CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 08989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Roma il 6 maggio 2021, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta si riferisce alla sentenza pronunziata dal Tribunale di Roma che aveva condannato Marsilli per reati di falso. 2. Contro il provvedimento di cui sopra il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Premette il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato impropriamente denominato "decreto" dalla Corte territoriale, ma che si tratta di un'ordinanza, come tale ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. Dopo aver fornito una propria ricostruzione delle scansioni processuali, il ricorrente sottolinea che le due circostanze valorizzate dalla Corte territoriale — la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la notifica del decreto di citazione a giudizio alla zia dell'imputato — non erano idonee a fondare la declaratoria di inammissibilità dell'istanza ex art. 629-bis codice di rito. Quanto al primo aspetto, la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha sancito l'irrilevanza, quale indicatore di conoscenza, della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Anche per quanto concerne la notifica a mani di persona capace e convivente, la Corte di cassazione ha escluso che tale adempimento possa dimostrare la conoscenza del processo da parte del prevenuto. L'ordinanza impugnata — prosegue il ricorso — aveva poi pretermesso una serie di altre considerazioni, che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento dell'istanza. Il ricorrente, a questo riguardo, enuncia le varie scansioni processuali, rappresentando di non risiedere né abitare al domicilio eletto di via [OSCURATO:PERSONA] n. 92, int. 1, Roma, ma di risiedere, sempre nel Comune di Roma, a via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 scala b interno 10 e di abitare di fatto presso l'abitazione del portiere dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 92, che non è l'immobile contrassegnato dal numero 1. All'interno n. 1 risiede la zia di Marsili, cioè [OSCURATO:PERSONA], nelle cui mani è stato notificato il decreto di citazione a giudizio indirizzato all'imputato. Un altro tema su cui insiste il ricorrente è che il processo di primo grado si sia celebrato con l'assistenza di un difensore di ufficio per rinunzia del difensore di fiducia originariamente nominato, ma non era stato accertato che detta rinunzia fosse stata comunicata all'imputato. Inoltre il decreto di citazione a giudizio notificato alla zia dell'imputato recava l'indicazione di un difensore (di fiducia) diverso da quello riportato sullo stesso decreto notificato al difensore di ufficio. Mancherebbero — infine — le notifiche del rinvio della seconda udienza, stante la mancata pronunzia di un'ordinanza di assenza. Questi ultimi temi non erano stati affrontati siccome ritenuti assorbiti nelle considerazioni fondanti la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente rappresenta che la rescissione fondava anche sul fatto che le condotte per cui Marsilli è stato condannato non costituiscono più reato, trattandosi di falso in fotocopia. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ritenendo validamente censurata, dal ricorrente, la procedura de plano adottata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. La prima ragione di inammissibilità è legata al fatto che il difensore firmatario del ricorso per cassazione, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], era stato nominato procuratore speciale per la sola presentazione della richiesta di rescissione, come si evince dall'atto apposto in calce all'istanza stessa. Di contro, non vi era stato conferimento di una diversa procura speciale per il ricorso per cassazione, atto che non si rinviene in allegato all'originale del ricorso né nel fascicolo trasmesso a questa Corte dal Giudice a quo. Ne consegue che ricorso avverso la decisione ex art. 629-bis cod. proc. pen. è inammissibile giacché, secondo l'esegesi di questa Corte che il Collegio ritiene di ribadire, occorre un'apposita procura speciale per la presentazione di tale ricorso, ancorché il suo firmatario sia munito di procura speciale per la presentazione dell'istanza di rescissione (Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda, Rv. 280534; Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279480). 2. A prescindere da tale, assorbente considerazione, vale la pena segnalare che comunque il ricorso non aveva fondamento dal momento che vi erano una serie di indicatori che portavano a concludere che Marsilli avesse avuto contezza del processo ovvero, quand'anche i primi non fossero stati considerati validi, che comunque si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza di esso. Partendo dalla circostanza, incontestata, che egli sapeva dell'esistenza del "procedimento" a suo carico per avere ricevuto la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la conoscenza del "processo" poteva evincersi da due constatazioni. L'una è che la notifica del decreto di citazione a giudizio era avvenuta nelle mani di una persona qualificatasi capace e convivente, persona che lo stesso imputato, nel ricorso sub iudice, sostiene risiedere all'indirizzo che lui stesso aveva dichiarato come domicilio ex art. 161 cod. proc. pen.; l'altra è che il suo difensore di ufficio, all'udienza del 5 dicembre 2016, aveva riferito che il suo assistito non avrebbe presenziato, ciò essendo stato correttamente ritenuto dalla Corte di appello come un indicatore dei contatti tra imputato e professionista nel corso del dibattimento e, quindi, della conoscenza, in capo al primo, dell'esistenza del processo in corso. Vi è, poi, da segnalare che Marsilli — che si duole della notifica nelle mani della zia all'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] n. 92, int. 1 sostenendo di abitare in un altro interno — aveva indicato proprio tale specifico indirizzo in sede di dichiarazione di domicilio. Ciò costituisce — a parere del Collegio — una condotta indicativa di una volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo, ben sapendo che quella elezione di domicilio sarebbe stata adoperata per tutte le notifiche successive, ivi compresa la notifica dell'atto introduttivo del giudizio. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de