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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 17866/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27317/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , VIA G.B.M ARTINI, 3, presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2406/2021,depositata i l 01/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] nazionale per le società e la borsa (Consob) contestava in data 15 febbraio 2019 a [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58/1998 (testo unico finanziario, TUF) in relazione a ipotesi di abuso di informazioni privilegiate, c.d. insider secondario, e con delibera del 25 giugno 2020 lo ha sanzionato, ingiungendogli il pagamento di euro 60.000, per avere, in possesso di informazione privilegiata relativa a un’offerta pubblica di scambio, acquistato per conto proprio azioni Havas e di euro 80.000 per avere, in possesso di informazione privilegiata circa una offerta pubblica di acquisto, acquistato azioni [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in opposizione [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 1° aprile 2021, n. 2406, ha parzialmente accolto l’opposizione e ha rideterminato la sanzione in euro 90.000.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Memoria è stata depositata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.”: la Corte d’appello ha emesso un provvedimento con motivazione apparente, avendo sostanzialmente riprodotto pedissequamente le difese così come argomentate dalla Consob nella sua memoria di costituzione.

Il motivo non può essere accolto.

Le sezioni unite di q uesta Corte hanno infatti precisato che “la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (così Cass., sez. un. n. 642/2015); la sentenza è invece nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. 459/2022).

La Corte d’appello, nel caso di specie, non ha ritenuto condivisibili le censure avanzate dal ricorrente, rilevando invece la fondatezza delle argomentazioni prospettate dalla Consob, riportandone il contenuto, così che è senz’altro possibile individuare le ragioni della decisione e non è pertanto ravvisabile il vizio denunciato dal ricorrente.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente che liquida in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27317/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , VIA G.B.M ARTINI, 3, presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2406/2021,depositata i l 01/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] nazionale per le società e la borsa (Consob) contestava in data 15 febbraio 2019 a [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58/1998 (testo unico finanziario, TUF) in relazione a ipotesi di abuso di informazioni privilegiate, c.d. insider secondario, e con delibera del 25 giugno 2020 lo ha sanzionato, ingiungendogli il pagamento di euro 60.000, per avere, in possesso di informazione privilegiata relativa a un’offerta pubblica di scambio, acquistato per conto proprio azioni Havas e di euro 80.000 per avere, in possesso di informazione privilegiata circa una offerta pubblica di acquisto, acquistato azioni [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in opposizione [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 1° aprile 2021, n. 2406, ha parzialmente accolto l’opposizione e ha rideterminato la sanzione in euro 90.000. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la Commissione nazionale per le società e la borsa. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.”: la Corte d’appello ha emesso un provvedimento con motivazione apparente, avendo sostanzialmente riprodotto pedissequamente le difese così come argomentate dalla Consob nella sua memoria di costituzione. Il motivo non può essere accolto. Le sezioni unite di q uesta Corte hanno infatti precisato che “la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (così Cass., sez. un. n. 642/2015); la sentenza è invece nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. 459/2022). La Corte d’appello, nel caso di specie, non ha ritenuto condivisibili le censure avanzate dal ricorrente, rilevando invece la fondatezza delle argomentazioni prospettate dalla Consob, riportandone il contenuto, così che è senz’altro possibile individuare le ragioni della decisione e non è pertanto ravvisabile il vizio denunciato dal ricorrente. II. Il ricorso va quindi rigettato. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente che liquida in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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