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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41185/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo c), perché estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la circostanza aggravante ex art. 625 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato e del delitto di evasione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e nell'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., oltre ad essere generico, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, laddove sì rimarca l'accertata compartecipazione al furto di tre soggetti), è manifestamente infondato, dal momento che "la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625, n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e, quindi, può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno del concorrente sul luogo del fatto" (Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 07/06/2019 Ud., Rv. 276896); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo c), perché estinto per intervenuta prescrizione, escludendo la circostanza aggravante ex art. 625 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato e del delitto di evasione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e nell'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., oltre ad essere generico, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, laddove sì rimarca l'accertata compartecipazione al furto di tre soggetti), è manifestamente infondato, dal momento che "la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625, n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e, quindi, può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno del concorrente sul luogo del fatto" (Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 07/06/2019 Ud., Rv. 276896); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA]
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