CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32159/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6713/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1582/2021 , depositata il 9settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novem bre [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio, nel 2012, davanti al Tribunale di Bari, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), chiedendone la condanna a l risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive comunitarie n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi durante il periodo di formazione; espose a fondamento di ave r frequentato il corso di specializzazione in “Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica” negli anni 1986 - 1990 e lament ò di non aver percepito alcuna retribuzione per tale attività formativa; con sentenza n. 4968del 2018, il Tribunale acco lse la domanda e condannò il Ministero al pagamento in favore della Miccoli della somma di € 20.139,00, oltre interessi e spese di lite; interpose appello il Ministero contestando la sussistenza sia della ritenuta propria legittimazione passiva, sia , nel merito , quella del vantato credito risarcitorio sul rilievo che la specializzazione conseguita dalla Miccoli non rientrava tra quelle indicate dalle direttive comunitarie né era riconosciuta da due o più Stati membri; in accoglimento della seconda di tali doglianze ed in conseguente riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1582/2021 , resa pubblica il 9 settembre 2021 , ha rigettato la domanda, condannando l’appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; preliminarmente confermata la legittimazione passiva del MIUR, quale articolazione del Governo e diretta emanazione dello Stato, ha rilevato nel merito che: ─ «la questione sollevata dal Ministero, circa il presupposto del riconoscimento del diritto al risarcimento, con riferimento alla natura della specializzazione conseguita, poteva essere sollevata anche in appello per la prima volta; il diritto al risarcimento può essere riconosciuto soltanto ai medici che abbiano frequentato un corso menzionato dagli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, avente durata minima non inferiore a quella indicata dagli artt. 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE; nel caso di specializzazioni non ricomprese – al tempo della loro frequenza – negli elenchi allegati alle direttive, la domanda di indennizzo va rigettata, anche in assenza di contestazione, attenendo la mancata inclusione negli elenchi alla qualificazione giuridica dei fatti allegati e non alla loro esistenza (Cass. Civ. Sez. lav., 10.4.2013 n. 8764); l'inclusione della specializzazione negli elenchi in oggetto integra, dunque, un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e, in quanto tale, è anche rilevabile di ufficio; l'elencazione è tassativa, con conseguente esclusione del ricorso all'applicazione estensiva o analogica»; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo , cui resist ono il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca depositando controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con l’unico motivo la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle norme e ai principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento delle [OSCURATO:PERSONA] CEE nn. 75/362, artt. 5 e 7, 75/363, siccome integrate dalla direttiva c.d. di coordinamento 82/76, D.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, Direttiva CEE n. 93/16; D.lgs. n. 81 del 9.4.2008, art. 38; artt. 2, 3 e 10 Cost., art. 2697 c.c., artt.115 e 116 c.p.c.»; lamenta che la Corte d’appello si sia erroneamente limitata a verificare la mancata inclusione nominale della specializzazione “Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica” negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, senza considerare il criterio sostanziale di equipollenza; sostiene di aver allegato e provato, sin dal primo grado, di aver conseguito il diploma in “Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica”, corso che presenta contenuti e finalità analoghe alla “Occupational medicine” (Medicina del lavoro), espressamente menzionata tra le specializzazioni comuni a più Stati membri ([OSCURATO:PERSONA], Irlanda, Francia, Portogallo)e che pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere al riguardo un accertamento in fatto , senza limitarsiad una valutazione meramente formale; soggiunge che la legislazione interna (d.lgs. n. 81 del 2008, art. 38) conferma l’equivalenza tra le due specializzazioni, entrambe idonee per le funzioni di medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; il motivo è infondato; con recente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo indirizzo da tempo consolidato, hanno affermato il principio di diritto secondo cui «non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991» ( Cass. Sez. U. 14 ottobre 2024, n. 26603); ai fini del presente giudizio, non rilevando il riferimento al d.m. 31 ottobre 1991 (nel quale non risulta compresa la specializzazione in “Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica”e che del resto non è neppure evocato dalla ricorrente), conta rimarcare che la sentenza ha affermato, in sostanza, che, se la specializzazione è presente nell’elenco, al medico spetta pacificamente il risarcimento; se, invece, tale inserimento manca, l’interessato è tenuto a provare l’equipollenza tra il corso da lui frequentato e quello previsto negli elenchi; il relativo onere della prova è sottoposto ai seguenti criteri indicati dalle Sezioni Unite alla p. 14 della motivazione: «(a) se l’allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l’attore è sollevato dall’onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati; (b) se l’allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l’attore ha l’onere di provare i fatti allegati; (c) se l’allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l’attore ha l’onere di provare i fatti allegati; (d) se l’allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l’attore ha non solo l’onere di provare i fatti allegati, ma – prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. Terza, Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018 e Sez. Terza, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017)»; in base a tali principi l’odierna ricorrente avrebbe dovuto espressamente illustrare se e come la questione dell’equipollenza fosse stata prospettata, fin dal giudizio di primo grado, come argomento a sostegno della propria domanda e quali elementi di prova fossero stati dedotti a sostegno di tale allegazione: solo in caso di positiva dimostrazione di tale attività avrebbe potuto lamentare un vizio di omesso esame in relazione all’alternativo presupposto della equipollenza della specializzazione a taluna di quelle riconosciute dalle direttive unionali, non potendosi certamente invocare, come sembrano sottendere gli argomenti di critica, un onere di indagine o istruzione officiosa da parte del giudice di merito; un tale onere nella specie non è stato assolto; la ricorrente, infatti, si limita (v. pagg. 20 – 22 del ricorso) ad allegare di avere prodotto nel giudizio di primo grado: a) copia del diploma di specializzazione nella materia suindicata; b) certificato dell’11 luglio 1991 (di cui viene trasposta in seno al ricorso copia per immagine); c) certificato di frequenza rilasciato dall’Università degli Studi di Bari in data 20 giugno 2013 (anch’esso riprodotto in seno al ricorso mediante copia per immagine; è però evidente che ─ in disparte il rilievo che la mera produzione di documenti,dei quali non si precisi se, come e quando si fosse detto di volersi avvalere ai fini di causa e per quali ragioni, non ha alcun rilievo argomentativo, non potendo di per sé considerarsi la sola produzione documentale attività in alcun modo equivalente alla allegazione, quale necessaria attività assertiva, del presupposto della equipollenza ─ in ogni caso un riferimento al mero dato, di per sé peraltro pacifico, del superamento dell’esame di specializzazione e delle frequenza del corso non potrebbe comunque mai considerarsi esaustivo; occorre al riguardo ribadire che, come già evidenziato nel richiamato arresto delle Sezioni Unite (v. in motivazione, pag. 16), «l’onere di allegazione (… presupposto dell’onere di contestazione) si sarebbe dovuto assolvere non già limitandosi a dichiarare di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni concrete per le quali il corso di specializzazione seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva de facto con una delle specializzazioni elencate dalla Direttiva (ad es., coincidenza delle materie di insegnamento impartite, equivalenza degli orari, coincidenza delle esercitazioni pratiche)»; in relazione, specificamente, alla specializzazione in «medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica», valgono le considerazioni contrarie già formulate da questa Corte nell’ordinanza 26 agosto 2022, n. 25414 (già richiamate nell’altro analogo più recente arresto di Cass. 30/01/2025, n. 2246); nessun nuovo rilievo argomentativo può infine riconoscersi al riferimento all’art. 38, comma 1, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a mente del quale «Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica»; appare evidente che, considerate sia la datazione di una tale disposizione successiva di quasi venti anni alla conclusione del corso di specializzazione in questione, sia i differenti oggetto e scopo della norma in questione, nessuna ragione logica può da essa trarsi a favore di un riconoscimento della equipollenza delle specializzazioni considerate nel senso e per le finalità considerate dalle direttive europee; la memoria che, come detto, è stata depositata dallaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio del motivo; il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi