CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48271/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato senza l'osservanza dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quante è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in base alla predetta disposizione, non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l'inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/