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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44737/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AREZZO in data 30/09/2016 aveva condannato FRANCINI Gianni a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], col risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, GALOPPI Marino, dal quale FRANCINI aveva ricevuto quattro pneumatici, che aveva pagato con un assegno di 910 euro, rimasto insoluto.

FRANCINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione della norma incriminatrice della truffa e la carenza di motivazione in ordine alla esistenza di artifici e raggiri, e sostiene che al più ci si troverebbe di fronte a un inadempimento di natura civilistica: è vero infatti che la persona offesa aveva accettato in pagamento un assegno, ma tale consegna da parte dell'imputato non sarebbe stato accompagnata da alcun artificio o raggiro, trattandosi peraltro di un mezzo di adempimento contrattuale con margine di rischio.

Il ricorso é inammissibile.

Manifestamente infondato è l'unico motivo del ricorso: l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.

Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha correttamente motivato sulla sussistenza degli artifici e dei raggiri, illustrando come il ricorrente avesse assicurato in ordine alla copertura del titolo consegnato, precisando soltanto di attendere qualche giorno prima di portarlo all'incasso, e con ciò aveva dato a intendere che sarebbe andato a buon fine, mentre già da tempo il conto corrente dal quale l'assegno era stato tratto risultava chiuso. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha aggiunto che FRANCINI aveva più volte rassicurato GALOPPI che sarebbe passato dal suo esercizio per pagare in contanti, senza che ciò accadesse, e che non vi è traccia agli atti dei pagamenti parziali ipotizzati nel ricorso.

Si tratta di un complesso di elementi alla stregua dei quali con ragione la CORTE ha escluso di poter configurare esclusivamente un inadempimento di natura civilistica.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] r/194.4-eA- • _ 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AREZZO in data 30/09/2016 aveva condannato FRANCINI Gianni a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], col risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, GALOPPI Marino, dal quale FRANCINI aveva ricevuto quattro pneumatici, che aveva pagato con un assegno di 910 euro, rimasto insoluto. FRANCINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione della norma incriminatrice della truffa e la carenza di motivazione in ordine alla esistenza di artifici e raggiri, e sostiene che al più ci si troverebbe di fronte a un inadempimento di natura civilistica: è vero infatti che la persona offesa aveva accettato in pagamento un assegno, ma tale consegna da parte dell'imputato non sarebbe stato accompagnata da alcun artificio o raggiro, trattandosi peraltro di un mezzo di adempimento contrattuale con margine di rischio. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è l'unico motivo del ricorso: l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha correttamente motivato sulla sussistenza degli artifici e dei raggiri, illustrando come il ricorrente avesse assicurato in ordine alla copertura del titolo consegnato, precisando soltanto di attendere qualche giorno prima di portarlo all'incasso, e con ciò aveva dato a intendere che sarebbe andato a buon fine, mentre già da tempo il conto corrente dal quale l'assegno era stato tratto risultava chiuso. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha aggiunto che FRANCINI aveva più volte rassicurato GALOPPI che sarebbe passato dal suo esercizio per pagare in contanti, senza che ciò accadesse, e che non vi è traccia agli atti dei pagamenti parziali ipotizzati nel ricorso. Si tratta di un complesso di elementi alla stregua dei quali con ragione la CORTE ha escluso di poter configurare esclusivamente un inadempimento di natura civilistica. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] r/194.4-eA- • _ 1
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