 2013, il giudice di appello aveva ordinato ai contribuenti di produrre in giudizio la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Sindaco del Comune di Caltanisetta il 16 marzo 1989 nn. 6942/2353, che era stata menzionata nel rogito notarile ex art. 17, cornma 1, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Tuttavia, l'acquisizione ex officio iudicis di tale documento nel giudizio di rinvio non impinge nel divieto posto dall'art. 394 cod. proc. civ., giacché si tratta di provvedimento strettamente funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio, secondo cui «la motivazione della sentenza impugnata non spiega perché si sarebbe ridotta l'oggettiva consistenza dell'immobile tra la vendita del gennaio 2003 e l'accatastamento dell'anno successivo», demandando al giudice ad quem di accertare l'esatta consistenza del fabbricato anche ai fini del computo della superficie utile complessiva ex art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072.

Per cui, la valutazione sulla insufficienza dell'efficacia probatoria del documento a comprovare la consistenza e la suddivisione del fabbricato, per la carenza degli allegati (in particolare, dell'istanza presentata dal dante causa e della relazione tecnica descrittiva del fabbricato), che i contribuenti erano comunque onerati a produrre in ottemperanza all'ordinanza istruttoria, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere sindacata dal giudice di legittimità.

3. Il terzo motivo è infondato.3.1 Il mezzo lamenta che, mediante il deposito della memoria di costituzione nel giudizio riassunto dai contribuenti, dopo la cassazione con rinvio della precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA], l'amministrazione finanziaria aveva proposto nuove eccezioni e prodotto nuovi documenti, senza alcun collegamento con le statuizioni adottate dal giudice di legittimità. 3.2 Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché concllusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.

Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2019, n. 5137; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2020, n. 26949; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 37949; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022, n. 10374; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19556). 3.3 Tale principio deve essere adattato alle caratterstiche peculiari e coordinato con la disciplina speciale del giudizio tributario, che è pur sempre segnato dalla cognizione dell'atto impositivo - con l'insita pretesa dell'amministrazione finanziaria - nei limiti dei motivi dedotti dal contribuente col ricorso originario.Per cui, come si è già detto nello scrutinio del primo motivo, anche nel giudizio di rinvio, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di appello concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili.

Ne discende, come pure si è già asserito, che, con il cleposito della memoria di costituzione dopo la riassunzione del processo da parte dei contribuenti, l'amministrazione finanziaria ben poteva integrare, completare ed ampliare le proprie difese ed eccezioni (improprie) nel rinnovato giudizio di appello, fermo restando il limite invalicabile delle ragioni (di fatto e di diritto) poste a fondamento dell'atto impositivo, ancorché non specificamente riproposte nella formulazione dei motivi di appello. 3.4 Allora, è evidente come la deduzione di ulteriori argomentazioni sull'insussistenza di una cantina incidente sulla consistenza della superficie utile complessiva dell'abitazione ai fini del beneficio fiscale non sia idonea ad ampliare né ad alterare il perimetro del thema decidendum. 3.5 Quanto, poi, alla produzione del documento contestato (cioè la copia del rogito notarile della rivendita da parte dei contribuenti a terzi dell'immobile acquistato con l'agevolazione della c.d.

"prima casa"), si deve rammentare che, in tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui, nel giudizio di merito a seguito di cassazione con rinvio, il divieto di produrre nuove prove o depositare nuovi documenti non opera qualora si tratti di documenti che sia stato impossibile produrre in precedenza per causa di forza maggiore, incontra un limite nel caso in cui le parti vengano rimesse dinanzi al giudice di appello: nel giudizio di secondo grado, infatti, la facoltà di produrre nuovi documenti, prevista in via generale dall'art. 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non può essere esercitata in contrasto con l'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, il quale, escludendo l'introduzione di eccezioni o tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di documenti, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non anche qualora determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni (Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2007, n. 9224); inoltre, che la possibilità di produzione di nuove prove si verifica solo per i documenti che non sono stati prodotti per cause di forza maggiore oppure se la sentenza di appello è stata riformata con una diversa qualificazione giuridica delle ragioni della domanda.

Nel giudizio di rinvio, infatti, configurato dall'art. 394, comma 3, cod. proc. civ., quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, non sono ammesse 'nuove conclusioni e richieste di nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perchè ritenuti erroneamente privi di rilievo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2017, n. 9768; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2018, n. 27823; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2019, n.6503; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, nn. 13987 e 13988; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2021, n. 2512). 3.6 In verità, la produzione del richiamato documento - che, si badi, era nella piena disponibilità dell'amministrazione finanziaria (con la registrazione del 23 giugno 2005) sin dal momento della proposizione originaria dell'appello (27 settembre 2005) - non sembra rientrare in alcuna delle deroghe consentite alla preclusione sancita dall'ari:. 394, comma 3, cod. proc. civ.

Ad ogni buon conto, non si evince dalla sentenza impugnata che tale documento - di cui si fa soltanto incidentale menzione nell'esposizione degli antefatti processuali - abbia contribuito in qualche modo alla formazione del convincimento del giudice del rinvio, il quale ha motivato l'accoglimento dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla descrizione dell'immobile nel rogito not:arile di compravendita del 27 gennaio 2003 («[...] la prova documentale della fondatezza della pretesa avanzata dall'Ufficio è costituita proprio dall'atto di compravendita del 27/01/2003 in [OSCURATO:PERSONA], nel quale i contraenti, [OSCURATO:PERSONA], quale venditore, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali acquirenti, hanno così descritto l'immobile oggetto del trasferimento: "fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Caltanisetta, contrada Firrio, n. 5, composto da salone, due vani utili, cucina, lavanderia, due w. c. a piano seminterrato, e da ingresso-salone, tre vani utili, cucina, lavanderia, due w. c. e disimpegno a piano rialzato, collegati i due piani a mezzo di una scala interna [...]»), non tenendo alcun conto dell'eventuale corrispondenza con i rogito notarile di compravendita del 26 maggio 2005, che, pertanto, era stato prodotto ad abundantiam ad ulteriore riscontro delle risultanze già acquisite.

Per cui, sebbene sanzionabile (con l'inutilizzabilità) sul piano processuale, la produzione del documento contestato è, comunque, rimasta priva di rilevanza decisionale (vitiatur, sed non vitiat), non essendo stata valutata in alcun modo dal giudice del rinvio.

4. Il quarto motivo, il quinto motivo ed il sesto motivo la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 4.1 Secondo i ricorrenti, in difformità dalla previsione dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, il giudice di secondo grado: a) ha erroneamente imputato la superficie di mq. .450 - secondo le indicazioni risultanti dal rogito notarile, sulla base delle risultanze catastali - al solo fabbricato, senza tener conto che anche la corte adiacente era compresa in tale computo; b) non ha tenuto conto della perizia stragiudiziale di parte, secondo la quale il fabbricato aveva una superficie di mq. 263,62 (al netto della corte antistante); c) non ha considerato l'esistenza della cantina, la cui superficie di mq. 64 doveva essere detratta - insieme a quella di scale e ripostigli - dalla superficie del fabbricato, riducendosi la superficie utile complessiva ai fini del beneficio fiscale nella misura di mq. 197,70. 4.2 La circostanza che la superficie del fabbricato fosse comprensiva (cioè, al lordo) della corte antistante, però, oltre ad involgere una valutazione fattuale, non risulta essere stata dedotta prima d'ora dai contribuenti tra i vizi inficianti l'atto impositivo, come si può evincere dallo stralcio del ricorso originario che è stato riprodotto - in ossequio al canone dell'autosufficienza - nel corpo (da pagina 2 a pagina 5) del ricorso per cassazione.

Né risulta che le decisioni di merito abbiano trattato tale questione, essendosi discusso tra le parti soltanto sull'esistenza o meno di una cantina scomputabile dalla superficie utile complessiva dell'abitazione ai fini della verifica delle caratteristiche di lusso ex art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072.

Per cui, non è dato evincere che il ricorrente, in ossequio al canone dell'autosufficienza, abbia indicato e riportato l'atto contenente l'allegazione di tale doglianza nel corso del giudizio di merito.

Per cui, la censura si risolve nella inammissibile deduzione di una questione presupponente un nuovo elemento di fatto, che non è stato accertato nei giudizi merito e non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Difatti, è pacifico che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena di inammissibilità, questioni, o temi di contestazione, che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni involgenti accertamenti di fatto non compiuti, in quanto non richiesti, in sede di merito (tra le tante: Cass., Sez.

Lav., 17 gennaio 2020, n. 978). 4.3 Peraltro, anche a voler ipotizzare che (oltre ad essere ammissibile) la doglianza sia (anche) fondata, per cui la superficie del fabbricato possa essere calcolata al netto della superficie della corte antistante ed essere, perciò, quantificata nella misura prospettata con la perizia stragiudiziale di parte, è incontestabile che la consistenza di mq. 263,62, integrando a pieno il requisito previsto dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, denoti di per sé la "/ussuosità" dell'abitazione. 4.4 Per il resto, tale conclusione non può essere sovvertita, nemmeno potenzialmente, dalle risultanze della perizia stragiudiziale di parte in ordine alla presunta esistenza di una cantina con la superficie di mq. 64, rispetto a cui non si era formato alcun giudicato implicito interno.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudicato interno, nel giudizio di merito, non può formarsi altro che sulla statuizione avente ad oggetto, congiuntamente, le decisioni sull'esistenza di un fatto, l'esistenza di una norma e l'idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l'effetto da questa previsto, rimanendo, pertanto, esclusa la ravvisabilità della sua formazione sul fatto opposto a quello accertato dal giudice (tra le tante: Cass., Sez.

Lav., 20 dicembre 2006, n. 27196; Cass., Sez. 3^, 17 settembre 2008, n. 23747; Cass., Sez. 3^, 19 marzo 2009, n. 6651; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2012, n. 18834; Cass., Sez.

Lav., 3 dicembre 2015, n. 24660; Cass., Sez.

Lay., 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass., Sez.

Lav., 5 luglio 2018, n. 17680; Cass., Sez.

Lav., 5 maggio 2017, n. 11027; Cass., Sez.

Lav., 1 luglio 2020, n. 13412; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2021, n. 34823).

Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.

Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., Sez.

Lav., 4 dicembre 2016, n. 2217; Cass., Sez. 6^-3, 16 maggio 2017, n. 12202; Cass., Sez.

Lav., 26 giugno 2018, n. 16853; Cass., Sez.

Lav., 5 marzo 2019, n.6351; Cass., Sez. 6A-5, 21 dicembre 2020, n. 29195; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4970; Cass., Sez.

Lav., 3 novembre 2021, n. 31470; Cass., Sez.

Lav., 17 dicembre 2021, n. 40651), così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass., Sez. 6^-3, 16 maggio 2017, n. 12202).

Pertanto, la contestazione della superficie utile complessiva in misura superiore a mq. 200 (che era stata riproposta dall'ente impositore con l'atto di appello) involgeva (ancorché non espressamente e specificamente dedotta) l'esclusione della detrazione della presunta cantina di mq. 64, la cui esistenza non poteva, perciò, aver formato oggetto di accertamento definitivo. 4.5 Ciò posto, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez, Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431).

L'ari:. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 4.6 Nella specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di appello è costituito dalle risultanze della perizia stragiudiziale di parte (con particolare riguardo al rilevamento, alla descrizione ed alla misurazione della cantina) che i contribuenti hanno prodotto nel corso del giudizio di merito.

Tuttavia, nel solco dei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053), questa Corte ha chiarito che la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogo a semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possa assurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 6"-5, 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2018, n. 8621; Cass., Sez. 6^-5, 20 novembre 2018, n. 29961; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2019, n. 20358; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17882; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1049; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, n. 5177).

Per cui, la valutazione delle prove raccolte, anche se sii tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. prac. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11326). 4.7 Tuttavia, il giudice di appello ha tenuto conto (anche) della perizia stragiudiziale di parte, giacché, oltre a sminuirne la valenza probatoria (sul piano della certezza della anteriorità alla compravendita) per la carenza della asseverazione giurata ex art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366, egli ha dato prevalenza alla descrizione del fabbricato che era contenuta nel rogito notarile di compravendita del 27 gennaio 2003 (e, quindi, ascrivibile alla volontà dei contribuenti), dalla quale non si evince l'esistenza di alcuna cantina all'interno del fabbricato, essendo fatta menzione soltanto di un «ripostiglio» al piano seminterrato, nonché di una «lavanderia» e di un «disimpegno» al piano rialzato (a tal fine, si richiama la descrizione riportata al precedente punto 3.6).

E, comunque, identica descrizione si rinviene anche nella perizia stragiudiziale di parte (riportata a pagina 72 del ricorso per cassazione, in ossequio al canone dell'autosufficienza), ancorché il "calcolo delle superfici" riporti tale locale (col n. 19) nel computo separato delle "superfici totali" e delle "superfici da sottrarre" (riportate a pagina 73 del ricorso per cassazione, in ossequio al canone dell'autosufficienza). 4.8 In ogni caso, attenendosi a tale qualificazione, i suddetti locali non sono detraibili dalla superficie utile complessiva dell'abitazione.

Secondo un orientamento consolidato, peraltro, con riguardo all'inclusione dei "locali di sgombero" nella nozione di "superficie utile complessiva" ai fini della qualificazione dell'immobile come di lusso, non rileva l'abitabilità, ma la potenzialità degli stessi allo svolgimento delle attività della vita quotidiana (in termini specifici: Cass., Sez. 6^-5, 28 giugno 2019, n. 17470).

Difatti, in tema di agevolazioni della c.d.

"prima casa", al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento, con riguardo al momento dell'acquisto, alla nozione di superficie utile complessiva, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2017, n. 8421; Cass., Sez. 6^ - 5, 26 marzo 2019, n. 8409; Cass., Sez. 6^-5, 28 giugno 2019, n. 17470; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12392; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 38004).

Costituendo parametro idoneo rutilizzabilità" degli ambienti (a prescindere dalla loro effettiva abitabilità), a titolo esemplificativo, i vani, pur qualificati come cantina e soffitta, ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva (Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011, n. 22279; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2012, n. 10807; Cass., Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2016, n. 19007; Cass., Sez. 6^ - 5, 26 marzo 2019, n. 8409; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19186; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30902; Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, n. 20701; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30761; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2021, n. 31564; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2022, n. 13547).

Così come, al fine di stabilire il carattere di lusso dell'immobile, anche l'ambiente strettamente adibito a cantina costituisce comunque elemento da comprendere nel calcolo della superficie complessiva, allorquando, in concreto, essa sia strutturata in modo tale da essere abitabile, sì da perderne la tipica caratteristica 1:Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, n. 20701) In definitiva, ciò che assume rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - è la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2013, n. 25674) e, più precisamente, l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Cass., Sez. 5", 20 dicembre 2012, n. 23591; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30902; Cass., Sez. 5", 8 giugno 2021, n. 15880; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2022, n. 13547).

Né è possibile alcuna interpretazione che ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica (Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2012, n. 10807).

In quest'ottica, non è possibile aderire ad una soluzione ermeneutica estensiva, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica e, quindi, questi non possono essere riconosciuti nelle ipotesi in cui non siano espressamente previsti (Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011, n. 22279). 4.9 Nella specie, come si può desumere dal rogito notarne di acquisto e dalla perizia stragiudiziale di parte, i predetti locali - oltre ad essere ubicati all'interno del fabbricato - erano asserviti all'abitazione, essendo destinati l'uno (quello al piano seminterrato) a ripostiglio e gli altri (quelli al piano rialzato) a lavanderia e disimpegno.

Per cui, il giudice di appello ha correttamente escluso che la relativa estensione fosse computabile nella superficie utile complessiva.

5. Da ultimo, anche il settimo motivo è infondato. 5.1 Difatti, la condanna dei contribuenti alla rifusione delle spese giudiziali era strettamente conseguenziale all'accoglimento dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria, trovando piena giustificazione nella loro soccombenza (art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546). 5.2 In proposito, va osservato che la disciplina della condanna alle spese di cui all'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 riposa, come la norma generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2018, n. 25594).

6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
b0/1". 1.) SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17790/2015 R.G., proposto Ni* DA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Misterbianco (CT), ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura speciale a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] Bertaz2:i da Acicatena (CT) il 20 ottobre 2021, rep. n. 11335, in allegato alla memoria di costituzione a mezzo di nuovo difensore nel presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate e del Territorio (in qualità di successore per legge dell'Agenzia del Territorio), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 27 gennaio 2015 n. 321/30/2015; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del D.L. 28 ottobre 2020 ti. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 giugno 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 27 gennaio 2015 n. 321/30/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (con la contestuale irrogazione delle relative sanzioni) sulla compravendita di un fabbricato sito in Caltanisetta e sviluppato su due livelli (piano seminterrato e piano rialzato), accessoriato di area adiacente e terreno circostante, a mezzo di rogito notarile del 27 gennaio 2003, a seguito di revoca delle agevolazioni della c.d. "prima casa" per l'accertamento delle caratteristiche di lusso nel fabbricato acquistato (in relazione all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1.969 n. 1072), in conseguenza dell'annullamento con rinvio della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 1'11 giugno 2007 n. 43/21/2007 da parte dell'ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 24 febbraio 2010 n. 4462, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanisetta il 5 novembre 2004 n. 79/04/2004, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di secondo grado ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il fabbricato presentasse le caratteristiche di lusso ex art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, avendo una superficie utile complessiva nella misura di mq. 450, riducibile, al più, a mq. 384,08, al netto (a suo dire, comunque, non documentato) della superficie di balconi, terrazze e cantine nella misura di mq. 65,92, per cui la compravendita non poteva beneficiare dell'agevolazione della c.d. "prima casa". Il ricorso è affidato a sette motivi. L'Agenzia delle Entrate e del Territorio si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denunciano nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento per violazione degli artt. 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564 e 394 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564, 112, 329 e 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564 e 394 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564, 112, :329 e 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che l'accertamento relativo all'esistenza della cantina potesse essere contestato dall'amministrazione finanziaria in sede di giudizio di rinvio, non essendo stato dedotto come motivo di appello. 2. Con il secondo motivo, si denunciano nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento per violazione degli artt. 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564 e 394 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 57 e 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564, 101, 115 e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564 e 394 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 57 e 58 del D.L.vo 31 dicembre :1992 n. 564, 101, 115 e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ordinato il giudice di secondo grado la produzione di copia conforme della concessione edilizia in sanatoria, nonostante la preclusione di tale facoltà in sede di giudizio di rinvio. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, 58 e 63 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 564, 101, 345 e 394 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che le parti potessero svolgere attività assertiva o istruttoria nel corso del giudizio di rinvio, in particolare mediante la deduzione di nuove eccezioni e la produzione di nuovi documenti. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 1, comma 6, della Legge 22 aprile 1982 n. 168, 13 della Legge 2 luglio 1949 n. 408 (e suc:cessive modificazioni) e 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che la superficie di mq. 450 - secondo le indicazioni risultanti dal rogito notarile - non fosse imputabile al solo fabbricato, non avendo tenuto conto che anche la corte adiacente fosse compresa in tale computo. 5. Con il quinto motivo, si denunciano violazione elo falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 346 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata o del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 346 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comrna 1, n.4 cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto il giudice di secondo grado che la superficie utile complessiva del fabbricato fosse maggiore di mq. 200, non avendo tenuto conto delle risultanze della relazione stragiudiziale di parte in ordine all'esistenza ed alla consistenza della cantina. 6. Con il sesto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per aver omesso di tener conto il giudice di secondo grado che: il fabbricato aveva una superficie di mq. 263,62; c:he tale superficie era comprensiva della cantina di mq. 64; che tale superficie doveva essere detratta ai fini del computo della superficie utile complessiva per usufruire del beneficio fiscale. 7. Con il settimo motivo, si denunciano violazione eto falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento per violazione dell'art.91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziare il giudice di secondo grado la condanna della controparte alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 La censura attinge la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che l'eccezione inerente alla contestata esistenza di una cantina all'interno del fabbricato - ai fini del computo della superficie utile complessiva per la verifica della sussistenza di caratteristiche di lusso - non era stata riproposta dall'amministrazione finanziaria in sede di formulazione dei motivi di appello, essendosi limitata in tale sede al mero rilievo che la superficie si era ridotta al di sotto del limite fissato dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 soltanto con la variazione catastale successiva alla stipulazione del rogito notarile. 1.2 Ora, in tema di processo tributario, la regola stabilita dall'art. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, deve essere coordinata col principio regolai:ore di detto processo, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - un processo d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazione finanziaria indicati nell'art. 19 del citato D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. Ne consegue che le ragioni poste a base dell'atto impositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza che l'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere di riproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazione finanziaria stessa. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si denunciava l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio, per non avere lo stesso riproposto le ragioni poste a base della pretesa fiscale, rilevando come, nella specie, l'ufficio avesse comunque espressamente ribadito la ric:hiesta di conferma dell'atto impugnato) (Cass., Sez. 5A, 29 luglio 2005, n. 16049 - nel medesimo senso: Cass., Sez. 5,A, 12 febbraio 2008, n. 3330; Cass., Sez. 5A, 26 maggio 2009, n. 12181; Cass., Sez. 5A, 5 aprile 2013, nn. 8372, 8373 e 8374; Cass., Sez. 6A-5, 29 luglio 2016, n. 15350; Cass., Sez. SA, 20 gennaio 2017, n. 1510; Cass., Sez. 5" 22 ottobre 2019, n. 26908; Cass., Sez. 5A, 22 settembre 2021, nn. 25608 e 25609). In definitiva, l'onere di specifica riproposizione concerne soltanto le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili. Dunque, in sede di giudizio di rinvio, con il deposito di memoria di costituzione dopo la riassunzione del processo da parte dei contribuenti, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare, completare ed ampliare le proprie difese ed eccezioni (improprie) nel rinnovato giudizio di appello, fermo restando il limite invalicabile delle ragioni (di fatto e di diritto) poste a fondamento dell'atto impositivo, ancorché non specificamente riproposte nella formulazione dei motivi di appello. 1.3 Su tali premesse, quindi, non si può ritenere che, dopo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e la riassunzione del processo dinanzi al giudice di secondo grado, l'amministrazione finanziaria abbia ampliato il thema decidendum mediante la deduzione di una questione o eccezione (impropria) che non era stata espressamente riproposta tra i motivi di appello, essendosi limitata soltanto a riprendere le argomentazioni già dedotte nel giudizio di prime cure a difesa del proprio operato sulla scorta della motivazione sorreggente l'avviso di liquidazione, con la specificazione che la superficie utile complessiva ex art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 non poteva essere deprivata dell'allegata estensione di una cantina, la cui esistenza non era stata menzionata nel rogito notarile e non era stata documentata dai contribuenti. 1.4 Pertanto, non si può ravvisare alcun mutamento della causa petendi, né alcun ampliamento del thema decidendum, essendo stata ristretta la cognizione del giudice di appello alla valutazione della fondatezza della pretesa tributaria nei limiti delle circostanze e delle deduzioni poste a fondamento dell'atto impositivo. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 cod. proc. civ. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2015, n. 19424; Cass., Sez. Lav., 5 settembre 2016, n. 17584; Cass., Sez. 6" 5, 18 ottobre 2018, nn. 26108 e 26109; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2018, n. 27823; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2019, n. 5265;Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14198; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29972; Cass., Sez. 2^, 30 novembre 2021, n. 37469). 2.2 Nella specie, con ordinanza resa il 23 aprile 2013, il giudice di appello aveva ordinato ai contribuenti di produrre in giudizio la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Sindaco del Comune di Caltanisetta il 16 marzo 1989 nn. 6942/2353, che era stata menzionata nel rogito notarile ex art. 17, cornma 1, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47. Tuttavia, l'acquisizione ex officio iudicis di tale documento nel giudizio di rinvio non impinge nel divieto posto dall'art. 394 cod. proc. civ., giacché si tratta di provvedimento strettamente funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio, secondo cui «la motivazione della sentenza impugnata non spiega perché si sarebbe ridotta l'oggettiva consistenza dell'immobile tra la vendita del gennaio 2003 e l'accatastamento dell'anno successivo», demandando al giudice ad quem di accertare l'esatta consistenza del fabbricato anche ai fini del computo della superficie utile complessiva ex art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072. Per cui, la valutazione sulla insufficienza dell'efficacia probatoria del documento a comprovare la consistenza e la suddivisione del fabbricato, per la carenza degli allegati (in particolare, dell'istanza presentata dal dante causa e della relazione tecnica descrittiva del fabbricato), che i contribuenti erano comunque onerati a produrre in ottemperanza all'ordinanza istruttoria, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere sindacata dal giudice di legittimità. 3. Il terzo motivo è infondato.3.1 Il mezzo lamenta che, mediante il deposito della memoria di costituzione nel giudizio riassunto dai contribuenti, dopo la cassazione con rinvio della precedente decisione della [OSCURATO:PERSONA], l'amministrazione finanziaria aveva proposto nuove eccezioni e prodotto nuovi documenti, senza alcun collegamento con le statuizioni adottate dal giudice di legittimità. 3.2 Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché concllusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2019, n. 5137; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2020, n. 26949; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 37949; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022, n. 10374; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19556). 3.3 Tale principio deve essere adattato alle caratterstiche peculiari e coordinato con la disciplina speciale del giudizio tributario, che è pur sempre segnato dalla cognizione dell'atto impositivo - con l'insita pretesa dell'amministrazione finanziaria - nei limiti dei motivi dedotti dal contribuente col ricorso originario.Per cui, come si è già detto nello scrutinio del primo motivo, anche nel giudizio di rinvio, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di appello concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili. Ne discende, come pure si è già asserito, che, con il cleposito della memoria di costituzione dopo la riassunzione del processo da parte dei contribuenti, l'amministrazione finanziaria ben poteva integrare, completare ed ampliare le proprie difese ed eccezioni (improprie) nel rinnovato giudizio di appello, fermo restando il limite invalicabile delle ragioni (di fatto e di diritto) poste a fondamento dell'atto impositivo, ancorché non specificamente riproposte nella formulazione dei motivi di appello. 3.4 Allora, è evidente come la deduzione di ulteriori argomentazioni sull'insussistenza di una cantina incidente sulla consistenza della superficie utile complessiva dell'abitazione ai fini del beneficio fiscale non sia idonea ad ampliare né ad alterare il perimetro del thema decidendum. 3.5 Quanto, poi, alla produzione del documento contestato (cioè la copia del rogito notarile della rivendita da parte dei contribuenti a terzi dell'immobile acquistato con l'agevolazione della c.d. "prima casa"), si deve rammentare che, in tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui, nel giudizio di merito a seguito di cassazione con rinvio, il divieto di produrre nuove prove o depositare nuovi documenti non opera qualora si tratti di documenti che sia stato impossibile produrre in precedenza per causa di forza maggiore, incontra un limite nel caso in cui le parti vengano rimesse dinanzi al giudice di appello: nel giudizio di secondo grado, infatti, la facoltà di produrre nuovi documenti, prevista in via generale dall'art. 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non può essere esercitata in contrasto con l'art. 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, il quale, escludendo l'introduzione di eccezioni o tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di documenti, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non anche qualora determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni (Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2007, n. 9224); inoltre, che la possibilità di produzione di nuove prove si verifica solo per i documenti che non sono stati prodotti per cause di forza maggiore oppure se la sentenza di appello è stata riformata con una diversa qualificazione giuridica delle ragioni della domanda. Nel giudizio di rinvio, infatti, configurato dall'art. 394, comma 3, cod. proc. civ., quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, non sono ammesse 'nuove conclusioni e richieste di nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perchè ritenuti erroneamente privi di rilievo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2017, n. 9768; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2018, n. 27823; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2019, n.6503; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, nn. 13987 e 13988; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2021, n. 2512). 3.6 In verità, la produzione del richiamato documento - che, si badi, era nella piena disponibilità dell'amministrazione finanziaria (con la registrazione del 23 giugno 2005) sin dal momento della proposizione originaria dell'appello (27 settembre 2005) - non sembra rientrare in alcuna delle deroghe consentite alla preclusione sancita dall'ari:. 394, comma 3, cod. proc. civ. Ad ogni buon conto, non si evince dalla sentenza impugnata che tale documento - di cui si fa soltanto incidentale menzione nell'esposizione degli antefatti processuali - abbia contribuito in qualche modo alla formazione del convincimento del giudice del rinvio, il quale ha motivato l'accoglimento dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla descrizione dell'immobile nel rogito not:arile di compravendita del 27 gennaio 2003 («[...] la prova documentale della fondatezza della pretesa avanzata dall'Ufficio è costituita proprio dall'atto di compravendita del 27/01/2003 in [OSCURATO:PERSONA], nel quale i contraenti, [OSCURATO:PERSONA], quale venditore, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali acquirenti, hanno così descritto l'immobile oggetto del trasferimento: "fabbricato di civile abitazione sito in Comune di Caltanisetta, contrada Firrio, n. 5, composto da salone, due vani utili, cucina, lavanderia, due w. c. a piano seminterrato, e da ingresso-salone, tre vani utili, cucina, lavanderia, due w. c. e disimpegno a piano rialzato, collegati i due piani a mezzo di una scala interna [...]»), non tenendo alcun conto dell'eventuale corrispondenza con i rogito notarile di compravendita del 26 maggio 2005, che, pertanto, era stato prodotto ad abundantiam ad ulteriore riscontro delle risultanze già acquisite. Per cui, sebbene sanzionabile (con l'inutilizzabilità) sul piano processuale, la produzione del documento contestato è, comunque, rimasta priva di rilevanza decisionale (vitiatur, sed non vitiat), non essendo stata valutata in alcun modo dal giudice del rinvio. 4. Il quarto motivo, il quinto motivo ed il sesto motivo la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 4.1 Secondo i ricorrenti, in difformità dalla previsione dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, il giudice di secondo grado: a) ha erroneamente imputato la superficie di mq. .450 - secondo le indicazioni risultanti dal rogito notarile, sulla base delle risultanze catastali - al solo fabbricato, senza tener conto che anche la corte adiacente era compresa in tale computo; b) non ha tenuto conto della perizia stragiudiziale di parte, secondo la quale il fabbricato aveva una superficie di mq. 263,62 (al netto della corte antistante); c) non ha considerato l'esistenza della cantina, la cui superficie di mq. 64 doveva essere detratta - insieme a quella di scale e ripostigli - dalla superficie del fabbricato, riducendosi la superficie utile complessiva ai fini del beneficio fiscale nella misura di mq. 197,70. 4.2 La circostanza che la superficie del fabbricato fosse comprensiva (cioè, al lordo) della corte antistante, però, oltre ad involgere una valutazione fattuale, non risulta essere stata dedotta prima d'ora dai contribuenti tra i vizi inficianti l'atto impositivo, come si può evincere dallo stralcio del ricorso originario che è stato riprodotto - in ossequio al canone dell'autosufficienza - nel corpo (da pagina 2 a pagina 5) del ricorso per cassazione. Né risulta che le decisioni di merito abbiano trattato tale questione, essendosi discusso tra le parti soltanto sull'esistenza o meno di una cantina scomputabile dalla superficie utile complessiva dell'abitazione ai fini della verifica delle caratteristiche di lusso ex art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072. Per cui, non è dato evincere che il ricorrente, in ossequio al canone dell'autosufficienza, abbia indicato e riportato l'atto contenente l'allegazione di tale doglianza nel corso del giudizio di merito. Per cui, la censura si risolve nella inammissibile deduzione di una questione presupponente un nuovo elemento di fatto, che non è stato accertato nei giudizi merito e non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Difatti, è pacifico che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena di inammissibilità, questioni, o temi di contestazione, che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni involgenti accertamenti di fatto non compiuti, in quanto non richiesti, in sede di merito (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 gennaio 2020, n. 978). 4.3 Peraltro, anche a voler ipotizzare che (oltre ad essere ammissibile) la doglianza sia (anche) fondata, per cui la superficie del fabbricato possa essere calcolata al netto della superficie della corte antistante ed essere, perciò, quantificata nella misura prospettata con la perizia stragiudiziale di parte, è incontestabile che la consistenza di mq. 263,62, integrando a pieno il requisito previsto dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, denoti di per sé la "/ussuosità" dell'abitazione. 4.4 Per il resto, tale conclusione non può essere sovvertita, nemmeno potenzialmente, dalle risultanze della perizia stragiudiziale di parte in ordine alla presunta esistenza di una cantina con la superficie di mq. 64, rispetto a cui non si era formato alcun giudicato implicito interno. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudicato interno, nel giudizio di merito, non può formarsi altro che sulla statuizione avente ad oggetto, congiuntamente, le decisioni sull'esistenza di un fatto, l'esistenza di una norma e l'idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l'effetto da questa previsto, rimanendo, pertanto, esclusa la ravvisabilità della sua formazione sul fatto opposto a quello accertato dal giudice (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 20 dicembre 2006, n. 27196; Cass., Sez. 3^, 17 settembre 2008, n. 23747; Cass., Sez. 3^, 19 marzo 2009, n. 6651; Cass., Sez. 2^, 31 ottobre 2012, n. 18834; Cass., Sez. Lav., 3 dicembre 2015, n. 24660; Cass., Sez. Lay., 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass., Sez. Lav., 5 luglio 2018, n. 17680; Cass., Sez. Lav., 5 maggio 2017, n. 11027; Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2020, n. 13412; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2021, n. 34823). Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2016, n. 2217; Cass., Sez. 6^-3, 16 maggio 2017, n. 12202; Cass., Sez. Lav., 26 giugno 2018, n. 16853; Cass., Sez. Lav., 5 marzo 2019, n.6351; Cass., Sez. 6A-5, 21 dicembre 2020, n. 29195; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4970; Cass., Sez. Lav., 3 novembre 2021, n. 31470; Cass., Sez. Lav., 17 dicembre 2021, n. 40651), così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass., Sez. 6^-3, 16 maggio 2017, n. 12202). Pertanto, la contestazione della superficie utile complessiva in misura superiore a mq. 200 (che era stata riproposta dall'ente impositore con l'atto di appello) involgeva (ancorché non espressamente e specificamente dedotta) l'esclusione della detrazione della presunta cantina di mq. 64, la cui esistenza non poteva, perciò, aver formato oggetto di accertamento definitivo. 4.5 Ciò posto, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez, Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431). L'ari:. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 4.6 Nella specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di appello è costituito dalle risultanze della perizia stragiudiziale di parte (con particolare riguardo al rilevamento, alla descrizione ed alla misurazione della cantina) che i contribuenti hanno prodotto nel corso del giudizio di merito. Tuttavia, nel solco dei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), questa Corte ha chiarito che la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogo a semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possa assurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 6"-5, 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2018, n. 8621; Cass., Sez. 6^-5, 20 novembre 2018, n. 29961; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2019, n. 20358; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17882; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1049; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, n. 5177). Per cui, la valutazione delle prove raccolte, anche se sii tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. prac. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11326). 4.7 Tuttavia, il giudice di appello ha tenuto conto (anche) della perizia stragiudiziale di parte, giacché, oltre a sminuirne la valenza probatoria (sul piano della certezza della anteriorità alla compravendita) per la carenza della asseverazione giurata ex art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366, egli ha dato prevalenza alla descrizione del fabbricato che era contenuta nel rogito notarile di compravendita del 27 gennaio 2003 (e, quindi, ascrivibile alla volontà dei contribuenti), dalla quale non si evince l'esistenza di alcuna cantina all'interno del fabbricato, essendo fatta menzione soltanto di un «ripostiglio» al piano seminterrato, nonché di una «lavanderia» e di un «disimpegno» al piano rialzato (a tal fine, si richiama la descrizione riportata al precedente punto 3.6). E, comunque, identica descrizione si rinviene anche nella perizia stragiudiziale di parte (riportata a pagina 72 del ricorso per cassazione, in ossequio al canone dell'autosufficienza), ancorché il "calcolo delle superfici" riporti tale locale (col n. 19) nel computo separato delle "superfici totali" e delle "superfici da sottrarre" (riportate a pagina 73 del ricorso per cassazione, in ossequio al canone dell'autosufficienza). 4.8 In ogni caso, attenendosi a tale qualificazione, i suddetti locali non sono detraibili dalla superficie utile complessiva dell'abitazione. Secondo un orientamento consolidato, peraltro, con riguardo all'inclusione dei "locali di sgombero" nella nozione di "superficie utile complessiva" ai fini della qualificazione dell'immobile come di lusso, non rileva l'abitabilità, ma la potenzialità degli stessi allo svolgimento delle attività della vita quotidiana (in termini specifici: Cass., Sez. 6^-5, 28 giugno 2019, n. 17470). Difatti, in tema di agevolazioni della c.d. "prima casa", al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento, con riguardo al momento dell'acquisto, alla nozione di superficie utile complessiva, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2017, n. 8421; Cass., Sez. 6^ - 5, 26 marzo 2019, n. 8409; Cass., Sez. 6^-5, 28 giugno 2019, n. 17470; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5346; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12392; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 38004). Costituendo parametro idoneo rutilizzabilità" degli ambienti (a prescindere dalla loro effettiva abitabilità), a titolo esemplificativo, i vani, pur qualificati come cantina e soffitta, ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva (Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011, n. 22279; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2012, n. 10807; Cass., Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2016, n. 19007; Cass., Sez. 6^ - 5, 26 marzo 2019, n. 8409; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19186; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30902; Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, n. 20701; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30761; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2021, n. 31564; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2022, n. 13547). Così come, al fine di stabilire il carattere di lusso dell'immobile, anche l'ambiente strettamente adibito a cantina costituisce comunque elemento da comprendere nel calcolo della superficie complessiva, allorquando, in concreto, essa sia strutturata in modo tale da essere abitabile, sì da perderne la tipica caratteristica 1:Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, n. 20701) In definitiva, ciò che assume rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - è la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2013, n. 25674) e, più precisamente, l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Cass., Sez. 5", 20 dicembre 2012, n. 23591; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30902; Cass., Sez. 5", 8 giugno 2021, n. 15880; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2022, n. 13547). Né è possibile alcuna interpretazione che ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica (Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2012, n. 10807). In quest'ottica, non è possibile aderire ad una soluzione ermeneutica estensiva, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica e, quindi, questi non possono essere riconosciuti nelle ipotesi in cui non siano espressamente previsti (Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011, n. 22279). 4.9 Nella specie, come si può desumere dal rogito notarne di acquisto e dalla perizia stragiudiziale di parte, i predetti locali - oltre ad essere ubicati all'interno del fabbricato - erano asserviti all'abitazione, essendo destinati l'uno (quello al piano seminterrato) a ripostiglio e gli altri (quelli al piano rialzato) a lavanderia e disimpegno. Per cui, il giudice di appello ha correttamente escluso che la relativa estensione fosse computabile nella superficie utile complessiva. 5. Da ultimo, anche il settimo motivo è infondato. 5.1 Difatti, la condanna dei contribuenti alla rifusione delle spese giudiziali era strettamente conseguenziale all'accoglimento dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria, trovando piena giustificazione nella loro soccombenza (art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546). 5.2 In proposito, va osservato che la disciplina della condanna alle spese di cui all'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 riposa, come la norma generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2018, n. 25594). 6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 25490/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris