CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39874/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza della legge penale, per essere stata affermata la responsabilità per il delitto di tentata estorsione, pur in difetto di minaccia e di dolo. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, la quale ha affermato - sulla base delle attendibili dichiarazioni della persona offesa - che l'imputato aveva reagito al rifiuto della vittima di dargli qualche moneta, pretendendo il pagamento non dovuto, inseguendola, gridando ad alta voce e coprendola veemente di improperi; si era poi parato davanti a lei a braccia allargate e gonfiando il petto con un atteggiamento diretto ad intimorire la controparte, che, in effetti, si era spaventata a tal punto da richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine. Al cospetto della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che le deduzioni, formulate nel ricorso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A.