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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 31610/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.31032/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in A.S. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Catania in R.G. n. 18529/2019 depositato il 2/11/2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, derivante da una cartella esattoriale notificata all’amministrazione straordinaria che aveva preceduto il fallimento e concernente un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro su atti giudiziari, per una controversia di opposizione allo stato passivo promossa da sei creditori nei confronti della procedura concorsuale.

2. Il Tribunale di Catania, nell’esaminare l’opposizione a questo provvedimento presentata dall’Agenzia delle Entrate, disponeva l’ammissione con riserva di tale credito, exart. 96, comma 2, n. 3), l. fall., in prededuzione, poiché lo stesso era nato nel corso e in funzione della procedura di amministrazione straordinaria, cui era seguito, senza soluzione di continuità, il fallimento.

Escludeva, tuttavia, il privilegio richiesto, in quanto si trattava di privilegio speciale per tributo indirettoex artt. 2758 e 2772 cod. civ. rispetto al quale non era stata dimostrata l’inerenza dei beni indicati nella domanda di insinuazione con l’oggetto dell’imposizione tributaria.

3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione prospettando un unico motivo di doglianza.

L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

La sesta sezione di questa Corte, inizialmente investita dell’esame del ricorso, ha ritenuto che lo stesso, presentando profili di possibile rilievo nomofilattico, dovesse essere rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2758 e 2772 cod. civ.: il collegio dell’opposizione, al fine di riconoscere il privilegio richiesto, doveva tenere conto della natura dell’imposta di cui era stata richiesta l’ammissione al passivo, che era costituita dall’imposta di registro relativa a un’opposizione a stato passivo.

Quel giudizio era stato finalizzato a consentire ai creditori opponenti di soddisfarsi mediante la liquidazione di tutte le attività e i beni della procedura di amministrazione straordinaria.

Risulta quindi erroneo – in tesi di parte ricorrente – il rilievo del giudice di merito secondo cui non era stata dimostrata l’inerenza del tributo indiretto con uno specifico bene, in quanto l’essenza stessa del giudizio, che aveva visto coinvolti tutti i beni del la procedura concorsuale, faceva sì che gli stessi dovessero essere ritenuti oggetto del privilegio speciale, mobiliare o immobiliare, richiesto.

5. Il motivo è inammissibile. 5.1 Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. prescrive che nel contesto dell'impugnazione debbano essere rinvenibili gli elementi indispensabili per una precisa ed esauriente conoscenza dell'origine e dell'oggetto della controversia.

Il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, deve perciò contenere tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 1926/2015, Cass.19018/2017).

La mancata indicazione di tali elementi, peraltro, impedisce al giudice di legittimità di decidere nel merito, ove non siano necessari ulteriori accertamenti, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. (Cass.26693/2006). 5.2 La doglianza in esame muove dal presupposto che l’imposta di registro non gode di un privilegio generale, bensì di un privilegio speciale, mobiliare o immobiliare, sui beni che hanno generato l’imposta di registro ed assume che tali beni, nel caso di specie, erano costituiti da tutte le attività e i beni che erano confluiti nell’attivo dell’amministrazione straordinaria che aveva preceduto il fallimento.

Si tratta, dunque, di una controversia volta al riconoscimento di un privilegio speciale su singoli e specifici beni facenti parte di un determinato compendio (l’attivo dell’amministrazione straordinaria).

Nonostante una simile prospettazione, il ricorso omette del tutto di indicare quali erano questi specifici beni su cui il privilegio doveva essere esercitato.

Una simile omissione non può che portare questo collegio a rilevare l’inammissibilità della censura sollevata, che è stata predisposta senza tener conto in alcun modo del principio di autosufficienza del ricorso stabilito dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod.proc. civ..

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bisdel medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.31032/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in A.S. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Catania in R.G. n. 18529/2019 depositato il 2/11/2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, derivante da una cartella esattoriale notificata all’amministrazione straordinaria che aveva preceduto il fallimento e concernente un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro su atti giudiziari, per una controversia di opposizione allo stato passivo promossa da sei creditori nei confronti della procedura concorsuale. 2. Il Tribunale di Catania, nell’esaminare l’opposizione a questo provvedimento presentata dall’Agenzia delle Entrate, disponeva l’ammissione con riserva di tale credito, exart. 96, comma 2, n. 3), l. fall., in prededuzione, poiché lo stesso era nato nel corso e in funzione della procedura di amministrazione straordinaria, cui era seguito, senza soluzione di continuità, il fallimento. Escludeva, tuttavia, il privilegio richiesto, in quanto si trattava di privilegio speciale per tributo indirettoex artt. 2758 e 2772 cod. civ. rispetto al quale non era stata dimostrata l’inerenza dei beni indicati nella domanda di insinuazione con l’oggetto dell’imposizione tributaria. 3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. La sesta sezione di questa Corte, inizialmente investita dell’esame del ricorso, ha ritenuto che lo stesso, presentando profili di possibile rilievo nomofilattico, dovesse essere rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2758 e 2772 cod. civ.: il collegio dell’opposizione, al fine di riconoscere il privilegio richiesto, doveva tenere conto della natura dell’imposta di cui era stata richiesta l’ammissione al passivo, che era costituita dall’imposta di registro relativa a un’opposizione a stato passivo. Quel giudizio era stato finalizzato a consentire ai creditori opponenti di soddisfarsi mediante la liquidazione di tutte le attività e i beni della procedura di amministrazione straordinaria. Risulta quindi erroneo – in tesi di parte ricorrente – il rilievo del giudice di merito secondo cui non era stata dimostrata l’inerenza del tributo indiretto con uno specifico bene, in quanto l’essenza stessa del giudizio, che aveva visto coinvolti tutti i beni del la procedura concorsuale, faceva sì che gli stessi dovessero essere ritenuti oggetto del privilegio speciale, mobiliare o immobiliare, richiesto. 5. Il motivo è inammissibile. 5.1 Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. prescrive che nel contesto dell'impugnazione debbano essere rinvenibili gli elementi indispensabili per una precisa ed esauriente conoscenza dell'origine e dell'oggetto della controversia. Il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, deve perciò contenere tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 1926/2015, Cass.19018/2017). La mancata indicazione di tali elementi, peraltro, impedisce al giudice di legittimità di decidere nel merito, ove non siano necessari ulteriori accertamenti, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. (Cass.26693/2006). 5.2 La doglianza in esame muove dal presupposto che l’imposta di registro non gode di un privilegio generale, bensì di un privilegio speciale, mobiliare o immobiliare, sui beni che hanno generato l’imposta di registro ed assume che tali beni, nel caso di specie, erano costituiti da tutte le attività e i beni che erano confluiti nell’attivo dell’amministrazione straordinaria che aveva preceduto il fallimento. Si tratta, dunque, di una controversia volta al riconoscimento di un privilegio speciale su singoli e specifici beni facenti parte di un determinato compendio (l’attivo dell’amministrazione straordinaria). Nonostante una simile prospettazione, il ricorso omette del tutto di indicare quali erano questi specifici beni su cui il privilegio doveva essere esercitato. Una simile omissione non può che portare questo collegio a rilevare l’inammissibilità della censura sollevata, che è stata predisposta senza tener conto in alcun modo del principio di autosufficienza del ricorso stabilito dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod.proc. civ.. 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bisdel medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass
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