CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 40696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento in data 14.12.2018, con la quale Valerio LONGO e Cristoforo PALMIERI erano stati condannati alla pena di due mesi di arresto e mille euro di ammenda ciascuno in quanto ritenuti, singolarmente, responsabili del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 (porto ingiustificato di un bastone 'telescopico' a testa); LETTI i ricorsi, con i quali, in modo sostanzialmente coincidente, si censurano, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la prova della colpevolezza degli imputati, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, delle attenuanti generiche; RITENUTO che è manifestamente infondato il primo (comune) motivo di ricorso, atteso che la prova di responsabilità degli imputati è stata fondata non tanto sulle loro dichiarazioni (se non sotto il profilo della mancata allegazione del giustificato motivo del porto), quanto sull'esito del controllo eseguito il 17.5.2016 da personale della Polizia di Stato sull'autovettura a bordo della quale si trovavano i predetti e, in particolare, sulle borse di rispettiva pertinenza contenenti i due bastoni telescopici; che è manifestamente infondata anche la (comune) doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente esclusa per le caratteristiche di significativa offensività degli strumenti in questione (lunghi, rispettivamente, 34 e 50 cm); che, infine, è, allo stesso modo, manifestamente infondata anche la (comune) censura sul diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente ancorato dai giudici di merito ai numerosi precedenti documentati a carico degli imputati; che, in conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore rE 0 [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]