CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del suo amministratore unico e legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), con cui elettivamente domiciliapresso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già denominata [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Brescia,alla via Corfù n. 102, in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. società unipersonale, con sede inMilano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA]. 1.Numero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Potenza, alla via Cavourn. 72, nonché quello dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via ReginaMargherita n. 93.- controricorrenti e ricorrenti incidentali -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore.- intimate –avverso la SENTENZA, n. cron. 531/2023, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi POTENZA il giorno 24/10/2023.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno12/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostitutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto respingersi ilprimo motivo del ricorso principale, accogliersi il secondo ed il quarto motivodel ricorso principale ed il primo di quello incidentale, e dichiararsi assorbititutti i restanti mezzi.1. Con atto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. notificato il 5 giugno2008, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] citarono [OSCURATO:SOCIETA].,quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., innanzi al Tribunale diPotenza chiedendo dichiararsi la nullità ed ordinarsi la revoca del decretoingiuntivo n. 214/2008, reso dal medesimo tribunale nei loro confronti, qualifideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., e di quest’ultima, debitrice principale, perla somma di € 793.126,08, oltre interessi, invocata dalla banca creditrice atitolo di debito residuo di un rapporto di finanziamento intercorso con lamenzionata società. Dedussero che quello posto a fondamento dellaNumero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026ingiunzione opposta era un contratto di mutuo di scopo e che, tuttavia, loscopo dallo stesso originariamente previsto (miglioramento della strutturafinanziaria dell’azienda [OSCURATO:SOCIETA]. mediante il consolidamentodell’indebitamente a breve nei confronti del sistema bancario) era statoviolato, atteso che l’importo mutuato era stato immediatamente consegnato,in parte prevalente, alla banca medesima e destinato all’acquisto diobbligazioni intestate a [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del finanziamento.Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. contestò l’avverso assuntoed affermò essere inesistente la relazione tra il finanziamento erogatoall’[OSCURATO:SOCIETA]. ed i titoli di proprietà del Bochicchio, nonché validal’obbligazione fideiussoria che garantiva il mutuo.1.1. Avverso il predetto decreto ingiuntivo propose autonomaopposizione pure la società debitrice, con argomentazioni analoghe a quelledei fideiussori ed aggiungendo che parte della somma era stata già restituita.Anche in questo giudizio si costituì [OSCURATO:SOCIETA]. nella indicataqualità, replicando le difese già svolte contro i fideiussori.1.2. L’adito tribunale, riuniti i procedimenti ed esaurita l’istruttoria, nelcorso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, con la sentenzadell’1 aprile 2019, n. 299, revocò il decreto ingiuntivo e condannò gliopponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte opposta, delminore importo di euro € 702.576,68, oltre interessi, con parzialecompensazione delle spese di lite e spese di c.t.u. poste, per un terzo, a caricodella parte opposta e, per due terzi, a carico degli opponenti.Quel tribunale ritenne che questi ultimi, pur avendo invocato lo sviamentorispetto allo scopo legale, non avevano provato “la struttura finanziaria dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. prima della stipula del finanziamento, né all’esitodella stipula del finanziamento agevolato, cosicché, non essendosi consentital’individuazione concreta dell’obiettivo da perseguire e la verifica relativaall’attuazione del risultato perseguito con la stipula del finanziamento, non sipuò ritenere sussistente il vizio della causa del contratto dedotto dagliopponenti”. Di conseguenza, anche l’obbligazione fideiussoria assunta daUbaldo Lamiranda ed [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi valida. SullaNumero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026scorta della consulenza contabile, infine, ridusse la pretesa creditoria ad €702.576,68, di cui € 581.225,41 a titolo di capitale ed € 121.351,27 qualiinteressi di mora.2. Pronunciando sul gravame principale promosso, contro quelladecisione, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché su quelli incidentali proposti,rispettivamente, da [OSCURATO:SOCIETA]. (costituitasi in quella sede qualeprocuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affermatasi successore a titoloparticolare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e da Ubaldo ed [OSCURATO:PERSONA],l’adita Corte di appello di Potenza, dopo aver dato atto della costituzione dellaGuber banca s.p.a. (quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratasisuccessore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con sentenza del 24ottobre 2023, n. 531, così dispose: «Rigetta l’appello principale proposto dallaSocietà [OSCURATO:SOCIETA].; rigetta l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ubaldo e [OSCURATO:PERSONA]; rigetta l’appello incidentale proposto dallaItalfondiario s.p.a.; compensa per un terzo le spese di lite e condanna laSocietà [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solidotra loro, al pagamento dei restanti due terzi in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]e della [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, […]».Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i) disattesel’eccezione dell’appellante principale concernente la carenza di prova dellatitolarità della posizione soggettiva vantata dalla ricorrente in monitorio.Rimarcò, in proposito, che, «nel caso di specie, sia i fideiussori che la societàdebitrice non hanno contestato la titolarità del credito nel corso del giudiziodi primo grado incentrando piuttosto le proprie difese sul diverso profilo dellosviamento causale rispetto alla cornice del mutuo di scopo. Si tratta,pertanto, di contegno difensivo incompatibile con la proposizione dellarelativa eccezione solo tardivamente. Ancora, quanto alla costituzione dellaGuber [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 111 c.p.c., va rilevato come detta societàha fatto proprie le difese svolte dall’appellata senza chiederne l’estromissionee pertanto, posto che, a norma dell’art. 111 c.p.c., in caso di successione atitolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le partioriginarie e il successore a titolo particolare interventore mantiene tale vesteNumero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026processuale, salvo che non sia disposta l’estromissione dell’alienante, e chenel caso in esame l’estromissione non è stata né richiesta né consentita, ilpresente giudizio deve proseguire tra le parti originarie, nei confronti dellequali la sentenza va pronunciata, spiegando i suoi effetti anche nei confrontidel successore a titolo particolare»; ii) circa la qualificazione del contrattointercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’istituto appellato, osservò che, «Quantoall’acquisto dei titoli obbligazionari a scopo di garanzia, si tratta di deduzionecosì introdotta dalla stessa parte appellante […]. Cionondimeno, al di là dellafunzione di garanzia, o meno, della predetta operazione, le ragioni a sostegnodel primo motivo di gravame, pur laddove si accolga l’esegesi del contrattoper cui è causa alla stregua di un mutuo di scopo, non consentono diapprodare alla nullità invocata dall’appellante. Va rilevato come la sentenzagravata non qualifichi espressamente il contratto de quo. Trattandosi, ad ognimodo, di un contratto di mutuo agevolato ed essendo le agevolazioniconnesse al raggiungimento dei risultati consacrati nel contratto, devericonoscersi ad esso la natura di mutuo di scopo […]. Pur condividendo laqualificazione giuridica del contratto proposta dalla società appellante allastregua di mutuo di scopo, sono altrettanto condivisibili le ragioni delladecisione impugnata nella parte in cui si evidenzia la mancanza di riscontriistruttori quanto alla struttura finanziaria della società appellante prima dellastipula del contratto di finanziamento agevolato, e dunque, la mancanza diriscontri utili a provare il fatto costitutivo della domanda proposta, ovvero losviamento causale conseguente all’impiego di gran parte della sommamutuata per l’acquisto dei titoli obbligazionari. Né si ravvisa la violazione delriparto dell’onere della prova denunciata dall’appellante, in quanto è la partein particolare, della destinazione solo di parte della somma mutuataall’acquisto dei titoli obbligazionari. Sarebbe stato perciò onere dell’odiernaappellante dimostrare il presupposto della propria pretesa, ovverol’impossibilità di soddisfare lo scopo legale del contratto di mutuo con lasomma residua e, perciò, dimostrare, come sottolineato dal primo giudice,quale fosse la struttura finanziaria della società prima della stipula di dettoNumero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026contratto al fine di provare la frustrazione dello scopo legale, ovvero ilconsolidamento della situazione di indebitamento a breve nei confronti delsistema bancario»; iii) negò, inoltre, che l’invalidità del contratto di mutuopotesse essere invocata alla stregua delle ulteriori patologie eccepitedall’appellante. «In disparte la considerazione per cui i motivi di nullità delcontratto per illiceità del motivo, indeterminatezza dell’oggetto ed illiceitàdella causa non sono inammissibili in quanto la nullità del contratto, suqualunque elemento si fondi, costituisce eccezione in senso lato e, come tale,rilevabile per la prima volta in secondo grado d’ufficio o su iniziativa di parte,tali eccezioni sono infondate […]. Anzitutto, le argomentazioni che precedonoassorbono la disamina del motivo diretto a censurare la validità del contrattoche assume illecito è comune alle parti contrattuali oltre alla considerazione,pure assorbente, per cui non è configurabile un motivo illecito nell’operazionenegoziale per cui è causa alla luce delle argomentazioni fin qui svolte in puntodi mancato assolvimento dell’onere della prova. Infine, ritenuto che ilcontratto de quo integri un mutuo di scopo connotato dal fatto che la ragionepratica indicata dalle parti assurge a profilo causale dello stesso, il medesimoprofilo non può essere invocato anche sul diverso piano dell’oggetto delcontratto per eccepirne l’indeterminatezza. Trattandosi, cioè, della causa delcontratto, non può, conseguentemente, inerire il profilo dell’oggetto delcontratto. Alla luce delle considerazioni che precedono va peraltro rigettatol’appello incidentale proposto dai fideiussori».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso affidato a cinque motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonchéUbaldo Lamiranda ed [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi aderendointegralmente al ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. e proponendo, a lorovolta, ricorso incidentale recante due motivi. Sono rimaste solo intimateIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e, nell’imminenzadella fissata adunanza camerale, tutte le parti costituite hanno depositatomemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. denunciano,rispettivamente, in estrema sintesi:I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, 115, 116, 638 c.p.c.,2328, 2479, n. 4, 2480, 2556, 2696 c.c. e 58 del d.lgs. n.385/1993 (inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si deduce l’erroneoriconoscimento della titolarità del diritto in favore della parte ricorrente inmonitorio/opposta, non avendo indicato quest’ultima, nel ricorso per decretoingiuntivo, i documenti depositati a tal fine e, in ogni caso, non avendoprovato detta titolarità per iscritto, come sarebbe stato necessario, nonpotendo la stessa essere oggetto di ammissione implicita;II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1345, 1362, 1418,2700, 2697, 2728 c.c., 115, 167 e 645 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.». Si insiste nell’invocare la nullità del contratto di mutuo postoa fondamento della domanda di ingiunzione perché, trattandosi di mutuo discopo destinato ad estinguere i debiti della mutuataria (come risultante dalcontratto stesso ed accertato dalla corte d’appello), gran parte della sommamutuata era stata impiegata, invece, per acquistare titoli obbligazionariemessi dalla banca mutuante (circostanza parimenti accertata dalla corteterritoriale). Si assume che, pertanto, erroneamente era stato respinto ilproprio gravame sul presupposto che, ai fini della declaratoria di nullità diquel contratto, l’appellante mutuataria avrebbe dovuto provare l’entità dellapropria esposizione debitoria anteriore ad esso, così come erroneamente erastata interpretata la reale volontà dei contraenti negandosi la sussistenza diun motivo illecito comune ad entrambi;III) «Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1346 e 1418 c.c. (inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», contestandosi alla cortedistrettuale di aver negato la lamentata indeterminatezza dell’oggetto delmenzionato contratto;Numero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026IV) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. degli artt. 101, 102, 111,475 c.p.c., 2909 c.c. e art. 111 Cost., comma 1 (in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si prospetta la illegittima qualificazione di successorea titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].,intervenuta in appello, da un lato, perché affermatasi tale in virtù di unacessione di credito da parte di un soggetto rimasto estraneo al giudizio e,dall’altro, perché costituitasi solo in sede di memoria di replica ex art. 190cod. proc. civ., con connesso rischio della odierna ricorrente di subirel’esecuzione forzata per iniziativa di due distinti soggetti;V) «Violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n.3,c.p.c.)», ascrivendosi alla corte distrettuale di avere pronunciato «condannaalla rifusione delle spese di lite, non in favore delle parti risultate vittoriose,bensì in favore dei loro rappresentanti, avendo condannato l’odiernaricorrente al pagamento “in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e della Gubers.p.a.” […] mentre, riguardo ai rappresentanti, è prevista, per “motivi gravi”e a mente dell’art. 94 c.p.c., solo la condanna alle spese».2. I formulati motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] edAntonia Laminarda denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1325, 1343, 1362,1369, 1418, 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)»,laddove la sentenza impugnata, dopo aver statuito che quello per cui è causa«è (contratto di) mutuo/finanziamento di scopo legale» e «pur riconoscendoche la maggior parte del finanziamento è stata destinata a garanzia delfinanziamento stesso», ha ritenuto indimostrata «la violazione dello scopolegale, in quanto non sarebbe stata fornita prova, da parte della Società, inordine alla sua situazione finanziaria ed al suo indebitamento a breve neiconfronti del sistema bancario al momento della stipula del contratto e,pertanto, all’individuazione dell’obiettivo da raggiungere ed alla verificadell’attuazione del risultato perseguito, mentre, invece, la prova è in re ipsa».In subordine, si deduce che detta prova spettava alla banca;II) «Violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza, di norme didiritto (art. 1936 e segg. c.c., in particolare art. 1939 c.c.), in relazione all’art.Numero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per non avere la corte di appello statuito, in ognicaso, la nullità della fideiussione da essi prestata alla luce della nullità, perilliceità, del contratto garantito.3. Il quarto motivo del ricorso principale va esaminato prioritariamente,investendo l’intervento in giudizio, in sede di gravame, della odiernacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]3.1. La corrispondente doglianza si rivela fondata, essendoassolutamente incontroverso (oltre che avendolo verificato da questa Corteaccedendo al fascicolo di ufficio, come consentitole ove sia dedotto, comenella specie, un error in procedendo) che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. intervenne inquella sede solo con il deposito di una memoria di replica ex art. 190 cod.proc. civ., ben oltre, dunque, il termine di cui all’art. 268, comma 1, cod.proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modificaapportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022), applicabile al grado di appello stantela previsione di cui all’art. 359 cod. proc. civ.Costituisce, invero, indirizzo risalente, ma successivamente nonsmentito, quello per cui «L'intervento in causa del successore a titoloparticolare nel diritto controverso può avvenire per la prima volta anche inappello, ma può effettuarsi soltanto fino a quando la causa non sia rimessaal collegio» (cfr. Cass. n. 967 del 1966). Conclusione, questa, che, comunque,il Collegio intende ribadire, atteso che, diversamente, consentendo, cioè, unsiffatto intervento solo contestualmente al deposito della memoria di replica,ex art. 190 cod. proc. civ., nel giudizio di appello, ossia con l’ultimo atto dellafase decisoria, significherebbe, di fatto, privare la parte ceduta di poteresercitare il proprio diritto di difesa riguardo alla dedotta cessione del creditovantato nei suoi confronti dalla sua originaria controparte.Ne consegue, dunque, che, nella specie, la corte territoriale avrebbedovuto dichiarare inammissibile il predetto intervento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]Va aggiunto, peraltro, che, come opportunamente e condivisibilmenteosservato anche dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioniscritte, «Resta, invece, ammissibile il controricorso depositato in sede diNumero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026legittimità dalla ridetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., considerato che [OSCURATO:PERSONA].p.a., dante causa del successore a titolo particolare [OSCURATO:SOCIETA]., èrimasta inerte nell’odierno giudizio di cassazione (si veda Cass., sez. 3,13/06/2024, n. 16526)».4. Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. si rivelainfondato.Invero, giusta consolidato e qui condiviso principio di questa Corte, «Latitolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è unelemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione,sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o losvolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto»(cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016; Cass. nn. 14652 e 15037 del 2016; Cass.n. 22525 del 2018; Cass. n. 10435 del 2025). Se, dunque, la titolarità,integrando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, puòessere negata dal convenuto con una mera difesa che, contrariamente alleeccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, è innegabile, tuttavia,che, se la difesa è articolata in modo incompatibile con la negazione di dettatitolarità, l’onere della prova della parte attrice può dirsi raggiunto ed ilconvenuto non può, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizionedei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto (cfr. inmotivazione, la già citata Cass., SU, n. 2951 del 2016, specificamenterichiamata, in parte qua, dalla più recente Cass. n. 10435 del 2025). Alterisverbis, l’onere della prova della titolarità della posizione soggettiva azionatagravante sulla parte attrice (e tale è, in senso sostanziale, la parte oppostain un giudizio ex art. 645 cod. proc. civ.) è escluso – o, meglio, resta assorbito– se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa diquest’ultimo che suppone il riconoscimento implicito di detta titolarità.Muovendo, allora, da tali corrette premesse, cui il Collegio intende darecontinuità, ne consegue la piena correttezza dell’assunto con cui la cortedistrettuale, rigettando la doglianza con cui [OSCURATO:SOCIETA]., in sede diappello, aveva eccepito la mancanza di prova in ordine alla posizionesoggettiva azionata in giudizio dalla banca ricorrente in monitorio, ha opinatoNumero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026che «nel caso di specie, sia i fideiussori che la società debitrice non hannocontestato la titolarità del credito nel corso del giudizio di primo gradoincentrando piuttosto le proprie difese sul diverso profilo dello sviamentocausale rispetto alla cornice del mutuo di scopo. Si tratta, pertanto, dicontegno difensivo incompatibile con la proposizione della relativa eccezionesolo tardivamente».In altri termini, poiché, nell’atto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.,gli opponenti (fideiussori e debitrice principale) avevano articolato difeseincompatibili con la negazione della titolarità del credito in capo alla ricorrentein monitorio [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA].p.a. e poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale mandante dell’opposta Italfondiarios.p.a., – in esse dovendosi cogliere traccia evidente di un atteggiamento,sullo specifico punto, sostanzialmente acquiescente o remissivo; per cui, inassenza di contestazione, l’opposta, attrice in senso sostanziale, non era piùtenuta a dimostrare un presupposto che la controparte non aveva messo indubbio – detta titolarità non si sarebbe potuta rimettere in discussione in sededi gravame, né, a maggior ragione, tanto può avvenire in questa sede.5. Il secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. può esserescrutinato contestualmente al primo motivo del ricorso incidentale di UbaldoLamiranda ed [OSCURATO:PERSONA], risultando sostanzialmente sovrapponibili,entrambi ascrivendo alla corte territoriale di avere ritenuto la validità delrapporto negoziale tra la menzionata società e la banca finanziatrice,nonostante le somme ricavate dal mutuo di scopo fossero state impiegate, inmisura largamente prevalente, per scopi estranei a quelli individuati dalleparti.5.1. Le relative doglianze si rivelano fondate nei termini di cui appresso.Giova premettere che la corte distrettuale, dopo aver rilevato che ladecisione di primo grado non aveva qualificato espressamente il contrattointercorso tra l’istituto bancario ricorrente in monitorio ed [OSCURATO:SOCIETA].,dal primo posto a corredo della sua richiesta di ingiunzione nei confronti dellaseconda e dei suoi fideiussori, ha affermato che, «Trattandosi, ad ogni modo,di un contratto di mutuo agevolato ed essendo le agevolazioni connesse alNumero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026raggiungimento dei risultati consacrati nel contratto, deve riconoscersi adesso la natura di mutuo di scopo […]» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).La stessa corte, peraltro, ha rilevato pure come il mutuo stipulato tra le partifosse espressamente destinato al «miglioramento della propria strutturafinanziaria mediante il consolidamento dell’indebitamento a breve neiconfronti del sistema bancario», rinvenendo in detta causale lo scopo delnegozio. Entrambe tali affermazioni (sulla qualificazione del contratto e sulloscopo dello stesso) non sono state fatte oggetto di specifiche censure inquesta sede.legittimità, da tempo, ha messo a fuoco la figura giuridica del contratto dimutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale, quanto in quella cd.convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle sommemutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale.Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalitàconvenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistentenel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazionevincolata (cfr. Cass. nn. 25193 e 15695 del 2024), comune al finanziatore, laquale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto allasua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché ilmutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e acorrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato,mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazioneal profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale propriol'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. Ladestinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge,pertanto, a componente imprescindibile del regolamento di interessiconcordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgeredirettamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno delmutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva(cfr. Cass. n. 15929 del 2018; Cass. n. 25193 del 2024; Cass. n. 22965 del2025).Numero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026In particolare, la recente Cass. n. 22965 del 2025, dopo aver ribadito che«la causa del mutuo di scopo è più di ampia di quella del normale contrattodi mutuo, in quanto il mutuatario si obbliga non solo a restituire la sommamutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopoconcordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale», haritenuto che «Tale mutuo va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata,poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento delloscopo assume nell'economia del rapporto (Cass. Sez. 1, 19/09/2024, n.25193). Ne consegue, come ulteriore corollario, che risulta essere ilmutuatario tenuto a realizzare la “funzione” del mutuo, così comenegozialmente programmata tra le parti. Se così è, occorre allora anchenecessariamente ritenere che l’onere della prova dell’effettiva devoluzionedelle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti nel contratto dimutuo debba essere addossato alla parte mutuataria, come quella che deverealizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato».Ne discende, allora, da un lato, che la nullità di un tale contratto permancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non siarispettata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15695 del 2024;Cass. n. 25793 del 2015 Cass. n. 317 del 2001; Cass. n. 12123 del 1990;Cass. n. 2876 del 1988); dall’altro, che è proprio la descritta strutturanegoziale del contratto di mutuo di scopo a determinare, sul terreno piùstrettamente processuale, la regolazione della ripartizione degli oneriprobatori, in punto di dimostrazione della realizzazione dello scopoconvenzionalmente pattuito (cfr., ancora, Cass. n. 22965 del 2025).5.2. Muovendo, dunque, da tali principi, che il Collegio condivide edintende ribadire, appare evidente che, nella fattispecie in esame, a frontedella specifica eccezione di invalidità del mutuo di scopo per difetto di causaavanzata dalla mutuataria, la quale aveva allegato che il denaro mutuato nonera stato impiegato per ripianare l’esposizione debitoria verso il ceto bancarioed aveva provato pure la destinazione di una parte ingente (circa due terzi)della provvista complessivamente erogata per la sottoscrizione di titoliobbligazionari emessi dalla mutuante, sarebbe stato onere di quest’ultimaNumero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026dimostrare, al contrario, che lo scopo comune del negozio (vale a dire lacristallizzazione dell’esposizione debitoria a breve termine di [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di tutti gli istituti di credito), sarebbe stato comunque raggiuntoo raggiungibile, in ipotesi, mediante l’impiego del residua somma mutuata.La corte distrettuale, quindi, nel respingere la doglianza della menzionatasocietà e dei suoi fideiussori considerando decisiva la mancanza di prova, asuo dire gravante sugli appellanti appena menzionati, in ordine alla “strutturafinanziaria” della mutuataria prima dell’erogazione dei fondi, ha adottato unasoluzione non coerente con i principi suddetti, atteso che, contrariamente aquanto dalla stessa opinato, sarebbe stato onere della banca mutuante, alfine di superare pure la prova contraria offerta dalla mutuataria (cioè,l’avvenuta, concreta destinazione ad altri scopi di un’ingente quota, pari acirca due terzi, del denaro mutuato), dimostrare l’essere stato comunqueraggiunto (o raggiungibile), l’obiettivo negoziale dei contraenti.6. I già descritti terzo e quinto motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché il secondo motivo di quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], possono considerarsi assorbiti stante l’accoglimentodi quelli (secondo del principale e primo dell’incidentale) appena esaminati.7. In conclusione, dunque, il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. deveessere accolto limitatamente ai suoi motivi secondo e quarto,dichiarandosene infondato il primo ed assorbiti gli altri, mentre il ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] deve essere accoltolimitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito l’altro. Lasentenza, impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Potenza, in diversacomposizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazionedelle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente aisuoi motivi secondo e quarto, dichiarandone infondato il primo ed assorbitigli altri.Numero registro generale 2788/2024Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 15189/2026Data pubblicazione 20/05/2026Accoglie il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al suo primo motivo, dichiarandone assorbito l’altro.Cassa la sentenza, impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]