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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08917/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Trieste, in data 4.4.2017, aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della "Soc.

Coop.

Oliver (da ora in avanti semplicemente "Oliver"), dichiarato il 15.7.2011 dal tribunale di Trieste.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con il primo e il secondo motivo di ricorso, "violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 216,

I. fall., in relazione all'art. 223,

I. fall.; inosservanza ed erronea applicazione della legge, in riferimento alla figura dell'amministratore di fatto; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p."; con il terzo motivo di ricorso, motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219,

I. fall.

2.2. Con requisitoria scritta del 10.11.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, da un lato, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr.„ Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710); dall'altro, in quanto è precluso, in questa sede di legittimità, il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

3.1. Con particolare riferimento al ruolo di amministratore di fatto contestato al Cestaro, appare sufficiente rilevare che il tema ha formato oggetto di specifica analisi da parte della corte territoriale, che, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, ha indicato le ragioni per cui l'imputato va considerato amministratore di fatto della società fallita.

Premesso che la società cooperativa di cui si discute, operante nel mercato del commercio del pesce, era stata amministrata sino al maggio del 2008 da [OSCURATO:PERSONA], cui era subentrato, solo formalmente, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha individuato una pluralità di indici sintomatici, dai quali ha desunto, secondo un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, come l'imputato avesse acquisito la "Oliver" dal Lorello e, mentre quest'ultimo aveva continuato senza averne più titolo a utilizzare il nome della società per esercitare in proprio la medesima attività di pescatore e rivenditore di pesce, egli, insieme con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avesse utilizzato, non solo il nome, ma anche la struttura (gli uffici; la segretaria [OSCURATO:PERSONA]) e le risorse della società, per procurarsi il pescato da rivendere a esclusivo vantaggio della sua ditta, la "Ippocampus" di Treviso, secondo un meccanismo truffaldino, incentrato proprio sul controllo da lui operato sulla "Oliver".

Come spiegato, infatti, dai testi Bonacunto e Laganà, incaricati delle indagini, la "Oliver", per mezzo della segretaria [OSCURATO:PERSONA], la quale, come riferito da quest'ultima, operava su disposizione del Cestaro e del [OSCURATO:PERSONA], si riforniva di pesce, acquistandolo dai fornitori esterni, senza, tuttavia, pagarlo, per poi rivenderlo alla "Ippocampus", che non provvedeva al pagamento del prezzo in favore della venditrice, procedendo a rivenderlo a sua volta sul mercato, lucrandone così il prezzo.

Tale modus operandi era stato ricostruito, pur in assenza delle scritture contabili, mai più aggiornate a partire dalla sostituzione del precedente amministratore di diritto Lorello con il Tikulin, grazie al rinvenimento presso il domicilio del Cestaro di fatture relative alle operazioni commerciali intraprese dalla "Oliver" con la "Ippocampus", di cui hanno riferito i testi Bonacunto e Laganà. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, come riferito dalla [OSCURATO:PERSONA], era colui che provvedeva a corrisponderle la retribuzione, rappresentando per lei, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], la persona cui fare capo "quando arrivavano alla Oliver i solleciti di pagamento per le forniture o per qualsiasi altra problematica le si presentasse".

L'imputato, inoltre, come nel caso riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto a quest'ultimo di acquistare la "Oliver" e, pur non concludendo l'operazione, aveva comunque utilizzato il nominativo della ditta del teste per acquistare pesce, senza insospettire i venditori, quando ormai la "Oliver" aveva perso credibilità sul mercato.Infine, come riferito dal teste Ferluga, proprietario dell'immobile locato alla "Oliver" a uso ufficio, pur essendo stato firmato il relativo contratto dall'amministratore Lorello, gli accordi propedeutici, anche in riferimento alle modalità di pagamento, erano stati presi con due persone diverse, una delle quali identificata nel Cestaro.

Appare, pertanto, del tutto esaustiva la conclusione cui è giunto il giudice di secondo grado, che, attraverso una ricostruzione non parcellizzata delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che il "Cestaro ha seguito l'operazione fraudolenta dall'inizio, acquisendo la Oliver da Lorello, mettendo in opera le truffe in danno dei fornitori di pesce a vantaggio della sua società "Ippocampus", omettendo la tenuta della contabilità e distruggendo quei pochi documenti fiscali esistenti (fatture), con l'intento di non consentire la ricostruzione delle operazioni truffaldine e distrattive compiute" (cfr. pp. 5-8 della sentenza oggetto di ricorso).

Tale conclusione è del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223,

I. fall., vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273; Cass., Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497).

Deve solo aggiungersi che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice d'appello non è tenuto a rispondere dettagliatamente e specificamente a tutte le argomentazioni ed a tutti i rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello, purché dimostri di considerarli nel loro complesso giustificando il proprio convincimento al riguardo.

Ne consegue che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593), nel caso in esame assolutamente evidenti.

3.2. Con riferimento alla censura in tema di bancarotta fraudolenta documentale, per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, di cui al capo D) dell'imputazione, sarebbe sufficiente rilevare che, per come articolato, il rilievo, in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p.

Come si evince, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, l'appellante si era limitato a contestare l'affermazione di responsabilità al riguardo, sul presupposto che all'imputato non potesse riconoscersi il ruolo di amministratore di fatto della società fallita, questione di diritto, come si è visto, definitivamente risolta in senso negativo per le ragioni della difesa.

Si tratta in ogni caso di una censura, non pertinente, di natura meramente fattuale, in quanto fondata sulle affermazioni del commercialista della "Oliver", secondo cui le scritture contabili erano state regolarmente aggiornate sino a quando era amministratore il Lorello, laddove, come si è già detto, la contestazione relativa alla mancata tenuta della documentazione contabile riguarda il periodo successivo, quando quest'ultimo venne sostituito solo formalmente dal Ti kul i n. 3.3.

Manifestamente infondato, oltre che tale da involgere profili attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso.

La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità del reato in addebito, desunta dalla pregnanza del ruolo svolto dal Cestaro all'interno del complesso meccanismo illecito in cui sono stati commessi i fatti di bancarotta per cui è processo, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

Né può invocarsi una disparità di trattamento, tale da rendere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, rispetto ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui le indicate circostanze attenuanti sono state riconosciute, in quanto, per un verso, la corte territoriale ha correttamente giustificato la sua decisione al riguardo, evidenziando come il ruolo svolto dai suddetti imputati fosse meno incisivo di quello assunto dal Cestaro, per altro verso essi, a differenza del ricorrente, hanno concordato la pena in appello.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Trieste, in data 4.4.2017, aveva condannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della "Soc. Coop. Oliver (da ora in avanti semplicemente "Oliver"), dichiarato il 15.7.2011 dal tribunale di Trieste. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con il primo e il secondo motivo di ricorso, "violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 216, I. fall., in relazione all'art. 223, I. fall.; inosservanza ed erronea applicazione della legge, in riferimento alla figura dell'amministratore di fatto; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p."; con il terzo motivo di ricorso, motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219, I. fall. 2.2. Con requisitoria scritta del 10.11.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, da un lato, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr.„ Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710); dall'altro, in quanto è precluso, in questa sede di legittimità, il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. 3.1. Con particolare riferimento al ruolo di amministratore di fatto contestato al Cestaro, appare sufficiente rilevare che il tema ha formato oggetto di specifica analisi da parte della corte territoriale, che, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, ha indicato le ragioni per cui l'imputato va considerato amministratore di fatto della società fallita. Premesso che la società cooperativa di cui si discute, operante nel mercato del commercio del pesce, era stata amministrata sino al maggio del 2008 da [OSCURATO:PERSONA], cui era subentrato, solo formalmente, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha individuato una pluralità di indici sintomatici, dai quali ha desunto, secondo un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, come l'imputato avesse acquisito la "Oliver" dal Lorello e, mentre quest'ultimo aveva continuato senza averne più titolo a utilizzare il nome della società per esercitare in proprio la medesima attività di pescatore e rivenditore di pesce, egli, insieme con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avesse utilizzato, non solo il nome, ma anche la struttura (gli uffici; la segretaria [OSCURATO:PERSONA]) e le risorse della società, per procurarsi il pescato da rivendere a esclusivo vantaggio della sua ditta, la "Ippocampus" di Treviso, secondo un meccanismo truffaldino, incentrato proprio sul controllo da lui operato sulla "Oliver". Come spiegato, infatti, dai testi Bonacunto e Laganà, incaricati delle indagini, la "Oliver", per mezzo della segretaria [OSCURATO:PERSONA], la quale, come riferito da quest'ultima, operava su disposizione del Cestaro e del [OSCURATO:PERSONA], si riforniva di pesce, acquistandolo dai fornitori esterni, senza, tuttavia, pagarlo, per poi rivenderlo alla "Ippocampus", che non provvedeva al pagamento del prezzo in favore della venditrice, procedendo a rivenderlo a sua volta sul mercato, lucrandone così il prezzo. Tale modus operandi era stato ricostruito, pur in assenza delle scritture contabili, mai più aggiornate a partire dalla sostituzione del precedente amministratore di diritto Lorello con il Tikulin, grazie al rinvenimento presso il domicilio del Cestaro di fatture relative alle operazioni commerciali intraprese dalla "Oliver" con la "Ippocampus", di cui hanno riferito i testi Bonacunto e Laganà. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, come riferito dalla [OSCURATO:PERSONA], era colui che provvedeva a corrisponderle la retribuzione, rappresentando per lei, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], la persona cui fare capo "quando arrivavano alla Oliver i solleciti di pagamento per le forniture o per qualsiasi altra problematica le si presentasse". L'imputato, inoltre, come nel caso riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto a quest'ultimo di acquistare la "Oliver" e, pur non concludendo l'operazione, aveva comunque utilizzato il nominativo della ditta del teste per acquistare pesce, senza insospettire i venditori, quando ormai la "Oliver" aveva perso credibilità sul mercato.Infine, come riferito dal teste Ferluga, proprietario dell'immobile locato alla "Oliver" a uso ufficio, pur essendo stato firmato il relativo contratto dall'amministratore Lorello, gli accordi propedeutici, anche in riferimento alle modalità di pagamento, erano stati presi con due persone diverse, una delle quali identificata nel Cestaro. Appare, pertanto, del tutto esaustiva la conclusione cui è giunto il giudice di secondo grado, che, attraverso una ricostruzione non parcellizzata delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che il "Cestaro ha seguito l'operazione fraudolenta dall'inizio, acquisendo la Oliver da Lorello, mettendo in opera le truffe in danno dei fornitori di pesce a vantaggio della sua società "Ippocampus", omettendo la tenuta della contabilità e distruggendo quei pochi documenti fiscali esistenti (fatture), con l'intento di non consentire la ricostruzione delle operazioni truffaldine e distrattive compiute" (cfr. pp. 5-8 della sentenza oggetto di ricorso). Tale conclusione è del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223, I. fall., vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273; Cass., Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497). Deve solo aggiungersi che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice d'appello non è tenuto a rispondere dettagliatamente e specificamente a tutte le argomentazioni ed a tutti i rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello, purché dimostri di considerarli nel loro complesso giustificando il proprio convincimento al riguardo. Ne consegue che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593), nel caso in esame assolutamente evidenti. 3.2. Con riferimento alla censura in tema di bancarotta fraudolenta documentale, per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, di cui al capo D) dell'imputazione, sarebbe sufficiente rilevare che, per come articolato, il rilievo, in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Come si evince, infatti, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, l'appellante si era limitato a contestare l'affermazione di responsabilità al riguardo, sul presupposto che all'imputato non potesse riconoscersi il ruolo di amministratore di fatto della società fallita, questione di diritto, come si è visto, definitivamente risolta in senso negativo per le ragioni della difesa. Si tratta in ogni caso di una censura, non pertinente, di natura meramente fattuale, in quanto fondata sulle affermazioni del commercialista della "Oliver", secondo cui le scritture contabili erano state regolarmente aggiornate sino a quando era amministratore il Lorello, laddove, come si è già detto, la contestazione relativa alla mancata tenuta della documentazione contabile riguarda il periodo successivo, quando quest'ultimo venne sostituito solo formalmente dal Ti kul i n. 3.3. Manifestamente infondato, oltre che tale da involgere profili attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità del reato in addebito, desunta dalla pregnanza del ruolo svolto dal Cestaro all'interno del complesso meccanismo illecito in cui sono stati commessi i fatti di bancarotta per cui è processo, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Né può invocarsi una disparità di trattamento, tale da rendere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, rispetto ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui le indicate circostanze attenuanti sono state riconosciute, in quanto, per un verso, la corte territoriale ha correttamente giustificato la sua decisione al riguardo, evidenziando come il ruolo svolto dai suddetti imputati fosse meno incisivo di quello assunto dal Cestaro, per altro verso essi, a differenza del ricorrente, hanno concordato la pena in appello. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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