CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1991
Cassazione n. 15302/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/12/1991 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18.06.2024, la Corte d'Appello di Bologna ha conferma to la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 24.09.2019 che ha condannato Cela HHnrik alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all' )rt. 73 D.P.R. 309/90. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensort, ricorso per cassazione articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 73 e 75 D.P.R. 309/90 e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione ad uso p.nsonale della sostanza detenuta. La difesa sostiene che il quantitativo di sostanza sequestrata (tre grammi) sarebbe compatibile con l'uso personale e che le modalità di occultamento sarei bero del tutto compatibili con tale destinazione. Rileva, inoltre, che né i militari hanno osserv, ito cessioni di sostanza stupefacente, né è stata rinvenuta ulteriore sostanza o strumf nti tipici del confezionamento a seguito della perquisizione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o erronea app icazione degli artt. 73 D.P.R. 309/90 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'affer -nazione della penale responsabilità dell'imputato. La difesa evidenzia che è man tata l'analisi chimica/tossicologica della sostanza sequestrata, risultando insufficiente il solo narcotest per stabilire la quantità di principio attivo e, dunque, l'offensività in concreto della cor dotta. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o erronea applicazione dell'art.131-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa contesta la motivazione della Corte territoriale che ha escluso la particolare tenuità del fatto r basandosi su cir:ostanze non riscontrate negli atti. 2.4 Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, illustrando annpiamer te i motivi di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato in quanto risulta declinato in fatto, tentando il ricorrente di assegnare al compendio probatorio un significato differE nte rispetto a quello apprezzato, con motivazione logica e completa, dalla Corte di merito che I a evidenziato gli elementi di natura criminogena idonei, ad escludere un neppure dichiarato JSO personale della sostanza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato eler lenti obiettivi quali il rinvenimento della sostanza già suddivisa in tre involucri in cellophanE, tipicamente confezionati per essere ceduti a terzi; l'occultamento nell'aletta parasole cel veicolo in corrispondenza del lato guida occupato dal [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che l'imputato si trovasse in compagnia di altro soggetto (poi fuggito) in orario notturno in zona notoriamente adibita allo spaccio; il tentativo di fuga alla vista dei Carabinieri. La convel genza di tali elementi, valutati unitariamente, porta ragionevolmente a escludere la desti lazione a uso personale. 3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di stupefacenti, per la configurabilità del reato di cui all'art. 73 D.PW. 309/90, non è indispensabile un accertamento tecnico sulla qualità e quantità di princip o attivo della sostanza, potendo risultare sufficiente il narcotest, a condizione che il [OSCURATO:PERSONA] fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente sic nificativi della tipologia ed entità della sostanza (Sez. 6, sent. n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 28 3942 - 02). La qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 73, comm I 5, d.P.R. n. 309/90 fa ritenere non determinante la quantificazione del principio attivo, alla luce degli altri valorizzati elementi tesi a corroborare l'illazione a mente della quale le tre dosi ci cocaina nella disponibilità del ricorrente fossero detenute ai fini di spaccio (in tal senso iiurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui il narcotest consente di provare la natur; i stupefacente sulla sostanza in sequestro seppure non sia sufficiente per determinare la quanti à del principio attivo, v. tra le tante, Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 239007). (2.42‘) Cm Q. '[OSCURATO:PERSONA].A.4 I v <dar. 9,t VC 4-"ifj tAwt;., t ,3 Nel caso di specie,rdiversi elementi indiziari concorrono univocamente nel se iso di ritenere che la sostanza in oggetto fosse del tipo cocaina con grado di principio ali tivo idoneo a determinare concreti effetti stupefacenti sull'assuntore. Invero, la sostanza erz detenuta già suddivisa in tre involucri in cellophane, il contesto dell'azione - avvenuto in in luogo noto come piazza di spaccio - e il comportamento dell'imputato, che ha tentato di carsi alla fuga, costituiscono elementi significativi che, unitamente all'esito positivo del narcote t, consentono di ritenere integrato il reato contestato. 3.3 II terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. La valuta, ione circa la particolare tenuità del fatto attiene tipicamente al merito e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione. Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha congruamente motivato l'esclusione della causa di -ion punibilità, valorizzando le modalità del fatto, le circostanze della detenzione della sostanzi i e il contesto dell'azione, elementi che, considerati unitariamente, hanno evidenziato, seconcl D i giudici del merito, una significativa pericolosità sociale. Tale valutazione discrez Dnale risulta adeguatamente motivata e immune da vizi logici. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coc .proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrb eg-504. nITATA