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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00957/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28586/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 704/2022, depositata il 03/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 322/2021, rigettava l’opposizione al decreto n. 1520/2019 con cui a [OSCURATO:SOCIETA]. era stato ingiunto il pagamento di euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Reg.

CE n. 261/2004 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e confermava il decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha accolto parzialmente il gravame, riducendo ad euro 300,00 la somma spettante al Viaggiani a titolo di compensazione pecuniaria. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

Si dà atto che la presente decisione è stata assunta con la partecipazione del Consigliere relatore tramite videoconferenza disposta sul canale Teams, in forza del decreto, ex art. 140 - bis disp. att. cod.proc.civ., del Presidente del Collegio del 21 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente dato atto che in data 14 novembre 2025 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso con contestuale accettazione del controricorrente proveniente, rispettivamente dai legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del rappresentante legale del resistente, il cui mandato consentiva loro di rinunciare al ricorso e al controricorso. 3) Il giudizio di cassazione v a pertanto dichiarato estinto per rinuncia. 4) In applicazione dell’art. 391, ult. comma, cod.proc.civ., non v’è da provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 5) La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19560 e successiva giurisprudenza conforme).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28586/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 704/2022, depositata il 03/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 322/2021, rigettava l’opposizione al decreto n. 1520/2019 con cui a [OSCURATO:SOCIETA]. era stato ingiunto il pagamento di euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha accolto parzialmente il gravame, riducendo ad euro 300,00 la somma spettante al Viaggiani a titolo di compensazione pecuniaria. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Si dà atto che la presente decisione è stata assunta con la partecipazione del Consigliere relatore tramite videoconferenza disposta sul canale Teams, in forza del decreto, ex art. 140 - bis disp. att. cod.proc.civ., del Presidente del Collegio del 21 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente dato atto che in data 14 novembre 2025 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso con contestuale accettazione del controricorrente proveniente, rispettivamente dai legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del rappresentante legale del resistente, il cui mandato consentiva loro di rinunciare al ricorso e al controricorso. 3) Il giudizio di cassazione v a pertanto dichiarato estinto per rinuncia. 4) In applicazione dell’art. 391, ult. comma, cod.proc.civ., non v’è da provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 5) La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19560 e successiva giurisprudenza conforme). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 no