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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12923/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20447 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae dif esa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: accertamentibancari SOCIETA’[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dellegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.4151/38/2014depositata il 20 giugno 2014, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio riget- taval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Rieti n.12/1/2 007 di riu- nionee accoglimento parziale dei ricorsi proposti dalla società Eredi FerriLuigi S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e FerriPatrizia aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAPe IVA, oltre accessori, relati vi agli anni di imposta 2000, 2001, 2002e 2003.

Sulla base di p.v.c. veniva ricostruito il reddito di im- presa della società, all’esito dell’esame di accertamenti bancari ex artt.32del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972 che facevano emer gere movimentazioni non giustificate e che innesca- vanola ricostruzione induttiva del reddito della società di persone, poi imputatoper trasparenza in capo ai soci. 2.Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso limitando laricostruzione ai soli versamenti contestati, ritenendo che la ricostru- zioneinduttiva operata sulla base delle presunzioni basate sulle inda- ginibancarie non fosse legittima.

La CTR confermava la decisione di primecure, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non ave sse correttamente individuato i singoli versamenti contestati, non tro- vandorisconto in contabilità le singole operazioni, ma solo l’ammon- taretotale. 3.Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per un unicomotivo, mentre gli intimati non hanno svolto difese. 4.La Corte ha r itenuto necessario, al fine di decidere circa la ritualità delcontraddittorio, disporre l’acquisizione del fascicolo di merito.

Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - , l’Agenzia censura la sentenza d’appello perch é ha erroneamente confermato la decisione di primo grado e così la non pienaoperatività della presunzione di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ.con riferimento ai conti correnti riconducibili alla società ai fini della rideterminazionedel suo reddito e del volume d’affari. 6.Il motivo è fondato.

Va ribadito che in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, l’oneredel contribuente di giustificare la provenienza e la des tinazione degliimporti movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i qualiè fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur”(o “divieto di doppie p resunzioni” o divieto di presunzioni di secondogrado o a catena) sia perché tale principio è, in realtà, inesi- stente,non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qual- siasialtra norma dell’ordinamento, sia perché, anche qualora lo si vo- lesseconsiderare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla corre- lazionedi una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, manon con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15003 del 1 6/06/2017, Rv. 644693 - 01).

Inoltre, l’assenza di giustificazioni idonee al supera- mento della presunzione, può utilmente fondare riprese induttive ai sensidell’art.39 del d.P.R. n.600 del 1973. 7.In particolare il discrimine tra l'accertamento con metod o analitico extracontabilee quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parzialeo assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture con- tabili:nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementiindicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili,in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate,utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di com- ponenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzi oni semplici aventii requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ..

Nel secondo caso, invece, "leomissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare l'attendibilità- e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli alt ri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'ammini- strazionefinanziaria può "prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delbilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legitti- mataa determinare l'imponibile in base ad ele menti meramente indi- ziari,anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e2729 cod. civ..

Da ultimo, la legittimità delle presunzioni bancarie è stata ribadita anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.10/2023. 8.Orbene, l’Agenz ia riproduce in ricorso i passaggi della motivazione degliatti impositivi in cui si legge che la società ha omesso la presen- tazionedelle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette e la dichiarazioneannuale ai fini IVA.

In assenza di tale do cumentazione, si legge nel p.v.c., pure riprodotto in ricorso, il reddito in capo alla società - e per trasparenza nei confronti dei soci - è stato ricostruito induttivamente sulla base delle indagini bancarie condotte sui conti correntiriconducibili alle società, com’era facoltà dell’Amministrazione finanziariafare.

La CTR, dopo aver ampiamente riportato corretti prin- cipidi diritto astrattamente applicabili, risolve il problema in un unico paragrafo all’ultima pagina della sentenza impugnata, dichiarand o la propriaadesione alla decisione resa dal giudice di primo grado senza consideraree dare conto degli elementi fattuali essenziali che conno- tanola fattispecie. 9.Così facendo, il giudice del merito non si confronta con gli elementi evidenziati dall’ Agenzia e posti alla sua attenzione e, conseguente- mente,ritenendo inadeguato l’ammontare totale delle movimentazioni senzaconsiderare l’assenza delle dichiarazioni da parte della società ai finidelle imposte dirette e IVA, applica falsamente le previsio ni di legge oggettodel motivo, come interpretate dai principi di diritto di cui si è datoconto, sostanzialmente rovesciando l’onere della prova e ponen- doloerroneamente a carico dell’Agenzia.

10. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e l a sen tenza im- pugnatadev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre cheper la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20447 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae dif esa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: accertamentibancari SOCIETA’[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dellegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.4151/38/2014depositata il 20 giugno 2014, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio riget- taval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Rieti n.12/1/2 007 di riu- nionee accoglimento parziale dei ricorsi proposti dalla società Eredi FerriLuigi S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e FerriPatrizia aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAPe IVA, oltre accessori, relati vi agli anni di imposta 2000, 2001, 2002e 2003. Sulla base di p.v.c. veniva ricostruito il reddito di im- presa della società, all’esito dell’esame di accertamenti bancari ex artt.32del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972 che facevano emer gere movimentazioni non giustificate e che innesca- vanola ricostruzione induttiva del reddito della società di persone, poi imputatoper trasparenza in capo ai soci. 2.Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso limitando laricostruzione ai soli versamenti contestati, ritenendo che la ricostru- zioneinduttiva operata sulla base delle presunzioni basate sulle inda- ginibancarie non fosse legittima. La CTR confermava la decisione di primecure, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non ave sse correttamente individuato i singoli versamenti contestati, non tro- vandorisconto in contabilità le singole operazioni, ma solo l’ammon- taretotale. 3.Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per un unicomotivo, mentre gli intimati non hanno svolto difese. 4.La Corte ha r itenuto necessario, al fine di decidere circa la ritualità delcontraddittorio, disporre l’acquisizione del fascicolo di merito. Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - , l’Agenzia censura la sentenza d’appello perch é ha erroneamente confermato la decisione di primo grado e così la non pienaoperatività della presunzione di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ.con riferimento ai conti correnti riconducibili alla società ai fini della rideterminazionedel suo reddito e del volume d’affari. 6.Il motivo è fondato. Va ribadito che in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, l’oneredel contribuente di giustificare la provenienza e la des tinazione degliimporti movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i qualiè fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur”(o “divieto di doppie p resunzioni” o divieto di presunzioni di secondogrado o a catena) sia perché tale principio è, in realtà, inesi- stente,non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qual- siasialtra norma dell’ordinamento, sia perché, anche qualora lo si vo- lesseconsiderare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla corre- lazionedi una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, manon con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15003 del 1 6/06/2017, Rv. 644693 - 01). Inoltre, l’assenza di giustificazioni idonee al supera- mento della presunzione, può utilmente fondare riprese induttive ai sensidell’art.39 del d.P.R. n.600 del 1973. 7.In particolare il discrimine tra l'accertamento con metod o analitico extracontabilee quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parzialeo assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture con- tabili:nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementiindicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili,in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate,utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di com- ponenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzi oni semplici aventii requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.. Nel secondo caso, invece, "leomissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare l'attendibilità- e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli alt ri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'ammini- strazionefinanziaria può "prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delbilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legitti- mataa determinare l'imponibile in base ad ele menti meramente indi- ziari,anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e2729 cod. civ.. Da ultimo, la legittimità delle presunzioni bancarie è stata ribadita anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n.10/2023. 8.Orbene, l’Agenz ia riproduce in ricorso i passaggi della motivazione degliatti impositivi in cui si legge che la società ha omesso la presen- tazionedelle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette e la dichiarazioneannuale ai fini IVA. In assenza di tale do cumentazione, si legge nel p.v.c., pure riprodotto in ricorso, il reddito in capo alla società - e per trasparenza nei confronti dei soci - è stato ricostruito induttivamente sulla base delle indagini bancarie condotte sui conti correntiriconducibili alle società, com’era facoltà dell’Amministrazione finanziariafare. La CTR, dopo aver ampiamente riportato corretti prin- cipidi diritto astrattamente applicabili, risolve il problema in un unico paragrafo all’ultima pagina della sentenza impugnata, dichiarand o la propriaadesione alla decisione resa dal giudice di primo grado senza consideraree dare conto degli elementi fattuali essenziali che conno- tanola fattispecie. 9.Così facendo, il giudice del merito non si confronta con gli elementi evidenziati dall’ Agenzia e posti alla sua attenzione e, conseguente- mente,ritenendo inadeguato l’ammontare totale delle movimentazioni senzaconsiderare l’assenza delle dichiarazioni da parte della società ai finidelle imposte dirette e IVA, applica falsamente le previsio ni di legge oggettodel motivo, come interpretate dai principi di diritto di cui si è datoconto, sostanzialmente rovesciando l’onere della prova e ponen- doloerroneamente a carico dell’Agenzia. 10. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e l a sen tenza im- pugnatadev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre cheper la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza imp
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