CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO Cdato avviso alle par-ÚTj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che la ricorrente deduce, in maniera del tutto generica, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 444 cod.proc.pen. Ritenuto che trattasi di doglianza non consentita, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti &l'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,