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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 1989

Cassazione n. 09263/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le censure oggetto del primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., sono formulate in termini non consentiti in questa sede, poiché, prospettando doglianze avulse dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, essendo volte a contestare un'asserita errata valutazione delle risultanze processuali, ripropongono profili di censura già dedotti in appello e già 'adeguatamente disattesi dalla Corte di merito, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti; che, infatti, da un lato, i giudici di appello, con una congrua e lineare motivazione, da un lato, sulla base di un apprezzamento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito (cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), hanno ritenuto valorizzabili ai fini del giudizio di responsabilità le dichiarazioni rilasciate dalla madre dell'imputato, evidenziando come il "ridimensionamento" tra quanto affermato in sede di denuncia e quanto emerso dalla deposizione dibattimentale non fosse comunque in grado di alterare il nucleo centrale dell'accusa, confermato anche dalle affermazioni rilasciate dal padre; e, dall'altro lato, hanno chiarito come le minacciose richieste di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei genitori non si coniugassero a nessuna legittima pretesa, esorbitando dal corrispettivo consegnatogli a fine della giornata lavorativa (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità della estorsione, è manifestamente infondato, poiché correttamente la Corte territoriale non ha ritenuto configurabile nel caso di specie la suddetta diminuente in virtù delle reiterate richieste estorsive poste in essere dal ricorrente, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. (63 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le censure oggetto del primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., sono formulate in termini non consentiti in questa sede, poiché, prospettando doglianze avulse dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, essendo volte a contestare un'asserita errata valutazione delle risultanze processuali, ripropongono profili di censura già dedotti in appello e già 'adeguatamente disattesi dalla Corte di merito, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti; che, infatti, da un lato, i giudici di appello, con una congrua e lineare motivazione, da un lato, sulla base di un apprezzamento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito (cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), hanno ritenuto valorizzabili ai fini del giudizio di responsabilità le dichiarazioni rilasciate dalla madre dell'imputato, evidenziando come il "ridimensionamento" tra quanto affermato in sede di denuncia e quanto emerso dalla deposizione dibattimentale non fosse comunque in grado di alterare il nucleo centrale dell'accusa, confermato anche dalle affermazioni rilasciate dal padre; e, dall'altro lato, hanno chiarito come le minacciose richieste di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei genitori non si coniugassero a nessuna legittima pretesa, esorbitando dal corrispettivo consegnatogli a fine della giornata lavorativa (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità della estorsione, è manifestamente infondato, poiché correttamente la Corte territoriale non ha ritenuto configurabile nel caso di specie la suddetta diminuente in virtù delle reiterate richieste estorsive poste in essere dal ricorrente, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. (63 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18
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